2° Contenuto riservato: Emergenza caldo: il protocollo del Ministero del Lavoro e le indicazioni INPS per accedere alla cassa integrazione

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 15 LUGLIO 2025


Con l’inasprirsi delle ondate di calore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’INPS mettono in campo strumenti per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la continuità produttiva. Dal nuovo Protocollo quadro sulle emergenze climatiche al messaggio INPS sulle richieste di Cassa integrazione per temperature elevate, il sistema lavoro italiano si adegua alla nuova normalità climatica.

Premessa

Le conseguenze del cambiamento climatico sono ormai evidenti anche nel mondo del lavoro: le ondate di calore, sempre più frequenti e intense, mettono a rischio la salute dei lavoratori, specie quelli impiegati in attività outdoor o in ambienti chiusi privi di adeguata ventilazione. La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere.

Nel giugno 2025 è stato avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione delle parti sociali, il Protocollo quadro per le emergenze climatiche. L’obiettivo è quello di stabilire un modello condiviso per affrontare le criticità legate al caldo estremo, coniugando continuità produttiva e tutela della salute.

Il Protocollo, fortemente voluto dalla Ministra Marina Calderone, rappresenta una svolta culturale e normativa. Come affermato in sede di presentazione, si tratta del primo strumento organico adottato dopo l’emergenza Covid-19 per affrontare un rischio ambientale diffuso che ha impatti diretti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Protocollo quadro per le emergenze climatiche

Il documento, che sarà recepito con apposito decreto ministeriale, fornisce una cornice di riferimento ampia e articolata. Le misure previste includono:

  • Valutazione del rischio climatico: le aziende devono aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo gli effetti del microclima, ai sensi degli artt. 28 e 180 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Sorveglianza sanitaria mirata: potenziamento del monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dei lavoratori esposti;
  • Utilizzo del bollettino ufficiale del Ministero della Salute come strumento guida per attivare misure precauzionali;
  • Misure organizzative: turnazione, modulazione degli orari di lavoro nelle ore più fresche, utilizzo di DPI idonei (indumenti traspiranti, copricapo, ecc.);
  • Informazione e formazione: obbligo di campagne aziendali sui rischi legati al caldo;
  • Contrattazione collettiva e aziendale: possibilità di stipulare accordi attuativi specifici per settore, territorio o azienda.

Il protocollo prevede, inoltre, che le imprese virtuose possano accedere a incentivi e premialità INAIL senza incrementi di spesa pubblica, e promuove la creazione di gruppi di lavoro locali per il monitoraggio delle emergenze climatiche, con il coinvolgimento di ASL e Protezione Civile.

Il caldo, però, non è solo un rischio da prevenire. Difatti, quando raggiunge soglie critiche può determinare la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa. In questi casi entrano in gioco gli strumenti di sostegno al reddito, a partire dalla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’intervento INPS: Messaggio n. 2130/2025

L’INPS, con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito istruzioni aggiornate su come richiedere le prestazioni di integrazione salariale in caso di temperature elevate. Il documento si concentra su due principali causali:

  • Sospensione o riduzione per ordine della pubblica autorità: in caso di ordinanze che vietano l’attività lavorativa (ad esempio nei cantieri), le imprese possono presentare domanda di cassa integrazione riportando gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica, senza necessità di allegarla;
  • Evento meteo – temperature elevate: utilizzabile anche in assenza di ordinanze, se le temperature superano i 35 °C o risultano inferiori, ma percepite come superiori, ad esempio per l’umidità o l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e una con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Laddove venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria si dovrà tener conto di tale circostanza e potranno venire riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’evento meteo avverso sia, indipendentemente da tale accertamento, le giornate/ore per le quali le ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.

Una delle novità rilevanti introdotte dall’INPS riguarda la considerazione della temperatura percepita. L’Istituto ha chiarito che l’accesso alla cassa integrazione può essere giustificato anche con temperature inferiori ai 35 °C reali, laddove condizioni ambientali e operative le rendano soggettivamente più elevate.

Ciò vale, ad esempio per attività in spazi non ombreggiati o con materiali che trattengono il calore (asfalti, tetti, serre), per mansioni che richiedono l’uso di DPI pesanti (tute, caschi, guanti) che riducono la capacità di dispersione termica o per luoghi chiusi privi di sistemi di raffreddamento o nei quali tali sistemi siano tecnicamente incompatibili con le lavorazioni in corso.

Il datore di lavoro, nella relazione tecnica, deve descrivere con precisione l’attività sospesa o ridotta, il tipo di mansioni svolte, le condizioni ambientali riscontrate, la data e l’ora dell’evento meteo avverso. Nel caso in cui i tali elementi non siano forniti, è necessario attivare con il supplemento istruttorio (art. 11, D.M. 15 aprile 2016, n. 95442).

Non è necessario allegare i bollettini meteo, poiché sono acquisiti d’ufficio dall’INPS. È tuttavia utile far riferimento a pubblicazioni di enti come Protezione Civile o ARPA per avvalorare le condizioni segnalate.

Le richieste presentate con causali legate al caldo rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), e pertanto beneficiano di importanti semplificazioni:

  • esenzione dal contributo addizionale dovuto per la CIGO e FIS;
  • nessun requisito di anzianità di 30 giorni per i lavoratori coinvolti;
  • presentazione della domanda entro la fine del mese successivo all’evento;
  • informativa sindacale non preventiva, ma da trasmettere anche dopo l’inizio della sospensione. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei l’informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Particolare attenzione è rivolta anche al settore agricolo: la CISOA (Cassa Integrazione per gli operai agricoli) può essere attivata in analogia con le regole previste per la CIGO, in caso di temperature proibitive che impediscano la raccolta o la coltivazione.

In un contesto normativo in evoluzione e con temperature in costante aumento, alle aziende è richiesta una gestione proattiva dell’emergenza caldo, seguendo l’esempio del combinato del Protocollo quadro e delle indicazioni INPS che rappresenta un esempio della necessità di costruire un equilibrio tra produttività, salute e sostenibilità, portando ad una strategia strutturale per il lavoro sicuro.

Riferimenti normativi:

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