COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 14 OTTOBRE 2025
La dichiarazione da presentare all’INPS per il periodo di imposta 2026 riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13 del TUIR).
Premessa
Con il Messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale.
I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
Le detrazioni d’imposta
Le detrazioni d’imposta costituiscono un beneficio fiscale e sono importi che, sottratti dall’imposta lorda, calcolata per scaglioni di reddito, determinano una minore imposta a carico dei contribuenti.
Spettano ai percettori delle prestazioni fiscalmente imponibili erogate dall’INPS.
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, tra le tipologie previste di detrazioni riconosce quelle indicate di seguito:
- detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione:
- sono un diritto e spettano ai soggetti titolari di un reddito di lavoro dipendente, assimilato e di pensione (di cui all’articolo 13 del TUIR) non superiore a 50.000 euro;
- l’importo delle detrazioni è rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell’anno;
- i beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione e/o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.
- detrazioni per carichi di famiglia su richiesta del contribuente:
- sono legate alla condizione familiare del soggetto;
- variano sia per composizione del nucleo familiare sia per reddito percepito da ciascun contribuente (articolo 12 del TUIR);
- l’importo delle detrazioni è rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono rimasti a carico e competono a decorrere dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni previste dalla normativa vigente;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite è di 4mila euro per figli di età non superiore a 24 anni;
- i familiari a carico sono:
-
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- a partire dal 2025 ciascun ascendente (genitore o nonno) che conviva con il contribuente.
Per effetto dell’istituzione dell’Assegno unico e universale e delle modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 12 del TUIR:
- le detrazioni per figli a carico spettano:
- se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 104/1992;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per:
- figli minori di 3 anni;
- figli con disabilità;
- famiglie con più di 3 figli a carico;
- famiglie numerose relativamente all’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro (art. 12, comma 1-bis).
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra le parti, spetta al 100% al genitore con il reddito complessivo più elevato.
Inoltre, con l’introduzione del comma 2 bis, all’articolo 12 del TUIR, è esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono:
– cittadini italiani;
– cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
– cittadini di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Il cittadino è tenuto a comunicare all’Istituto eventuali variazioni influenti sui carichi familiari che si dovessero verificare nel corso dell’anno, per consentire l’adeguamento del regime fiscale applicato alle prestazioni.
È possibile richiedere le detrazioni di imposta online, attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.
Per il 2026 la domanda si presenta dal 15 ottobre
L’INPS con il Messaggio in commento comunica che anche per il periodo d’imposta 2026 è possibile acquisire le suddette richieste a partire dal 15 ottobre 2025.
Al riguardo, si conferma che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione online accedendo al servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.
È interesse del sostituito comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico universale (AUU).
In tale modo si rende possibile l’elaborazione, da parte dell’Istituto, della certificazione fiscale (CU 2026) con un prospetto dei familiari a carico correttamente completato, ciò che consente all’Agenzia delle Entrate di operare, a sua volta, la giusta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata.
Il Messaggio dell’INPS ricorda che, come precisato nella Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR: “I figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR”.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 12 e 13
- Agenzia delle Entrate, Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
- INPS, Messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916
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