COMMENTO
DI CARLA FAVERO | 8 OTTOBRE 2025
Questo articolo illustra il concetto giuridico di socio nel diritto italiano, ne colloca i presupposti costituzionali (libertà di associazione e iniziativa economica) e offre una mappa sintetica delle principali tipologie di soci previste dall’ordinamento (con breve descrizione delle caratteristiche e delle conseguenze giuridiche fondamentali). Vengono richiamati i riferimenti normativi primari (Codice civile, disciplina delle cooperative, Costituzione) utili al consulente del lavoro o al professionista che necessiti di una rapida ma completa panoramica.
Il significato giuridico del socio
Il socio è, in termini generali, colui che partecipa alla formazione o alla compagine di una società mediante conferimenti (di beni o servizi) e acquista diritti e doveri nei confronti della stessa e degli altri soci. La nozione prende corpo dal contratto di società disciplinato dall’art. 2247 Cod. Civ. che definisce in generale la società : “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. Partecipando quindi alla stipulazione del contratto di società o acquistando successivamente una partecipazione si assume la qualifica di socio.
La qualifica di socio non è solo una posizione economica: da essa derivano effetti civilistici rilevanti come ad esempio la partecipazione agli utili e agli organi sociali, alla responsabilità verso i creditori sociali (secondo la forma societaria), ai vincoli statutari e agli obblighi di diligenza. In particolare, la disciplina della responsabilità per le obbligazioni sociali cambia radicalmente in funzione della tipologia societaria (società di persone vs società di capitali).
Profili costituzionali rilevanti
Due principi costituzionali collegano e delimitano la funzione delle società e, per estensione, della figura del socio:
- libertà di associazione (art. 18 Costituzione): “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente …”; la libertà associativa costituisce la cornice costituzionale che legittima la costituzione di società come modalità di partecipazione collettiva all’attività economica;
- iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione): “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali “; tale principio orienta la disciplina societaria e il ruolo economico-sociale del socio.
Detti profili spiegano perché l’ordinamento contempli forme societarie diverse e limiti alcuni comportamenti sociali (es.: responsabilità illimitata nelle società di persone; obblighi di trasparenza e governance nelle società di capitali).
Tipologie di socio: classificazione
La seguente mappa segue la distinzione strutturale del Codice Civile (società di persone, di capitali, cooperative) e include figure rilevanti sul piano pratico (socio unico, socio di maggioranza, socio lavoratore, ecc.). Per ogni voce è indicato il profilo essenziale e, ove utile, l’impatto sulla responsabilità patrimoniale.
Classificazione di soci nelle società di persone
Socio della società semplice (S.s.)
- è chi conferisce beni/servizi in una S.s. Vi è costituzione della società semplice con libertà di forma (artt. 2251–2290 Cod. Civ.), assenza di personalità giuridica e responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali salvo pattuizioni contrarie (garanzie e fidejussioni bancarie).
Socio in nome collettivo (S.n.c.)
- è il socio che partecipa a una S.n.c., ha responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali e partecipazione alla gestione secondo quanto stabilito nel contratto che disciplina la società di persone.
Socio accomandatario / socio accomandante (S.a.s.)
- accomandatario: socio responsabile illimitatamente e con funzioni di gestione;
- accomandante: socio con responsabilità limitata al conferimento e senza poteri di gestione. Questa bipartizione è peculiare solo della Società in accomandita semplice (S.a.s.).
Socio d’opera / socio che presta servizi
- al posto di un apporto di capitale, il socio d’opera fornisce la propria attività professionale, tecnica o intellettuale. Non riceve un salario, ma partecipa agli utili se la società li genera, e non ha diritto a compensi in caso di perdite, al pari degli altri soci.
Classificazione di Soci nelle società di capitali
Azionista (Società per Azioni)
- il titolare di azioni; nella S.p.A. la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata al patrimonio della società (art. 2325 Cod. Civ. e successivi). L’azionista è rappresentato dall’azione e partecipa agli organi sociali secondo lo statuto.
Socio di S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
- il soggetto proprietario di quote di S.r.l. ha la responsabilità limitata al capitale conferito; la partecipazione è rappresentata da quote (disciplina ordinaria art. 2462 e seguenti del Cod. Civ.). Nelle S.r.l. il socio è soggetto ad una grande varietà di patti sociali (patti parasociali, clausole di prelazione, ecc.).
Socio unico (S.r.l. o S.p.A. unipersonale)
- il soggetto che è l’unico socio: l’ordinamento consente società unipersonali, ma impone obblighi pubblicitari e talvolta vincoli per preservare la responsabilità limitata (rischio di perdita del “privilegio” in caso di mancato rispetto degli obblighi).
Soci di minoranza / di maggioranza; socio di controllo
- socio di maggioranza: detiene la maggioranza del capitale o il controllo (anche indiretto); incide sul governo societario. Tale qualificazione ha rilievo pratico (es. obblighi informativi, tutela delle minoranze);
- socio di minoranza:detiene una quota inferiore al 50% del capitale o dei diritti di voto, e quindi non può da solo incidere sull’approvazione delle deliberazioni assembleari. Gode comunque di diritti di tutela (es. impugnazione di delibere, richiesta di informazioni, convocazione dell’assemblea, ecc.) previsti dalla legge a protezione dei soci non dominanti;
- socio di controllo: è il socio che, anche senza detenere la maggioranza assoluta, esercita un’influenza dominante sulla società. Il socio di controllo può dunque coincidere con quello di maggioranza, ma non necessariamente.
Soci nelle cooperative
Socio cooperatore (socio lavoratore / socio fruitore)
- Nelle cooperative il socio è il destinatario diretto del «vantaggio mutualistico» cioè un beneficio economico o lavorativo diretto derivante dallo scambio con la cooperativa piuttosto che un mero profitto.
- Il socio lavoratore è colui che partecipa all’attività della cooperativa prestando il proprio lavoro (manuale o intellettuale), contribuendo così direttamente al raggiungimento dello scopo mutualistico.
- Il socio fruitore (detto anche socio utente o consumatore) è colui che utilizza i beni o i servizi prodotti dalla cooperativa, beneficiando delle condizioni economiche più favorevoli che derivano dal rapporto mutualistico.
Figure particolari
Socio lavoratore in S.r.l./S.p.A.
- persona che contemporaneamente detiene partecipazioni e presta attività lavorativa: situazione diffusa, con profili giuslavoristici (distinzione tra rapporto societario e rapporto di lavoro subordinato) e conseguenze previdenziali e fiscali. La giurisprudenza e dottrina hanno consolidato criteri per distinguere effettiva subordinazione e per inquadrare i relativi crediti.
Soci delle società tra professionisti (STP)
- soci iscritti ad albi professionali che costituiscono società per l’esercizio associato della professione; possono assumere forme di società di persone o capitali ma con regole deontologiche e limiti particolari.
Conseguenze pratiche per i professionisti
La qualifica di socio è quindi multidimensionale in quanto è al contempo fonte di diritti patrimoniali, di partecipazione alla governance e, ed anche, di obblighi e responsabilità che variano radicalmente in relazione alla forma societaria scelta.
Per il professionista riuscire alla identificazione della tipologia di socio e del rapporto tra qualità di socio e prestazione lavorativa è cruciale, sia per la pianificazione del rischio (responsabilità) sia per l’applicazione delle tutele e degli obblighi contributivi e fiscali.
È importante quindi:
– qualificazione del rapporto: quando il socio presta attività occorre valutare se sussiste un rapporto di lavoro subordinato (con relative tutele e oneri) o una mera partecipazione societaria/fornitura di prestazioni. Questo ha riflessi su contribuzione, trattamento retributivo e oneri contrattuali;
– responsabilità e patrimonio: la scelta della forma societaria incide direttamente sulla esposizione patrimoniale del socio: limitata nelle società di capitali (saldo garanzie e fidejussioni) e illimitata nelle società di persone;
– cooperative: i soci lavoratori hanno specificità contrattuali (CCNL, regime mutualistico) che richiedono attenzione.
Riferimenti normativi:
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