COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 21 LUGLIO 2026
La corretta compilazione del modello ISA richiede un’attenta classificazione di una moltitudine di informazioni; tra queste, quelle afferenti alla forza lavoro impiegata nell’attività. Tra gli errori più frequenti vi è l’omessa o inesatta esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati e ai soci lavoratori; tali errori incidono direttamente sul calcolo dei ricavi attesi e sugli indici di coerenza, comportando ricadute a cascata anche sulla proposta di concordato.
Premessa
La variabile lavoro rappresenta un elemento fondamentale degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
L’algoritmo utilizza i dati relativi alla forza lavoro per valutare la coerenza e la normalità della gestione economica dell’impresa, impattando sulla determinazione dei ricavi attesi.
Un’errata compilazione del Quadro A (Personale), inoltre, si ripercuote direttamente sugli indici di anomalia – ad esempio, l’indicatore sulla “Copertura delle spese per dipendente” – condizionando il voto finale e, di conseguenza, l’ammontare dovuto ai fini di un eventuale adeguamento spontaneo, o il legittimo accesso al regime premiale.
Da non dimenticare, infine, le ricadute dirette sulla determinazione della proposta di concordato per il biennio successivo all’anno di imposta oggetto di dichiarazione.
Di seguito si esaminano le corrette modalità di gestione dei dati relativi al lavoro somministrato e ai soci che prestano attività.
La gestione del lavoro somministrato nel Quadro A e nel Quadro F
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro richiede di prestare attenzione sia sotto il profilo della compilazione del Quadro A che nell’esposizione dei dati contabili rilevanti ai fini ISA (per le imprese, Quadro F).
Sebbene i lavoratori somministrati non siano dipendenti diretti dell’utilizzatore, il loro apporto deve essere indicato nel rigo A02 del Quadro A, dedicato al personale con contratto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo pieno. L’inserimento non avviene indicando il numero fisico dei soggetti impiegati, bensì calcolando le giornate retribuite equivalenti. Tali giornate vengono calcolate sulla base delle ore complessive lavorate dai soggetti somministrati (dato normalmente reperibile nelle fatture rilasciate dall’agenzia di somministrazione lavoro). Il monte ore complessivamente lavorato nel periodo d’imposta deve essere diviso per 8 al fine di ottenere il numero delle giornate da indicare nel citato rigo del modello ISA.
A fronte di 1.200 ore ordinarie fatturate dall’agenzia di somministrazione lavoro nel corso del 2025, il calcolo da eseguire è 1.200 diviso 8, ottenendo così 150 giornate retribuite equivalenti da indicare nel rigo A02.
Anche sotto il profilo contabile le fatture afferenti al lavoro somministrato devono essere attentamente analizzate al fine di tenere distinti i costi riconducibili al “lavoro puro” rispetto a quelli relativi al compenso spettante all’agenzia di somministrazione. Le due voci, infatti, concorrono a righi diversi nel Quadro F, dati contabili ai fini ISA:
- nel rigo F14, campo 1 (Ammontare delle spese per prestazioni di lavoro) va indicata la parte del costo corrispondente agli effettivi oneri retributivi e contributivi del lavoratore somministrato;
- nel rigo F12, campo 1 (Costo per servizi) deve essere indicata la sola quota di costo eccedente, che rappresenta il margine o ricarico trattenuto dall’agenzia per il servizio di intermediazione.
Ipotizzando che l’impresa si sia avvalsa esclusivamente di lavoratori somministrati, la mancata separazione delle voci comporta un’anomalia di coerenza laddove l’intero costo venga indicato tra i costi per servizi (rigo F12). Ciò in quanto ci si troverebbe in presenza di giornate lavorate indicate nel Quadro A senza che risulti un corrispondente costo del lavoro nel Quadro F. Specularmente, l’indicazione dei costi corretti comporterebbe anomalie nel calcolo ISA laddove ci si dimenticasse di indicare le giornate equivalenti nel Quadro A.
I soci amministratori e il principio di assorbenza
Ai fini della compilazione del quadro A del modello ISA, il trattamento dei soci che ricoprono la carica di amministratore risponde a logiche specifiche, che derogano a quelle che normalmente valgono in presenza di lavoratori “a cedolini paga”, siano essi lavoratori subordinati o collaboratori coordinati e continuativi.
Per i soci amministratori opera il principio di assorbenza. Tutte le informazioni sull’attività prestata dal socio amministratore devono essere indicate esclusivamente nel rigo A09 (Soci amministratori), indipendentemente dalla natura contrattuale del rapporto (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente o altro) intrattenuto con la società. È vietato riportare tali soggetti negli altri righi del Quadro A, inclusi quelli destinati ai dipendenti (A01) o ai collaboratori (A04/A05).
Il rigo A09 richiede l’indicazione del numero dei soci amministratori (colonna 1) e della percentuale dell’apporto di lavoro complessivoprestato (colonna 2). La percentuale deve includere anche le attività di natura operativa svolte nel contesto societario, anche se prive di specifico corrispettivo economico. Il parametro 100% equivale all’apporto di un dipendente a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta. In presenza di più soci amministratori, la percentuale finale da indicare sarà la somma matematica delle singole percentuali di ciascuno.
I soci non amministratori e la rilevanza dell’attività lavorativa
Un ulteriore aspetto da tenere in attenta considerazione, e che facilmente comporta errori, è la distinzione tra le modalità di indicazione dei soci amministratori, esaminate nel paragrafo che precede, e quelle relative ai soci non amministratori, da indicarsi al rigo A10. La compilazione del rigo A10 risponde a criteri completamente diversi da quelli previsti per il rigo A09, legati all’effettivo svolgimento di attività operative e alla specifica tipologia contrattuale.
Prima di analizzare la compilazione del rigo A10 è fondamentale ricordare che i soci di solo capitale non devono essere indicati in alcun rigo nel Quadro A.
Per quanto riguarda i soci lavoratori, ma non amministratori, occorre guardare al rigo A10. Nella colonna 1 va indicato il numero dei soci non amministratori operativi, ma tale rigo non deve essere utilizzato per i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Se viene compilato il rigo A10, la seconda colonna deve indicare la somma delle percentuali di lavoro prestate, calcolata con i medesimi criteri di proporzionalità previsti per gli amministratori.
L’inserimento errato di un socio dipendente o collaboratore nel rigo A10 altera il peso della forza lavoro non dipendente stimato dall’algoritmo.
La differenza tra soci lavoratori amministratori e non amministratori
Riassumendo, il punto fondamentale da focalizzare è che vale un approccio completamente opposto per soci lavoratori amministratori e non amministratori:
- i soci amministratori vengono sempre indicati al rigo specifico A09 e se sono anche diversamente “inquadrati” (esempio, sono assunti come lavoratori dipendenti o intrattengono un rapporto di co.co.co.) non devono essere indicati né come dipendenti né come co.co.co.;
- i soci non amministratori, invece, vengono indicati al rigo A10 ma solo se non sono dipendenti o co.co.co.; diversamente concorrono alla compilazione dei righi dedicati a tali specifiche figure.
Le ricadute sulla proposta di concordato
Al fine di avere una visione completa delle conseguenze di un’errata compilazione del Quadro A (e del Quadro F per quanto riguarda i lavoratori somministrati), occorre ricordare che l’esito del modello ISA è un tassello fondamentale anche per la proposta di concordato. Il livello di affidabilità fiscale impatta, infatti, su due aspetti fondamentali: la determinazione del reddito di partenza ai fini della proposta e l’applicazionedei limiti massimi di incremento.
- Il reddito di riferimento e l’adeguamento: la base di calcolo su cui si fonda la proposta (da indicare nei righi P04 per il reddito e P05 per l’IRAP del modello CPB) non è costituita solo dalle risultanze contabili, ma comprende anche gli ulteriori componenti positivi eventualmente dichiarati dal contribuente per migliorare il proprio punteggio di affidabilità. Ne consegue che una compilazione errata del modello ISA che ne alteri l’esito rischia di generare un adeguamento non corretto, che si traslerà automaticamente in una base di calcolo errata e in una conseguente proposta di reddito concordato inesatta. Si ricorda, inoltre, che l’indicazione di dati ISA inesatti o incompleti costituisce una violazione grave che comporta la decadenza dal CPB, qualora tale errore determini un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
- L’effetto dei “calmieri” alla proposta: il voto ISA definitivo (ovvero quello conseguito anche a seguito di adeguamento spontaneo) assume inoltre rilevanza in termini di proposta, posto che sono previsti dei tetti massimi all’incremento reddituale che l’algoritmo dell’Agenzia delle Entrate può richiedere rispetto al reddito storico dichiarato nel periodo d’imposta antecedente al biennio concordatario. Questa graduazione, che premia i contribuenti più affidabili, opera con i seguenti limiti percentuali:
- Voto ISA pari a 10: incremento massimo del 10%.
- Voto ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10: incremento massimo del 15%.
- Voto ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9: incremento massimo del 25%.
- Voto ISA da 6 a 7,99: incremento massimo del 30%.
- Voto ISA inferiore a 6: incremento massimo del 35%.
È chiaro che se l’esito del modello ISA è falsato a seguito di una non corretta compilazione, il voto effettivo differirà da quello emergente dai dati inesatti. Ciò potrebbe far scattare un “calmiere” basato su una percentuale diversa da quella effettivamente spettante, con il conseguente rischio di accettare una proposta inferiore rispetto a quella correttamente calcolata sui dati esatti, facendo così scattare la decadenza dal regime in presenza di scostamenti superiori al 30%.
Riferimenti normativi:
- D.L. 4 aprile 2017, n. 50, conv. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 9-bis;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 luglio 2026, n. 4/E.
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