DIRITTO PENALE
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 7248 del 20 febbraio 2025
La concessione della detenzione domiciliare, del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e del differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice, sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.) (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018).
Ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, c.p., il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Il grave stato di salute è quindi il presupposto di applicazione dell’istituto e questo va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o come la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001).
In presenza di tale situazione, d’altro canto, il giudice, qualora ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute, può disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in via principale (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021).
Avv. Mariangela Di Biase
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