COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 29 LUGLIO 2025
Con la Risposta a interpello n. 192/E del 22 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare, dopo la circolare n. 10/E/2025, la questione dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e della disciplina transitoria prevista dal c.d. Decreto “Bollette”.
Autovetture aziendali: le regole per la tassazione del fringe benefit
L’uso c.d. “promiscuo” (sia aziendale che professionale) degli automezzi aziendali da parte del dipendente origina in capo a quest’ultimo un “fringe benefit” (ossia una retribuzione in natura) tassabile.
A determinate condizioni, tale importo può essere valorizzato secondo gli importi “convenzionali” disciplinati dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR:
• con applicazione di una determinata percentuale,
• all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di km 15.000,
• calcolato in base ai costi chilometrici approvati annualmente dall’ACI riferiti a detta percorrenza,
• al netto di eventuali riaddebiti effettuati dal datore di lavoro al dipendente.
L’entità del primo elemento (percentuale di imponibilità) è stata oggetto di numerosi interventi. In particolare:
- fino al 30 giugno 2020 tale percentuale risultava determinata in misura “flat” al 15%;
- per le assegnazioni di veicoli di nuova immatricolazione concessi a partire dal 1° luglio 2020 la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632–633, Legge n. 160/2019) ha introdotto un criterio proporzionale alle emissioni di Co2 dell’autovettura;
Limiti emissione CO2 | % Imponibilità fringe benefit | ||
fino al 30/6/2020 | 1/7/2020 – 31/12/2020 | 2021 – 2024 | |
60 g/Km | 30% (indipendentemente dalle emissioni di CO2 | 25% | |
Da 61 a 160 g/Km | 30% | ||
Da 161 a 190 g/Km | 40% | 50% | |
Superiore a 190 g/Km | 50% | 60% |
- per le assegnazioni di veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024) ha introdotto un criterio basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo.
Tipologia veicolo | % Imponibilità fringe benefit |
Generalità delle autovetture | 50% |
Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% |
La disciplina transitoria
Al fine di evitare penalizzazioni per gli ordini di fine anno scorso e garantire una transizione “soft” alla nuova disciplina, che penalizza fortemente le autovetture a benzina e diesel (largamente più diffuse nelle flotte aziendali in circolazione), l’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025 ha previsto che la “vecchia” disciplina in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 continui ad operare per i veicoli:
- concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024;
- ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare AdE n. 10/E/2025):
- con riferimento ai veicoli di cui alla lett. a): il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica fino alla naturale scadenza dei predetti contratti;
- con riferimento ai veicoli di cui alla lett. b): affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
La fattispecie oggetto dell’interpello
In tale contesto si inserisce il quesito sottoposto dalla società interpellante, la quale fa presente alle Entrate che intende consegnareai propri dipendenti auto aziendali in uso promiscuo, attraverso contratti di assegnazione che, in alcuni casi, vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell’ordine.
Il dubbio che si pone la società in riferimento alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda il fatto se:
- la stipula del contratto di assegnazione, entro il 31 dicembre 2024, consenta di applicare la normativa precedente in materia di fringe benefit, indipendentemente dalla data di consegna del veicolo;
- la data di consegna del veicolo sia rilevante esclusivamente per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit al dipendente, senza influenzare la normativa di riferimento applicabile.
I chiarimenti delle Entrate
Dalla documentazione allegata all’istanza emerge che il contratto per l’utilizzo promiscuo dell’autoveicolo aziendale “viene formalizzato prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell’ordine”.
Nel dettaglio, il contratto di assegnazione risulta:
• stipulato in data 27 dicembre 2024,
• con consegna del veicolo prevista dopo il 1° luglio 2025, per espressa richiesta del cliente.
L’Agenzia delle Entrate osserva che tale fattispecie:
- non rientra nei casi previsti dall’art. 1, comma 48-bis della Legge di Bilancio 2025: con la circolare AdE n. 10/E/2025 è stato infatti chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
1 | Immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
2 | Concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale momento si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo (risoluzione n. 46/E/2020). |
3 | Assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
N.B: nella fattispecie analizzata non tutti i requisiti di sottoscrizione del contratto, immatricolazione del veicolo e consegna al dipendente si verificano tutti nel 2025. |
- non rientra nell’ambito della disciplina transitoria, come detto attivabile in due ipotesi:
1 | Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2024 |
2 | Veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati per l’utilizzo promiscuo del dipendente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025. |
Verificata l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (Legge di Bilancio 2025) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (Decreto “Bollette”), l’Agenzia conclude che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro.
Tabella di sintesi casistiche operative
Si propone di seguito una tabella sintetica con le regole di calcolo del fringe benefit nel 2025 in relazione alle principali casistiche il datore di lavoro si trova ad incontrare nella pratica:
Date rilevanti | Determinazione del fringe benefit | |||
Ordine | Immatricolazione | Concessione | Assegnazione | |
30/4/2020 | 29/6/2020 | 29/6/2020 | 29/6/2020 | Disciplina convenzionale vigente al 30 giugno 2020 (30% indennità chilometrica ACI su 15.000 km) |
30/4/2020 | 29/6/2020 | 20/7/2020 | 20/7/2020 | Valore normale ex art. 9 TUIR (canoni medi di autonoleggio), rettificato tramite scorporo parte dell’utilizzo ai fini aziendali (da individuare in modo analitico) (risoluzione n. 46/2020) |
30/6/2020 | 2/7/2020 | 2/7/2020 | 2/7/2020 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2020 (25-60% in base a emissioni CO2) fino a naturale scadenza del contratto (circolare n. 10/E/2025) |
30/10/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | |
30/10/2024 | 31/12/2024 | 15/1/2025 | 15/1/2025 | |
10/12/2024 | 30/6/2025 | 30/6/2025 | 30/6/2025 | |
10/12/2024 | 10/12/2024 | 15/7/2025 | 15/7/2025 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2025 (10-50% in base a tipologia veicolo) (circolare n. 10/E/2025) |
27/12/2024 | 20/07/2025 | 27/12/2024 | 30/07/2025 | Valore normale ex art. 9 TUIR (canoni medi di autonoleggio), rettificato tramite scorporo parte dell’utilizzo ai fini aziendali (da individuare in modo analitico) (Risposta a interpello n. 192/2025) |
03/01/2025 | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | Disciplina “convenzionale” ex Legge di Bilancio 2025 (10-50% in base a tipologia veicolo) (circolare n. 10/E/2025) |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 164;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 48;
- D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, conv. dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 3 luglio 2025, n. 10/E.
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