CIRCOLARE MONOGRAFICA
a cura di Studio tributario Gavioli & Associati | 18 GIUGNO 2025
La soglia dimensionale si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda
La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
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