DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 3651 del 13 febbraio 2025
Affinché la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporti l’invalidità dell’atto non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. n. 11453 del 2014, Cass. n. 25054 del 2013, Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009), e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., Sez. Un., n. 9935 del 2015, Cass. n. 23726 del 2007; Cass. n. 1271 del 2014, Cass. n. 22502 del 2013).
Avv. Mariangela Di Biase
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