2° Contenuto riservato: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: arrivano le sanzioni

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Modalità di versamento dell’imposta di bollo, controlli automatizzati e sanzioni

DI SANDRA PENNACINI | 14 LUGLIO 2025


L’Agenzia delle Entrate ha dato il via all’invio delle comunicazioni per l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, rendendo così operativi i controlli automatizzati. Il mancato pagamento del dovuto comporta una sanzione del 30%, riducibile a un terzo se il versamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione.

Premessa

L’introduzione della fatturazione elettronica ha segnato un punto di svolta nell’assolvimento dell’imposta di bollo, rendendo virtuale un adempimento un tempo legato al contrassegno fisico.

Disciplinata inizialmente dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, la gestione dell’imposta di bollo sulle fatture ha visto successive modifiche; in particolar modo, per quanto riguarda le modalità di assolvimento virtuale, occorre ricordare quelle introdotte dall’art. 12-novies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020.

Oggi, l’attenzione si sposta sulla regolarità dei versamenti, posto che l’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli e inviando le prime comunicazioni di irregolarità, richiedendo il versamento delle somme dovute, maggiorate di sanzioni ed interessi.

Modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture

Il versamento dell’imposta di bollo può avvenire tramite modello F24 oppure direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (piattaforma Fatture e Corrispettivi), indicando l’IBAN di un conto corrente intestato al contribuente sul quale effettuare l’addebito dell’ammontare dovuto.

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche tramite F24 sono i seguenti:

  • 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

La gestione dell’imposta di bollo è trimestrale.

A dover essere versato è l’importo totale risultante da:

  • Elenco A, che riepiloga tutte le fatture transitate dal sistema di interscambio nel trimestre di interesse con riferimento alle quali il contribuente stesso ha indicato l’imposta di bollo come dovuta;
  • Elenco B, nel quale vengono “intercettate” dai controlli automatizzati dell’Agenzia le fatture per le quali il bollo risulta dovuto, e tuttavia non è stato esposto come tale nelle fatture stesse.

Le informazioni utili vengono messe a disposizione del contribuente nella propria area riservata, in piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Le fatture contenute nell’Elenco A sono elencate, ma non modificabili. In altri termini, se è il contribuente stesso ad indicare il bollo come dovuto, tale bollo l’Agenzia considera come da versare, anche nel caso in cui sia stato indicato in fattura in maniera non corretta.

Per quanto riguarda l’Elenco B, invece, viene concesso un lasso di tempo al contribuente per le verifiche del caso, potendo intervenire sull’elenco al fine di eliminare quei documenti per i quali si ritiene che il bollo non debba essere versato. I tempi per le “correzioni” all’elenco B sono definiti, e decorso il termine anche le fatture contenute in tale elenco sono date come “acquisite dal sistema” come fatture che scontano imposta di bollo.

Le scadenze previste per la messa a disposizione degli elenchi, le eventuali modifiche all’Elenco B, la visualizzazione dell’ammontare totale dovuto (Elenco A + B) ed il versamento sono le seguenti (come risultanti post Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020):

TrimestreMessa a disposizione elenchi A e BData limite modifiche Elenco BVisualizzazione importo dovuto imposta di bolloScadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre15 aprile30 aprile15 maggio31 maggio (*) (**)
2° trimestre15 luglio10 settembre20 settembre30 settembre (**)
3° trimestre15 ottobre31 ottobre15 novembre30 novembre
4° trimestre15 gennaio dell’anno successivo31 gennaio dell’anno successivo15 febbraio dell’anno successivo28 febbraio dell’anno successivo

Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. (*)
Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. (**)

Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.

Se la scadenza è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

È importante ricordare che per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre, si devono utilizzare i codici tributo relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

I controlli automatizzati e le sanzioni

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate informano i contribuenti di possibili anomalie relative all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In particolare, vengono evidenziati i versamenti omessi o effettuati in ritardo.

La comunicazione dettaglia l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre solare, distinguendo le fatture tra Elenco A e Elenco B, ed evidenziando altresì i versamenti che già risultano a sistema.

Ricorda: la mancanza dell’indicazione del bollo in fattura non comporta sanzioni, a condizione che il versamento venga correttamente effettuato, sulla scorta di quanto riportato nell’Elenco B.

Alla luce delle comunicazioni che in questi giorni stanno arrivando ai contribuenti, è possibile affermare che seppure con qualche anno di ritardo sui piani il meccanismo di controllo automatizzato ha preso effettivamente il via, posto che a metà dell’anno 2025 sono partite le richieste di versamento afferenti il 2022.

Operativamente, l’unica modalità di gestione dell’imposta di bollo, che consente di evitare future contestazioni, è quella della puntuale verifica delle informazioni presenti in Fatture e Corrispettivi, ricordando che laddove ci si affidi al software interno utilizzato per la fatturazione possono verificarsi numerosi problemi, quali, ad esempio:

  • Incoerenza delle tempistiche: sotto il profilo dell’imposta di bollo, infatti, rileva la data di transito della fattura dallo SDI. Pertanto, per esempio, una fattura datata 31 marzo rileverà nel secondo trimestre, e non nel primo, se spedita il 4 aprile.
  • Problematiche di impostazione che potrebbero comportare l’errata indicazione dell’imposta di bollo come dovuta. In tal caso la fattura alimenta automaticamente l’elenco A e non è possibile in un secondo momento negare il versamento. Controllare l’Elenco A, pertanto, consente di correggere errori che possono dar luogo alla richiesta di versamenti che diversamente non sarebbero stati dovuti
  • Problematiche di impostazione che fanno sì che, al contrario del caso precedente, l’imposta di bollo sia dovuta ma non venga indicata. In questo caso il bollo viene “intercettato” dall’Agenzia delle Entrate nell’Elenco B, e se non si verifica, il versamento viene omesso.

L’Elenco B include le fatture che, pur non riportando l’indicazione del bollo, soddisfano i requisiti per l’assoggettamento, ad esempio, se l’importo totale delle operazioni supera 77,47 euro e la natura dell’operazione rientra tra quelle soggette a bollo (N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, N4).

Sanzioni

La sanzione ordinariamente prevista per omesso o tardivo versamento è pari al 30% dell’imposta non versata, come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, è prevista una riduzione della sanzione: se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo. Il modello di versamento allegato alla comunicazione tiene già conto della riduzione, che verrà meno se il pagamento interverrà oltre la finestra dei 30 giorni.

Tornando all’esempio cui sopra, rileva un’imposta di bollo non versata pari a 144,00 euro.
La sanzione ordinariamente prevista per omesso o tardivo versamento è del 30% dell’imposta non versata. Dunque, la sanzione piena sarebbe pari a 144,00 × 30% = 43,20 euro.
Tuttavia, come evidenziato nella comunicazione, se il contribuente regolarizza la propria posizione versando l’importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo. In questo caso, la sanzione da versare sarà di 43,20/3 = 14,40 euro. A questa somma si aggiungono gli interessi legali, che, nell’esempio, ammontano a 12,60 euro. Il totale complessivo da versare, come riportato nel modello F24 precompilato, sarà quindi la somma dell’imposta non versata, della sanzione ridotta e degli interessi: 144,00 (imposta) +14,40 (sanzione ridotta) +12,60 (interessi) =171,00 euro.

Questi importi corrispondono ai seguenti codici tributo nel modello F24, che viene fornito precompilato in allegato alla comunicazione:

  • 144,00 euro (Imposta da versare) corrisponde al codice tributo A400.
  • 14,40 euro (Sanzione ridotta) corrisponde al codice tributo A401.
  • 12,60 euro (Interessi) corrisponde al codice tributo A402.

Prima che il tardivo, mancato o insufficiente versamento venga contestato dall’Agenzia, è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di ridurre ulteriormente le sanzioni. La piattaforma Fatture e Corrispettivi offre un supporto per il calcolo dell’ammontare omesso, delle sanzioni ridotte e degli interessi.

La possibilità di ravvedimento viene meno con la ricezione della comunicazione qui in esame. Tuttavia, resta salva la possibilità di far correggere eventuali errori (ad esempio nel caso di versamenti effettuati che invece non risultano tali all’Agenzia delle Entrate). In questo caso occorre agire tramite “Assistenza-Civis” oppure tramite gli uffici territoriali, previo appuntamento prenotato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Conclusioni

In conclusione, oltre alle modalità di gestione delle comunicazioni di richiesta di versamento dell’imposta di bollo e relative sanzioni ed interessi, l’attenzione deve essere posta sul fatto che anche sotto questo punto di vista i controlli automatizzati, la cui introduzione era ben nota, sono divenuti effettivamente una realtà. Ne deriva la necessità di una sempre più puntuale gestione dell’ennesimo adempimento che, tuttavia, oggettivamente si è di molto alleggerito quanto a carico amministrativo con l’introduzione della possibilità di versare il primo, secondo e terzo trimestre tutti insieme alla scadenza prevista per il terzo trimestre, se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre non supera 5.000 euro. Infine, si evidenzia che il versamento afferente al quarto trimestre deve essere sempre effettuato entro il 28 (o 29) febbraio dell’anno successivo, indipendentemente dall’importo.

Riferimenti normativi:

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