MASSIMARIO – Cassazione Penale
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 11583 del 21 marzo 2025
In tema di bancarotta documentale, che la condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalia prima parte dell’art. 216, primo comma n. 2, r.d. n. 267 del 1942 può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata; diversamente, la bancarotta documentale «generica» prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice.
Fonte: Massima Redazionale
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