2° Contenuto Riservato: Domande indebite di disoccupazione

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 29 AGOSTO 2025


L’INPS, con proprio Messaggio 1° agosto 2025, n. 2425 , ha reso noto che nel caso di riclassificazione dell’impresa non debbano ricadere sui lavoratori gli effetti relativi alla indennità di disoccupazione.

Premessa

L’INPS con il Messaggio n. 2425 del 1° agosto2025 ha fornito indicazioni riguardo le domande di disoccupazione che risultano indebite a seguito della riclassificazione dell’azienda operata d’ufficio da parte dello stesso Istituto previdenziale. Tali indicazioni sono state fornite a seguito di un parere conforme espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

In modo particolare l’attenzione dell’Istituto previdenziale si è concentrata sulle conseguenze che avrebbero le iscrizioni dei lavoratori dalla gestione agricola ad un’altra gestione, o viceversa, nel momento in cui si provvede alla riclassificazione dell’attività economica dell’impresa a seguito di dichiarazioni del datore di lavoro non esatte.

Precedentemente l’argomento era stato trattato dall’INPS con Circolare n. 56 del 23 aprile 2020 e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 23 dell’8 maggio 2020.

Il parere dell’INPS

L’INPS attraverso il Messaggio n. 2425/2025 ha chiarito che quando si verifica un errato inquadramento di una azienda con conseguente riclassificazione della stessa, da cui non si evince il dolo, i lavoratori hanno diritto a conservare gli importi di disoccupazione incassati.

In modo particolare la casistica considerata dall’INPS è quella relativa alle ipotesi in cui il datore di lavoro rilascia dichiarazioni non esatte. Pertanto l’INPS al verificarsi di tali casi ritiene che il lavoratore non deve assolutamente essere vittima di comportamenti sbagliati non imputabili a lui, ma solo ed esclusivamente al datore di lavoro. In pratica l’Istituto previdenziale ha evidenziato che a seguito di una sbagliata classificazione aziendale il lavoratore rischierebbe l’applicazione retroattiva degli effetti della riclassificazione aziendale. Tutto ciò comporterebbe, inevitabilmente, una lesione del diritto del lavoratore a beneficiare della disoccupazione.

Il diritto del lavoratore a beneficiare della indennità di disoccupazione è sancito dall’articolo 38 comma 2 della Costituzione.

In base a tali premesse l’INPS ritiene che, a parziale modifica di quanto sancito dalla Circolare n. 56 del 23 aprile 2000, quando si procede alla riclassificazione di una azienda da agricola a non agricola i lavoratori che risultano impossibilitati, a causa della scadenza dei termini, a presentare l’istanza per richiedere la disoccupazione riferita al settore non agricolo, non devono restituire all’INPS gli importi incassati come disoccupazione agricola. Stesso discorso vale per il lavoratore che rimane vittima di una riclassificazione del proprio datore di lavoro da non agricolo ad agricolo. Questo significa che se al lavoratore non è data l’opportunità di presentare una nuova domanda di disoccupazione, in quanto sono scaduti i termini, le somme incassate come NASpI oltre all’eventuale indebito a causa del riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non devono essere notificate ai lavoratori.

Nel caso in cui non risultino scaduti i termini per presentare la domanda di disoccupazione relativa alla nuova riclassificazione dell’azienda, rimangono valide le indicazioni fornite dalla Circolare INPS n. 56/2000.

Pertanto quando si presenta una nuova domanda di disoccupazione l’INPS ha precisato che la nuova indennità di disoccupazione agricola o NASpI, vada compensata con gli importi già incassati dal lavoratore riferiti all’indennità di disoccupazione erogata a seguito dell’inquadramento aziendale sbagliato. La compensazione degli importi potrà essere effettuata al massimo considerando la capienza dei nuovi importi della indennità di disoccupazione spettante.

Gli eventuali ricorsi amministrativi presentati a seguito di contestazioni di indebiti che sono stati notificati e non ancora completati per i quali non si è avuto ancora il riconoscimento dell’indebito (esempio richieste di rateizzazione), dovranno essere definiti in autotutela.

Il parere dell’INL sull’inquadramento nel comparto agricolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 23 dell’8 maggio 2020, facendo riferimento a quanto affermato dall’INPS con la Circolare n. 56 del 23 aprile 2000, ha ribadito che per disconoscere l’inquadramento ad una impresa agricola è necessario raccogliere prove circostanziate. Tali prove devono basarsi su due fattori:

  • il primo deve riguardare il mancato esercizio dell’attività agricola;
  • il secondo deve riguardare la differente natura dell’attività svolta dall’azienda.

Inoltre l’INL ha ribadito che devono essere assicurati come lavoratori agricoli gli operai a tempo determinato e indeterminato anche tutti coloro che risultano dipendenti di aziende che, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 della Legge n. 92 del 31 marzo 1979, non sono ritenute agricole, ovvero:
a. amministrazioni pubbliche quando devono svolgere lavori di forestazione oltre ad imprese singole od associate appaltatrici o concessionarie degli stessi lavori;
b. consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, oltre a consorzi di bonifica, sistemazione montana e rimboschimento per attività finalizzate alla manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione di acque per uso irriguo o per lavori di forestazione;
c. imprese singole od associate che svolgono lavoro di cura e protezione della fauna selvatica, oltre che all’esercizio controllato della caccia;
d. imprese non agricole, costituite in forma singola od associata, che hanno lavoratori addetti la cui mansione è quella non solo della raccolta del prodotto agricolo, ma anche della cernita, pulitura ed imballaggio degli stessi purchè tale attività risulti strettamente collegata a quella della raccolta;
e. imprese che svolgono lavori e servizi di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

Cosa prevede la Circolare INPS n. 56/2020   

Partiamo dal presupposto che nel caso in cui a seguito di controlli un’azienda agricola perda il corrispondente inquadramento previdenziale, il rischio del lavoratore è quello di vedersi soprattutto disconosciuto il diritto alla indennità di disoccupazione agricola.

In questo caso l’obiettivo dell’INPS è quello di danneggiare il meno possibile il lavoratore. Pertanto sarà compito dell’Istituto previdenziale verificare che il lavoratore della azienda che ha perso l’inquadramento nel comparto agricolo, abbia o meno diritto a richiedere la NASpI.

L’INPS ha stabilito che qualora il controllo effettuato dovesse dare esito positivo, l’Istituto previdenziale provvederà a compensare l’importo spettante al lavoratore con quanto, eventualmente, già incassato come disoccupazione agricola dallo stesso lavoratore.

Spetta al lavoratore interessato presentare la domanda di NASpI affinchè l’indennità di disoccupazione agricola venga trasformata in NASpI.

Perché ciò possa avvenire è necessario che il lavoratore abbia presentato la domanda di disoccupazione agricola entro i termini previsti per la presentazione della NASpI.

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