2° Contenuto Riservato: Fondo Tesoreria INPS: nuove regole per i datori agricoli

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 26 MAGGIO 2026

Con il Messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative rivolte ai datori di lavoro agricoli in relazione alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dall’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha modificato il comma 756 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006. La novità principale consiste nell’estensione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria anche ai datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi all’avvio dell’attività, assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Il documento integra la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, che aveva già illustrato la disciplina generale del nuovo assetto del Fondo di Tesoreria, concentrandosi ora sugli aspetti peculiari della gestione contributiva agricola.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 756 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, ampliando il perimetro soggettivo dei datori obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria.

In particolare, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento anche i datori di lavoro che:

  • non erano obbligati all’avvio dell’attività;
  • ma raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi;
  • sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Per il biennio 2026-2027, l’obbligo si applica se la media annua è almeno pari a 60 addetti; dal 2028 al 2031 la soglia scende a 50 addetti; dal 1° gennaio 2032 la soglia si riduce ulteriormente a 40 addetti.

Tabella 1 – Soglie dimensionali Fondo Tesoreria

PeriodoSoglia media annua
2026 – 202760 addetti
2028 – 203150 addetti
Dal 203240 addetti

La novità del 2026 supera il criterio statico “una tantum” e introduce un criterio dinamico e progressivo: il superamento della soglia dimensionale rileva anche negli anni successivi all’avvio dell’attività e va verificato annualmente.

La specificità agricola: perché servivano istruzioni ad hoc

Nel settore agricolo, l’applicazione del criterio dimensionale presenta criticità peculiari, legate alla forte presenza di:

  • rapporti a tempo determinato;
  • rapporti stagionali e discontinui;
  • lavoro occasionale agricolo;
  • articolazione della forza lavoro per giornate effettive e non per presenza continuativa.

Per questo motivo il Messaggio n. 1388 chiarisce:

  • come si computano gli OTD;
  • come trattare gli OTDO;
  • come convertire le giornate lavorate in forza media annua;
  • come gestire l’obbligo di versamento e i codici di autorizzazione.

La logica del Messaggio è chiara: applicare il criterio generale del Fondo di Tesoreria al settore agricolo senza snaturarne la struttura, ma traducendo le peculiarità del comparto in regole di calcolo coerenti con la disciplina generale.

Computo del requisito dimensionale: il principio generale

L’INPS ribadisce che, anche per i datori agricoli, ai fini del calcolo della media annua concorrono tutti i lavoratori subordinati in forza nell’anno di riferimento, indipendentemente:

  • dalla tipologia contrattuale;
  • dalla durata del rapporto;
  • dall’orario di lavoro;
  • dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore al TFR ex art. 2120 c.c.

Le esclusioni operano solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle istruzioni di prassi.

Il fatto che un lavoratore non sia tenuto, in concreto, al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria non significa che non debba essere computato nella soglia dimensionale.

OTD: piena rilevanza ai fini della soglia

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

Il Messaggio precisa che gli OTD:

  • concorrono sempre al computo della media annua;
  • senza distinzione basata sulla durata complessiva del rapporto;
  • anche se il rapporto è inferiore a 3 mesi.

La soglia dei 3 mesi rileva solo ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo, ma non ai fini del computo della soglia dimensionale.

Ne consegue che anche gli OTD con rapporto inferiore a 3 mesi:

  • possono essere esclusi dal versamento al Fondo;
  • ma restano integralmente computabili per il raggiungimento della soglia.

Il Messaggio separa in modo netto due piani spesso confusi:
 obbligo di versamento TFR;
 computo della soglia dimensionale.

Gli OTD sotto i 3 mesi possono essere irrilevanti sul primo piano, ma restano pienamente rilevanti sul secondo.

OTD con TFR a corresponsione mensile

Il Messaggio affronta poi il caso degli OTD per i quali la contrattazione provinciale prevede la corresponsione periodica del TFR, in particolare per gli addetti alla raccolta in alcuni territori.

In tali ipotesi:

  • il TFR è liquidato mensilmente o periodicamente in costanza di rapporto;
  • il datore non versa le relative quote al Fondo di Tesoreria;
  • ma il lavoratore resta comunque computabile ai fini della soglia.

L’assenza dell’obbligo di versamento al Fondo, dovuta alla corresponsione periodica del TFR prevista dalla contrattazione, non esclude il lavoratore dal calcolo della forza media annua.

OTDO: esclusione dal computo

Diversa è la disciplina per gli OTDO (operai agricoli a tempo determinato occasionali), assunti nell’ambito del lavoro occasionale agricolo (LOAgri).

Per tali lavoratori il Messaggio chiarisce che:

  • non concorrono al computo della media annua;
  • non rilevano ai fini della soglia dimensionale;
  • non sono soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria.

La ragione è strutturale: si tratta di rapporti regolati da una disciplina speciale, con:

  • contribuzione unificata e sostitutiva;
  • limite massimo legale di 45 giornate annue;
  • struttura contributiva semplificata;
  • esclusione dal perimetro ordinario del Fondo Tesoreria.

Tabella 2 – Trattamento delle principali categorie

CategoriaComputo sogliaVersamento Fondo Tesoreria
OTI
OTD > 3 mesi
OTD < 3 mesiNo
OTD con TFR periodicoNo
OTDONoNo

Formula di calcolo della forza media annua

Per il comparto agricolo, la forza media annua si calcola secondo la seguente formula:

→  Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile / 312

dove:

  • 312 = 26 giornate convenzionali × 12 mesi.

Il risultato:

  • si arrotonda all’unità superiore se la parte decimale è ≥ 0,5;
  • all’unità inferiore negli altri casi.

Regole di computo

  • OTI / apprendisti / stabili: 26 giornate per mese, fino a 312 annue;
  • OTD: giornate effettive da Uniemens/PosAgri, max 26 per mese;
  • part-time: riduzione proporzionale all’orario.

Per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026, il periodo di osservazione è il 2025. La verifica della soglia si basa sempre sull’anno civile precedente.

Codici di autorizzazione “1R” e “2R”

Il Messaggio conferma l’utilizzo dei codici di autorizzazione già in uso:

  • 1R: obbligo ordinario di versamento al Fondo di Tesoreria;
  • 2R: obbligo riferito solo a singoli lavoratori in continuità ex art. 2112 c.c.

L’attribuzione del codice 1R avviene:

  • su richiesta del datore;
  • tramite Cassetto previdenziale del contribuente;
  • sezione Comunicazioni bidirezionali;
  • allegando il modulo SC34_TFR_Tesoreria.

L’attribuzione non è automatica: serve una dichiarazione del datore di lavoro, soggetta a verifica della Struttura INPS competente.

Decorrenza e regolarizzazione

Per i datori agricoli che risultano obbligati dal 1° gennaio 2026 sulla base della media 2025, il versamento delle quote di TFR maturate da gennaio 2026 fino al periodo di paga in corso alla pubblicazione del Messaggio deve essere effettuato:

  • in regolarizzazione;
  • senza sanzioni civili;
  • entro il 31 maggio 2026.

La regolarizzazione avviene nel flusso Uniemens/PosAgri, utilizzando i codici già in uso.

Il Messaggio introduce una finestra di regolarizzazione “protetta”: il versamento tardivo delle quote dovute da gennaio 2026 può essere effettuato senza sanzioni entro il 31 maggio 2026.

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