COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 31 LUGLIO 2026
L’INAIL, con la Nota 24 luglio 2026 , ha comunicato di aver reso disponibile il nuovo Modello OT23 per il 2027, scaricabile insieme alla guida per la compilazione, per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa a fronte degli interventi migliorativi realizzati nel 2026.
Premessa
L’INAIL, con la Nota 24 luglio 2026 , ha comunicato di aver reso disponibile sul proprio sito il nuovo Modello OT23 per il 2027, scaricabile insieme alla guida alla compilazione.
Il Modello individua gli interventi da realizzare nel 2026 per poter accedere alla riduzione; la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2027, tramite il servizio online dedicato che sarà messo a disposizione nei prossimi mesi.
Per ogni intervento selezionato l’impresa dovrà trasmettere, unitamente alla domanda di riduzione del tasso, la documentazione probante per dimostrare la realizzazione di quanto dichiarato. L’INAIL, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimentoadottato, adeguatamente motivato.
L’articolazione del Modello
Il modello OT23 mantiene l’articolazione in 6 sezioni, per un totale di 65 voci:
A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
B: prevenzione del rischio stradale
C: prevenzione delle malattie professionali
D: formazione, addestramento, informazione
E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: gestione delle emergenze e DPI
Le voci sono classificate nelle tipologie A e B in base alla maggiore o minore valenza prevenzionale: il modulo 2027 presenta 35 voci di tipo A e 30 di tipo B.
Per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel 2026:
1 intervento di tipo A
o
2 interventi di tipo B.
Gli interventi possono essere realizzati su una o più PAT aziendali, ad eccezione degli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e dell’intervento relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.
Il contrasto agli infortuni su strada
Considerato l’incremento degli infortuni su strada, compresi quelli in itinere, sono previste iniziative per ridurre il rischio stradale, come la messa a disposizione di servizi collettivi di trasporto casa-lavoro e la realizzazione di interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro.
Viene, inoltre, attribuito un maggior peso ai corsi teorico-pratici di guida sicura e all’installazione sui veicoli di dispositivi di sicurezza non obbligatori, come il blocco dell’accensione in caso di ebbrezza (ignition interlock), i sistemi di avviso per stanchezza del conducente e la frenata di emergenza.
I due nuovi interventi e la voce eliminata
Tra le novità principali figurano due nuovi interventi:
→ F-10, di tipo A, relativo all’installazione di elementi strutturali (serramenti) e sistemi di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio;
→ D-5, di tipo B, relativo alla formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, o come addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
È stato, inoltre, eliminato l’intervento relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali (voce A-3.6 del precedente modulo), in quanto potenzialmente destinato solo alle aziende agricole, escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.
La promozione della salute globale dei lavoratori
Per il 2027 sono state rafforzate le voci che promuovono salute globale dei lavoratori e gestione integrata di fattori di rischio professionali e fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti (C-4.1, C-5.1 e C-5.2).
La modifica più consistente riguarda l’intervento C-5.1, esteso alle attività di prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, al fine di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva. Lo scopo è premiare le aziende che investono in accordi con strutture sanitarie, campagne di educazione alla salute e percorsi di valutazione cardiologica o oncologica per i dipendenti, andando oltre gli obblighi di legge.
L’impatto delle ultime disposizioni normative
La revisione tiene conto delle recenti innovazioni normative, in particolare dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del D.L. n. 159/2025 , convertito dalla Legge n. 198/2025 , che ha introdotto, come obbligo per il medico competente, di fornire ai lavoratori informazioni sull’importanza della prevenzione oncologica e promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza.
Gli interventi del Modello OT23 promuovono la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori, mediante azioni formative, protocolli con strutture sanitarie, screening di valutazione, prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche.
Il citato D.L. n. 159/2025 ha inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela. Pertanto, l’intervento D-2 è stato riformulato come un insieme di misure focalizzate su segnalazione immediata, presa in carico tempestiva e tutela delle persone coinvolte.
La misura della riduzione
Si ricorda che il Modello OT23 è utilizzato per richiedere una riduzione del tasso medio di tariffa a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia.
La riduzione varia in base alle dimensioni aziendali: dal 28% per le realtà che impiegano fino a 10 lavoratori-anno, fino al 5% per quelle oltre i 200.
Nei primi 2 anni dall’inizio dell’attività la riduzione è invece applicata nella misura fissa dell’8%.
La riduzione opera soltanto per l’anno in cui è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Riferimenti normativi:
- INAIL, Nota 24 luglio 2026, n. 6732
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