COMMENTO
DI ALESSIA NOVIELLO | 4 AGOSTO 2026
Con il Messaggio n. 2331 del 10 luglio 2026 l’INPS ha annunciato il rilascio del “Portale TFR Esattoriali”, il nuovo servizio telematico attraverso cui presentare le domande di liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto e delle relative anticipazioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato.
Una novità che, pur riguardando una platea circoscritta di lavoratori ed ex lavoratori del settore della riscossione, merita attenzione per il metodo: si inserisce nel più ampio percorso di reingegnerizzazione digitale che l’Istituto sta portando avanti su diverse prestazioni.
Premessa
Il Messaggio chiarisce che il Portale nasce nell’ambito del processo di reingegnerizzazione e refactoring degli applicativi INPS, con l’obiettivo di sostituire la procedura attualmente in uso per la gestione delle istanze del Fondo Esattoriali.
Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, cercando nella barra di ricerca “Prestazioni di capitale del Fondo Esattoriali”.
Attraverso un percorso di compilazione guidato, il portale consente sia ai cittadini interessati sia agli Istituti di patronato di inserire in modo strutturato tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande.
Il Fondo Esattoriali è un fondo integrativo dell’Assicurazione generale obbligatoria, regolato dalla Legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla Legge 29 luglio 1971, n. 587.
Accanto alle prestazioni pensionistiche integrative, il Fondo eroga prestazioni di capitale: il TFR, le eventuali integrazioni previste nei casi disciplinati e le anticipazioni del trattamento maturato.
Le due tipologie di tutela fanno capo a gestioni distinte. La gestione delle prestazioni di capitale è finanziata da uno specifico contributo, pari al 7,35% della retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro. Non siamo, dunque, di fronte al TFR ordinariamente accantonato in azienda o conferito alla previdenza complementare, ma a una disciplina speciale nella quale l’INPS assume direttamente il ruolo di soggetto erogatore.
Possono presentare domanda gli iscritti al Fondo e, in caso di decesso dell’assicurato, gli aventi diritto individuati dall’art. 2122 c.c. Per la liquidazione del TFR è richiesta, oltre all’iscrizione e alla relativa copertura contributiva, la cessazione dell’attività lavorativa svolta in qualità di esattoriale.
Il credito relativo alle prestazioni di capitale è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione dal servizio; il termine opera anche nei confronti dei superstiti.
Attivazione e periodo di doppio binario
Il nuovo servizio di trasmissione delle domande è disponibile sul sito istituzionale a partire dal 13 luglio 2026.
È importante segnalare che, per consentire un passaggio graduale, il nuovo portale ha affiancato quello attualmente in uso fino al 31 luglio 2026: per circa 3 settimane, quindi, sono coesistiti due canali di presentazione delle istanze, prima del superamento definitivo della vecchia procedura.
Dal 1° agosto 2026, pertanto, gli utenti dovranno fare riferimento al nuovo ambiente telematico, salvo eventuali successive indicazioni dell’Istituto.
Le caratteristiche tecniche e i contenuti informativi
Sul piano tecnico, la procedura è costruita sulla libreria SIRIO, il Design System dell’INPS già adottato per altri servizi telematici di recente rilascio, con l’obiettivo dichiarato di garantire coerenza visiva, accessibilità e uniformità dell’esperienza dell’utente.
All’interno del portale è presente anche una sezione “Normativa – Modulistica”, nella quale sono consultabili e scaricabili il regolamento delle anticipazioni – approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 734 del 17 giugno 2003 – l’elenco dei documenti da allegare distinto in base al tipo di prestazione richiesta, e il relativo manuale tecnico.
Il Messaggio n. 2331/2026 interviene esclusivamente sul canale telematico di presentazione delle domande, non sui presupposti sostanziali del diritto alla prestazione: i requisiti per l’accesso al TFR e alle anticipazioni del Fondo Esattoriali restano quelli fissati dal regolamento approvato con la determinazione del Commissario straordinario n. 734/2003, richiamato e reso disponibile proprio all’interno del nuovo portale. Chi assiste lavoratori o pensionati ex dipendenti dei concessionari della riscossione deve quindi continuare a fare riferimento a quel regolamento per verificare condizioni, causali ammesse e documentazione richiesta, e non aspettarsi variazioni sostanziali dalla sola migrazione informatica.
Le domande già avviate sulla vecchia procedura andrebbero, per quanto possibile, portate a conclusione prima della disattivazione, per evitare di dover ripresentare l’istanza sul nuovo portale con perdita di tempo e, potenzialmente, di data di decorrenza. Per le nuove istanze, conviene invece orientarsi da subito sul Portale TFR Esattoriali, anche per prendere confidenza con la nuova interfaccia mentre il vecchio canale è ancora attivo come riferimento.
Per gli Studi e i patronati che seguono ex dipendenti del settore della riscossione è opportuno verificare da subito le nuove modalità di accesso e di delega, così da non trovarsi impreparati quando il vecchio sistema verrà dismesso.
Considerazioni finali
Al di là del singolo adempimento, il Messaggio n. 2331/2026 offre uno spunto di riflessione più generale: la migrazione dei servizi INPS verso interfacce basate sul Design System SIRIO sta interessando, uno dopo l’altro, ambiti prestazionali anche molto specifici e a platea ridotta come quello del Fondo Esattoriali.
Per chi gestisce pratiche previdenziali di nicchia – fondi sostitutivi, gestioni speciali, platee “storiche” in esaurimento – vale la pena monitorare con regolarità le comunicazioni dell’Istituto, perché il cambio di canale telematico, se non intercettato per tempo, rischia di tradursi in domande bloccate o ripresentate inutilmente proprio nelle fasi di transizione.
Un controllo preventivo della documentazione richiesta, elencata nella nuova sezione “Normativa – Modulistica”, permette inoltre di evitare i rigetti per incompletezza che tipicamente accompagnano il primo periodo di utilizzo di una procedura appena rilasciata.
È opportuno evidenziare che: il percorso guidato può prevenire errori formali, ma non elimina la necessità di una verifica preventiva dei presupposti. Nel TFR esattoriale la domanda è soltanto l’ultimo anello di una catena che parte dalla corretta iscrizione al Fondo, prosegue con la continuità della contribuzione specifica e arriva alla ricostruzione della posizione individuale.
Da questo punto di vista, il rischio operativo è confondere la maggiore semplicità dell’interfaccia con una semplificazione del diritto. Un portale più intuitivo rende più agevole l’invio; non sana periodi contributivi mancanti, non sostituisce i documenti richiesti e non interrompe automaticamente la prescrizione prima della trasmissione di un atto idoneo.
Prima dell’inoltro è quindi opportuno verificare almeno quattro elementi:
- la qualità di iscritto al Fondo;
- la copertura contributiva utile alla prestazione di capitale;
- la ricorrenza della causale e dell’anzianità minima, nel caso di anticipazione;
- la completezza dei documenti che dimostrano cessazione, spesa o situazione familiare. Per gli eredi si aggiunge la corretta individuazione degli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 c.c.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2122
- Legge 2 aprile 1958, n. 377
- Legge 29 luglio 1971, n. 587
- INPS, Messaggio 29 novembre 2019, n. 4470
- INPS, Messaggio 10 luglio 2026, n. 2331
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