2° Contenuto riservato: La clausola penale e la convenzione di interessi moratori

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17171 del 25 giugno 2025

La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell’adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996;

ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di natura usuraria dei tassi di interesse bensì, eventualmente, la reductio ad aequitatem ex art. 1384 cod. civ..

Fonte: Massima Redazionale

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.