2° Contenuto Riservato: Fruizione dell’esonero contributivo per le imprese di navigazione ammesse al beneficio

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 20 OTTOBRE 2025

Tipologia dell’esonero, ambito di applicazione, condizioni di accesso e modalità di richiesta dello sgravio

L’INPS – con Circolare 25 settembre 2025, n. 129 – ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate.

Al contempo, l’Istituto ha fornito le relative istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo.

Premessa

La misura dell’esonero in specie è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

Sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi: IVS; NASpI*; Contr. art. 25 L. 854/78; Fondo di garanzia TFR (L. 297/82); Malattia; Maternità; Ex CUAF.

* È soggetto all’esonero contributivo anche il contributo addizionale NASpI (1,40%) dovuto per contratti di lavoro a tempo determinato, nonché gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (0,50% per ciascun rinnovo).

La Commissione Europea – con Decisione C(2025) 2666 final del 7 maggio 2025 (SA.111368) – ha autorizzato la reintroduzione dell’esonero contributivo previsto a favore delle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate.

L’INPS – con Circolare n. 129/2025 – ha definito le relative istruzioni operative.

Nell’analisi che segue, il dettaglio del richiamato documento di prassi.

Tipologia dell’esonero contributivo ed ambito di applicazione

La misura dell’esonero è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

Sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:
– IVS = 33,00%;
– NASpI = 1,31% (compreso il contributo addizionale dell’1,40% per il tempo determinato e lo 0,50% per i rinnovi);
– Contr. art. 25 L. 854/78 = 0,30%;
– Fondo di garanzia TFR (L. 297/82) = 0,20%;
– Malattia = 2,22%;
– Maternità = 0,46%;
– Ex CUAF = 0,68%.

Pertanto, l’esonero contributivo riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione che a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

Le misure contributive in specie sono estese alle imprese di che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE o di navi battenti bandiera dei medesimi Stati.

Il contratto di arruolamento regola il rapporto di lavoro del marittimo, nel periodo d’imbarco e cessa all’atto dello sbarco; al momento dello sbarco al marittimo viene liquidato il TFR e tutti gli altri elementi retributivi maturati a bordo (ferie, giornate di riposo compensativo).

Pertanto, la contribuzione soggetta all’esonero contributivo è quella dovuta sulla retribuzione maturata durante il periodo di imbarco.

Tali navi devono essere adibite ad attività di trasporto marittimo (inteso come trasporto di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto), nonché alle attività a esso assimilate, ex art. 1, comma 1, D.L. n. 457/1997 (come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 144/2022) e anche ai servizi di cabotaggio, ex art. 1, comma 5, D.L. n. 457/1997.

Condizioni di accesso ai benefici contributivi e modalità di richiesta sgravio

Per la legittima fruizione del beneficio deve essere applicato il complesso normativo contenuto nella “legge regolatrice del contratto di arruolamento” e negli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.

Devono essere rispettati, poi, gli specifici limiti in materia di “servizi di cabotaggio” e devono essere rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle d’armamento, specificando che, per le navi battenti bandiera di Stati UE o SEE diverse da quelle battenti bandiera italiana, trovano applicazione le norme del diritto internazionale e dell’Unione europea che pongono obblighi di giurisdizione e controllo in capo agli Stati della bandiera battuta ai fini della sicurezza della navigazione e della protezione dell’ambiente marino.

Per tali navi le tabelle minime d’armamento sono, quindi, rilasciate dallo Stato di bandiera della nave.

La documentazione di richiesta deve essere inoltrata utilizzando la funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale del contribuente. L’INPS attribuisce alla posizione contributiva della nave il c.a. “8Z”.

Infine, relativamente alla compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”.

In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

I lavoratori devono essere esposti nelle denunce Uniemens con uno dei seguenti codici “Tipo lavoratore”:

  • “PM”, avente il significato di “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara) – PERSONALE DI COPERTA”;
  • “P1”, avente il significato di “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n. 413 PERSONALE DI MACCHINA e STAZIONE RADIOTELEGRAFICA”;
  • “EM”, avente il significato di “Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro”.

Per esporre il beneficio dal periodo di competenza ottobre 2025, devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
– nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo valore “EMIM”, avente il significato di “Esonero marittimi imbarcati su navi annotate nell’elenco di cui all’art.6 – ter D.L. n.457/97”;
– nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita il valore “N”;
– nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’Anno/Mese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento “BaseRif” deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
– nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Il recupero degli arretrati può essere effettuato con i flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2025.

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