SCHEDA PRATICA
DI SANDRA PENNACINI | 22 LUGLIO 2025
La scheda illustra le modalità di compilazione del quadro RR nel particolare caso in cui il contribuente in regime forfetario eserciti più attività, una delle quali soggetta a contribuzione INPS Art/Comm e l’altra soggetta a INPS Gestione Separata.
In questo caso, il quadro RR deve contemplare entrambe le attività, separatamente, mentre alla luce del concordato il reddito tassabile emergente dal quadro LM è unico.
Premessa
I contribuenti in regime forfettario che hanno espresso adesione al concordato preventivo (D.Lgs. n. 13/2024) nel modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 devono confrontarsi con la compilazione dei nuovi righi RM32 e RM33 al fine di far emergere le risultanze del concordato stesso.
Tali contribuenti sono tenuti a compilare il quadro LM (righi LM22 e successivi) sulla base delle risultanze effettive, salvo poi dar conto della presenza di un CPB sottoscritto, determinando di conseguenza le imposte dovute.
Il reddito concordato rileva anche ai fini INPS, per quanto sia possibile di scegliere di versare la contribuzione sul reddito effettivo, se questo risulta superiore a quello concordato.
La presente scheda illustra le modalità di compilazione del quadro RR nel particolare caso in cui il contribuente in regime forfetario eserciti più attività, una delle quali soggetta a contribuzione INPS Art/Comm e l’altra soggetta a INPS Gestione Separata.
In questo caso, il quadro RR deve contemplare entrambe le attività, separatamente, mentre alla luce del concordato il reddito tassabile emergente dal quadro LM è unico.
Si pone quindi il problema di come scindere le posizioni previdenziali in presenza di un unico reddito, indistinto, ovvero quello concordato, sul quale si intende versare la contribuzione INPS.
Dati esemplificativi
Il contribuente, in regime forfetario nel 2023, esercitava due attività:
- Agente e rappresentante (ATECO 2025 46.11.01), INPS commercio, percentuale di forfetizzazione 62%
- Attività di consulenza tecnica (ATECO 74.90.93), INPS gestione separata, percentuale di forfetizzazione 78%
Si ipotizza che tale contribuente abbia concordato per l’anno 2024, nel quale ha mantenuto il regime forfettario, un reddito pari a 45.000 euro. Per semplicità si ipotizza altresì che il contribuente non abbia titolo di applicare la flat tax o, comunque, non intende applicarla.
Le risultanze dell’anno 2024 (effettive) sono le seguenti:
- Ricavi per attività di agente e rappresentante: € 64.516 cui corrisponde un reddito effettivo di € 40.000
- Compensi per attività di consulenza tecnica: € 12.820, cui corrisponde un reddito effettivo di € 10.000
La compilazione del quadro LM – ipotizzando per semplicità che non vi siano oneri da portare in deduzione – avviene come segue:
Osserva
- L’imposta sostitutiva viene (ovviamente) calcolata sul reddito concordato, pari a € 45.000.
- Il rigo LM34 riporta invece l’indicazione del reddito effettivo, peraltro suddiviso nelle due gestioni INPS di riferimento: € 40.000 di reddito effettivo sono imputabili all’attività di impresa (INPS commercio), mentre € 10.000 sono imputabili all’attività di consulenza (INPS Gestione Separata).
Gli effetti sul quadro RR
Nella situazione ipotizzata, il reddito concordato risulta essere inferiore al reddito effettivo (€ 45.000 invece di € 50.000).
Il contribuente ha facoltà di decidere di versare la contribuzione INPS sul reddito effettivo, proprio in quanto superiore al reddito concordato. In tal caso, evidentemente, non vi sono dubbi in merito alle modalità di compilazione delle due sezioni del quadro RR: ai fini dell’INPS commercio rilevano € 40.000 ed ai fini della Gestione Separata rilevano € 10.000.
Nel caso, più probabile, che invece il contribuente decida di commisurare la contribuzione al reddito concordato, si pone il problema di come ripartire i 45.000 euro concordati tra le due posizioni.
Tale riparto deve avvenire in ragione del “peso” del reddito effettivo di ciascuna attività rispetto al totale:
Ricavi – Compensi | Percentuale forfetizzazione | Reddito effettivo | Peso percentuale reddito su reddito totale |
64.516,00 € | 62% | 40.000 € | 80% |
12.820,00 € | 78% | 10.000 € | 20% |
50.000 € | 100% |
Di conseguenza, il reddito concordato sarà ripartito ai fini previdenziali come segue:
Reddito concordato € 45.000 | ||
Impresa – INPS COMMERCIO | 80% | 36.000 € |
Lavoro autonomo – INPS GS | 20% | 9.000 € |
100% | 45.000 € |
Pertanto, per la determinazione dei contributi dovuti per la posizione INPS Commercio, il quadro RR dovrà essere così compilato:
La sezione dedicata alla Gestione Separata, invece, verrà così compilata:
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