2° Contenuto Riservato: Incarichi privati per un dipendente della P.A. in aspettativa

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13 AGOSTO 2025


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16920/2025, ha stabilito che l’autorizzazione per incarichi extraistituzionali occorre anche se il lavoratore è in aspettativa, poiché l’aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro.

La Corte, infatti, ha affermato che il dipendente pubblico, anche in aspettativa, qualora riceva proposte di incarichi, è tenuto, sempre, ad informare la propria Amministrazione e, se del caso, chiedere l’autorizzazione, atteso che l’aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la disciplina di riferimento non contiene alcuna distinzione tra rapporto in essere e rapporto in aspettativa. L’appartenenza ad una P.A. non fa venir meno il rischio di un conflitto di interesse, seppur “potenziale”.

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