CIRCOLARE MONOGRAFICA
Mancata compilazione del RW, sanzioni, regolarizzazione, esempio e indicazioni operative
DI CARLA DE LUCA | 29 AGOSTO 2025
Negli ultimi mesi, un crescente numero di contribuenti sta ricevendo comunicazioni di “compliance” dall’Agenzia delle Entrate per la mancata compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021. Queste lettere, accessibili nel cassetto fiscale personale, (area del Cassetto fiscale – L’Agenzia scrive – Lettere di compliance) sollecitano i destinatari a regolarizzare spontaneamente la propria posizione, evitando pesanti conseguenze sanzionatorie.
Il quadro RW: chi è obbligato a compilarlo
Il quadro RW del modello Redditi PF deve essere compilato da tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero, incluse criptovalute, conti correnti, polizze, fondi, titoli, ecc. L’adempimento riguarda la mera detenzione – non solo i movimenti – ed è richiesto anche in assenza di redditi derivanti da tali asset.
La mancata compilazione comporta una triplice violazione:
- omessa indicazione dei patrimoni detenuti all’estero (quadro RW omesso),
- omessa indicazione di eventuali redditi prodotti da queste attività (quadri RL, RM, RT),
- omesso versamento di IVIE e IVAFE.
Perché arrivano le lettere di compliance
Con lo scambio automatico di informazioni (CRS, Fatca) tra le amministrazioni fiscali di oltre 100 Paesi è sempre più facile per l’Agenzia delle Entrate individuare chi detiene asset fuori dai confini nazionali. Quando riscontra la mancata compilazione del RW rispetto alle risultanze comunicate da istituti esteri, l’Ufficio invia una lettera raccomandando di presentare dichiarazione integrativa, regolarizzando la propria posizione.
Focus sulle sanzioni: importi e fattispecie
Le sanzioni relative all’omesso quadro RW sono particolarmente severe, sia in termini fissi che proporzionali al valore degli asset non dichiarati.
Ecco una sintesi delle casistiche principali:
Violazione | Sanzione | Note | Rif. normativo |
Omessa/irregolare compilazione RW (Paesi white list) | 3% – 15% valore non dichiarato | Art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990 | |
Omessa/irregolare compilazione RW (Paesi black list) | 6% – 30% valore non dichiarato | Es. Samoa, Monaco, Jersey, ecc. | Art. 5, D.L. n. 167/1990 |
Omessa presentazione RW | 258 € | Se ritardo ≤ 90 gg. | Art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990 |
IVAFE non versata | 90% – 180% maggiore imposta dovuta | Ravvedimento speciale applicabile | Art. 19, D.L. n. 201/2011 |
Redditi esteri non dichiarati | 120% – 180% maggiore imposta dovuta | Ravvedimento speciale applicabile | |
Redditi esteri non dichiarati (Paesi black list) | 180% – 360% maggiore imposta dovuta | Ravvedimento speciale applicabile | |
Redditi presunti (dichiarazione presentata – black list) | 180% – 360% dell’imposta dovuta | Art. 12, D.L. n. 78/2009 | |
Redditi presunti (dichiarazione omessa – black list) | 240% – 480% dell’imposta dovuta (min 500 €) | Art. 12, D.L. n. 78/2009 |
La sanzione è proporzionale all’intero valore delle attività finanziarie non dichiarate, a prescindere da eventuali cointestazioni.
La lista dei Paesi “black list”
Particolare attenzione va dedicata alle attività detenute in Stati o territori considerati fiscalmente privilegiati dal D.M. MEF 4 maggio 1999.
Tra i tanti, rientrano Monaco, Svizzera, Jersey, Guernsey, Cayman, Bahamas, Singapore, Hong Kong, Panama, Seychelles, Emirati Arabi, Uruguay, ecc.
Per questi Paesi si applica la presunzione legale che le attività ivi detenute derivino da redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria. Questo significa che in presenza di asset esteri nella black list, l’Amministrazione potrà considerare i valori come “redditi” non dichiarati e applicare le relative sanzioni, ben più pesanti.
Elenco dei Paesi indicati nel D.M. del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) | |||
Alderney | Emirati arabi Uniti | Libano | Sark |
Andorra | Ecuador | Liberia | Seicelle |
Anguilla | Filippine | Liechtenstein | Singapore |
Antigua e Barbuda | Gibilterra | Macao | Saint Kitts e Nevis |
Antille Olandesi | Gibuti | Malaysia | Saint lucia |
Aruba | Grenada | Maldive | Saint Vincent e Grenadine |
Bahama | Guernsey | Mauritius | Svizzera |
Bahrein | Hong Kong | Monaco | Taiwan |
Barbados | Isola di Man | Monserrat | Tonga |
Belize | Isole Cayman | Nauru | Turks e Caicos |
Bermuda | Isole Cook | Niue | Tuvalu |
Brunei | Isole Marshall | Oman | Uruguay |
Costa Rica | Isole Vergini Britanniche | Panama | Vanuatu |
Dominica | Jersey | Polinesia Francese | Samoa |
Come regolarizzare: dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso
Chi riceve la lettera di compliance ha l’opportunità di regolarizzarsi tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi PF 2022 (riferito al 2021), con l’indicazione:
- di tutte le attività finanziarie estere non dichiarate nel quadro RW
- dei relativi redditi da inserire nei quadri RL, RM, RT
- della IVAFE o IVIE non versata.
Oltre alla compilazione, occorre versare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni “ridotte” tramite ravvedimento operoso.
Riduzioni delle sanzioni
Per le violazioni RW su anno 2021, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene con integrativa oltre l’anno successivo (art. 13, comma 1, lett. b-ter, D. Lgs. n. 472/1997).
Codici tributo
IRPEF saldo | 4001 |
Sanzione pecuniaria IRPEF | 8901 |
Interessi sul ravvedimento IRPEF – art. 13, D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 | 1989 |
Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato | 1943 |
Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre sostitutive | 1945 |
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA | 8911 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’IRPEF | 8902 |
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – Ravvedimento | 8926 |
Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato | 8943 |
Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive | 8945 |
Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni | 1108 |
Imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera | 1242 |
IVAFE – Saldo | 4043 |
IVAFE – Acconto prima rata | 4047 |
IVAFE – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | 4048 |
Esempio di compliance
Un contribuente residente a Pordenone con conti esteri (es. Canada) ha ricevuto questa compliance:
Agenzia Entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
sede, data
Periodo d’imposta: 2021
Codice Fiscale: __________
Id. comunicazione: __________
Codice atto __________
Nome e cognome
Gentile Contribuente,
desideriamo informarLa che abbiamo rilevato una possibile anomalia nella Sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021. In particolare, in base ai dati in nostro possesso, ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere, risulta che:
- i conti e le attività finanziarie da Lei detenuti all’estero non sono stati correttamente indicati nel quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale e/o dell’eventuale determinazione dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Potrà verificare i dati in nostro possesso relativamente alle attività finanziarie detenute e/o ai redditi esteri percepiti nel 2021, posti a base della presente comunicazione, consultando i prospetti informativi disponibili nell’area riservata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione «L’Agenzia scrive» del suo Cassetto fiscale (vedi allegato).
Come fornire chiarimenti e chiedere informazioni
Se ritiene che la nostra segnalazione non sia corretta, in quanto le informazioni pervenute dalle Amministrazioni fiscali estere sono inesatte, oppure se ha già assolto gli obblighi dichiarativi (ad esempio per il tramite di una banca o di altro operatore finanziario italiano), La invitiamo a fornire chiarimenti e idonea documentazione, utilizzando il canale di assistenza CIVIS nella Sua Area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che consente di trasmettere i documenti in formato elettronico (vedi allegato), con attestazione di ricevuta.
Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a contattare la DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE, prioritariamente al seguente indirizzo PEC: DP.PORDENONE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT ovvero all’indirizzo email DP.PORDENONE@AGENZIAENTRATE.IT.
Come regolarizzare
RavvedimentoPer saperne di più, la invitiamo a consultare la nota informativa allegata e l’apposita area sul sito dell’Agenzia: Cittadini>Accertamenti e regolarizzazioni> Ravvedimento |
Se ritiene, invece, che le nostre informazioni siano corrette, può regolarizzare la Sua posizione mediante il ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione delle sanzioni. A tal fine troverà nel foglio allegato le indicazioni per svolgere questi adempimenti.
La regolarizzazione spontanea della Sua posizione Le eviterà i relativi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. In tale sede, in caso di attività estere non indicate nel quadro RW e detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, Lei avrà l’onere di dimostrare che le stesse non si sono costituite mediante redditi sottratti a tassazione.
Con riferimento a questa comunicazione, Le raccomandiamo di utilizzare esclusivamente i canali di assistenza sopra indicati e di non inviare comunicazioni a caselle di posta elettronica nominative dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’informarla che la presente costituisce una mera comunicazione diretta a chiarire la sua posizione fiscale e, nel caso, a consentirle la regolarizzazione attraverso gli adempimenti sopra descritti e/o a fornire elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata, la ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Direttore Centrale
ad interim
Nel prospetto che viene fornito in allegato alla lettera si leggono i dati forniti dall’autorità canadese.
Il contribuente ha due conti:
- un conto deposito (attività finanziaria 1)
- E un conto corrente (attività finanziaria 2)
La giacenza di 48.399,36 euro relativamente all’attività finanziaria 1 nel 2021, comporta, nel caso sia stato omesso il quadro RW, il pagamento della:
- Sanzione per omesso RW (3% ridotto a 1/6)
- Sanzione per omessa IVAFE e versamento dell’IVAFE
- Sanzione per omessa imposta sostitutiva del 26% sugli interessi attivi e versamento dell’imposta sostitutiva.
Se invece i conti fossero stati detenuti in un Paese black list la sanzione applicata sarebbe doppia, e la presunzione di reddito sottratto a tassazione comporterebbe un ulteriore carico fiscale e sanzionatorio.
L’F24 sarà così compilato:
Il codice atto andrà integrato.
Andrà integrato il modello Redditi PF 2022 (anno 2021):
Controlli successivi e obblighi probatori
Dopo la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento delle somme dovute, l’Agenzia può eseguire controlli di coerenza utilizzando informazioni trasmesse da autorità estere tramite scambio automatico dati, richiedendo anche giustificativi circa l’origine dei fondi. La prova dell’estraneità dei capitali a redditi non dichiarati è a carico del contribuente, specialmente per i Paesi della black list.
L’anno da indicare è quello di imposta (2021).
Per esperienza se si indica l’anno della violazione (in questo caso il 2022 – anche sarebbe più corretto) l’Agenzia non riuscirebbe a collegare i versamenti all’anno d’imposta corretto.
Il CIVIS – È opportuno inviare tramite CIVIS il protocollo dell’integrativa inviata e l’F24 versato.
Conclusioni e raccomandazioni operative
Con l’intensificarsi delle verifiche e degli scambi informativi internazionali, ignorare la lettera di compliance può esporre a pesantissime conseguenze economiche e, nei casi più gravi, a responsabilità penali.
È quindi essenziale:
- Verificare la presenza di attività o conti esteri non dichiarati;
- Regolarizzare tempestivamente la posizione tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso;
- Preparare la documentazione comprovante la provenienza e la liceità dei fondi, in particolare per asset detenuti in Paesi black list.
Riferimenti normativi:
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 19;
- D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv., con mod. dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 12;
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv., con mod., dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, art. 4;
- Ministero delle Finanze, D.M. 4 maggio 1999.
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