COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 5 AGOSTO 2026
Per combattere il caporalato molte azioni sono state messe in campo senza riuscire a debellare il fenomeno. L’INL ha comunicato l’inizio di una campagna straordinaria di vigilanza per il settore agricolo, attraverso la Nota n. 4227 del 9 giugno 2026 . Interessante è la Sentenza della Corte di Cassazione n. 20151 del 3 giugno 2026 che evidenzia l’importanza dello stato di bisogno in cui il lavoratore si trova per individuare il reato di caporalato.
Premessa
Considerando la portata del fenomeno del caporalato, il governo ritenne opportuno emanare nel 2016 la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che è in vigore dal 4 novembre 2016, individuando con precisione la figura del caporale.
In questi anni occorre riconoscere che il Governo italiano è intervenuto più volte predisponendo dei piani finalizzati a contrastare il caporalato, senza però riuscire a debellarlo.
L’INL con la Circolare n. 5 del 28 febbraio 2019 ha fornito chiarimenti applicativi della norma ai propri ispettori, indicando delle linee guida che permettono loro di provare a contrastare l’intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento del lavoro, elementi che caratterizzano il fenomeno del caporalato.
Purtroppo, questo fenomeno trova terreno fertile a causa della difficoltà degli imprenditori soprattutto agricoli a reperire manodopera, per cui essi finiscono con l’affidarsi a persone che inviano, in maniera non regolare, operai a lavorare mettendo l’imprenditore a rischio di trovarsi invischiato, a volte inconsapevolmente, nel reato di caporalato.
Successivamente l’INL attraverso la Nota n. 4227 del 9 giugno 2026 ha comunicato di dare avvio ad una campagna straordinaria di vigilanza nel settore agricolo sull’intero territorio nazionale, la cui precisa finalità è quella di contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, coinvolgendo anche l’INPS, l’INAIL e l’Arma dei Carabinieri.
La campagna straordinaria è iniziata a giugno e terminerà a settembre 2026, con la possibilità che possa protrarsi anche nei mesi successivi.
Le verifiche saranno programmate sulla base di specifiche analisi del rischio e riguarderanno in particolare le aree caratterizzate da un intenso utilizzo di manodopera stagionale e da una maggiore esposizione ai fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Occorre ricordare che chi verrà condannato per il reato di caporalato non potrà essere destinatario di aiuti economici, ed in generale, dei benefici previsti dalla PAC (Politica Agricola Comune).
Chi è il caporale
Il caporale viene identificato in “chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera od organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”.
Si verifica lo sfruttamento della manodopera, ogni volta che sussistono le seguenti condizioni:
- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente differente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, oppure sproporzionato rispetto sia alla qualità che alla quantità del lavoro svolto;
- la sistematica violazione della norma riguardante l’orario di lavoro, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro che espongono il lavoratore a pericolo per la sua salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio particolarmente degradanti.
Le indicazioni fornite dall’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicando la Nota n. 4227 del 9 giugno 2026 ha comunicato l’inizio di una campagna straordinaria di vigilanza nel settore agricolo sull’intero territorio nazionale, la cui precisa finalità è quella di contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, coinvolgendo anche l’INPS, l’INAIL e l’Arma dei Carabinieri.
Le ispezioni verranno programmate considerando specifiche analisi del rischio e riguarderanno in particolare le aree caratterizzate da un intenso utilizzo di manodopera stagionale e da una maggiore esposizione ai fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
L’INL considerando quanto stabilito dalla legge sul caporalato ha evidenziato la riformulazione dell’articolo 613-bis del Codice penale per cui ha invitato i propri ispettori a porre attenzione durante le visite alla intermediazione illecita di manodopera ed allo sfruttamento lavorativo.
Si compie il reato di intermediazione illecita ogni qual volta si procura manodopera per inviarla a lavorare presso terzi, in condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno.
Lo sfruttamento lavorativo comporta una sanzione di carattere penale, per chi assume od impiega manodopera, anche attraverso attività di intermediazione, in quanto il lavoratore è posto in condizioni di sfruttamento approfittando del suo stato di bisogno.
Nella Nota l’Ispettorato ha tenuto a specificare che se durante la visita ispettiva dovessero emergere situazioni tali da far scattare l’incriminazione per sfruttamento lavorativo è opportuno verificare che non si identifichi anche il reato di “associazione per delinquere”, prevista dall’articolo 416 del Codice penale o addirittura in alcuni casi “l’associazione di stampo mafioso” previsto dall’articolo 416-bis del Codice penale.
La premialità per chi collabora con l’INL
L’INL ha invitato i propri ispettori ad attenzionare, quando effettuano visite ispettive sul caporalato, due aspetti:
- il comportamento collaborativo da parte dell’indagato;
- l’audizione dei lavoratori sfruttati dal caporale.
Queste indicazioni trovano giustificazione nel fatto che simili comportamenti potrebbero portare benefici sia per il datore che per il lavoratore.
Se a collaborare è il datore di lavoro è prevista una riduzione della pena nel caso in cui si dimostri collaborativo. In questo modo si riuscirebbe ad evitare che l’attività delittuosa abbia ulteriori conseguenze, se l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria venisse aiutata a raccogliere prove decisive per individuare o catturare dei concorrenti o per sequestrare somme o altre utilità trasferite.
L’INL ritiene che i lavoratori siano fondamentali per acquisire prove schiaccianti relative alla condizione di sfruttamento del lavoro e dello stato di bisogno.
Questo significa che se i lavoratori dovessero decidere di collaborare con l’INL verrebbero premiati, soprattutto se il lavoratore è un extracomunitario privo del permesso di soggiorno.
Pertanto, il cittadino extracomunitario che decide di collaborare verrebbe premiato nel seguente modo:
- ottenendo il permesso di soggiorno che gli permette di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale;
- potrà partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
- potrà accedere ai servizi assistenziali ed allo studio;
- potrà iscriversi nelle liste di collocamento;
- avrà la possibilità di svolgere lavoro subordinato nel pieno rispetto dei vincoli minimi di età previsti per legge.
Può anche capitare che un cittadino extracomunitario, senza permesso di soggiorno, decida di denunciare un caso di particolare sfruttamento lavorativo per poi collaborare nel procedimento penale contro il datore di lavoro. In questo caso la premialità consisterà nel ricevere il permesso di soggiorno rilasciato dal Questore, previa proposta e parere favorevole da parte del procuratore della Repubblica.
Il parere della Corte di cassazione
Con riferimento al reato di caporalato la Corte di Cassazione ha emanato la Sentenza n. 20151 del 3 giugno 2026 affermando che per individuare il reato di caporalato bisogna non solo rilevare paghe sotto i minimi, lavoro nero e violazioni su sicurezza, ferie e formazione ad integrazione degli indici di sfruttamento, ma è necessario provare concretamente l’effettivo stato di bisogno del lavoratore.
È stato rilevato che lo sfruttamento lavorativo e lo stato di bisogno in cui può trovarsi il lavoratore sono due cose completamente diverse, ma entrambe le casistiche possono risultare collegate tra di loro in base all’articolo 603-bis del Codice penale.
La Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro quando sottopone i propri lavoratori a condizioni di sfruttamento potrebbe farlo approfittando del loro stato di bisogno.
Le conclusioni a cui si è giunti a seguito della Sentenza n. 20151/2026 della Corte di Cassazione sono:
- lo stato di bisogno in cui si trova il lavoratore deve essere provato per ogni singolo lavoratore;
- le paghe basse, il lavoro nero e le violazioni su ferie, riposi, contributi, formazione e sicurezza possono essere ritenuti indici di sfruttamento del lavoro;
- applicazione della Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 sullo sfruttamento del lavoratore, ma è necessario anche che il datore di lavoro stia approfittando dello stato di bisogno del lavoratore.
Riferimenti normativi:
- Codice penale, artt. 416 e 613-bis
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199
- INL, Circolare 28 febbraio 2019, n. 5
- Corte di Cassazione, Sentenza 3 giugno 2026, n. 20151
- INL, Nota 9 giugno 2026, n. 4227
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