COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 9 SETTEMBRE 2025
Il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti è normato dalla Legge n. 113 del 29 marzo 1985. Tale norma impone ai datori di lavoro nella cui azienda è presente un centralino telefonico l’obbligo di assunzione di queste persone.
Premessa
Una persona non vedente per lavorare come centralinista telefonico deve conseguire una apposita abilitazione alla funzione di centralinista e successivamente iscriversi all’apposito albo professionale, che è stato istituito con la Legge n. 594 del 14 luglio 1957.
È da ritenersi persona priva di vista chi è stato colpito da cecità assoluta, oppure ha un residuo di visivo non superiore ad un decimo per tutti e due gli occhi, anche con correzione di lenti.
Le persone assunte come centralinisti privi di vista vanno computati nell’ambito dei lavoratori utili al rispetto delle quote previste per il collocamento obbligatorio. Inoltre anche se il datore di lavoro ha provveduto al rispetto del collocamento obbligatorio è tenuto ad assumere un centralista telefonico ogni qual volta si renda disponibile un posto di lavoro riservato ai centralinisti telefonici non vedenti.
Al fine di venire incontro ai datori di lavoro che intendono assumere centralinisti non vedenti, i costi per effettuare trasformazioni tecniche dei propri centralini e quelli relativi alla fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione competente territorialmente che potrà o provvedere direttamente o provvederà a rimborsare al datore di lavoro i costi sostenuti. La vigilanza sul rispetto della Legge n. 113/1985 spetta al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Come conseguire l’abilitazione
Le persone prive di vista per conseguire l’abilitazione devono seguire appositi corsi che prevedono il rilascio di un diploma di centralinista telefonico.
Il diploma di centralinista telefonico viene rilasciato alle persone prive di vista sia da scuole statali che da scuole autorizzate per ciechi.
I corsi per centralinisti telefonici non vedenti dovranno svolgersi rispettando i programmi stabiliti da ogni Regione, nel pieno rispetto dei piani regionali di istruzione professionale. Inoltre dovranno essere le stesse regioni ad organizzare corsi di aggiornamento considerando lo sviluppo tecnologico nell’ambito del settore della telefonia.
L’esame di abilitazione dovrà svolgersi nel pieno rispetto dei programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Per conseguire l’abilitazione professionale come centralinista telefonico la persona priva di vista, dopo aver frequentato l’apposito corso, dovrà superare un esame effettuato da una Commissione regionale che verrà istituita con apposito provvedimento da parte dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e che dura in carica 5 anni.
La persona non vedente che intende partecipare all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla funzione di centralinista telefonico dovrà presentare la domanda all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Per ogni componente della commissione è previsto un supplente.
L’iscrizione all’albo professionale
Una volta conseguita l’abilitazione professionale come centralinista telefonico la persona non vedente potrà procedere all’invio della domanda di iscrizione all’apposito albo all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Per potersi iscrivere all’albo professionale occorre presentare la seguente documentazione:
- diploma di centralinista telefonico;
- certificato rilasciato dalla Asl dove risiede la persona priva di vista o dalla Asl del luogo dove si svolge il corso di formazione professionale. Dal certificato dovrà desumersi che la persona è priva di vista oppure ha un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. Inoltre nel certificato dovrà essere riportato che la persona è esente da altee minorazioni che potrebbero impedire lo svolgimento della funzione di centralinista telefonico.
La norma ha anche previsto, in deroga, che la persona non vedente può iscriversi all’albo professionale inoltrando una domanda al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro presentando:
- soltanto il certificato rilasciato dalla Asl;
- una dichiarazione da cui risulti che la persona che richiede l’iscrizione all’albo svolge da almeno sei mesi le mansioni di centralinista.
È stato stabilito che un centralinista non vedente iscritto nell’albo professionale potrà richiedere di essere iscritto anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province differenti da quella in cui il centralinista risiede.
Gli obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro privati devono assumere, per ogni centralino telefonico che abbia almeno 5 linee urbane, una persona priva di vista che risulti regolarmente iscritta all’apposito albo professionale che abbia una età superiore a 55 anni.
Quando il centralino telefonico esistente presso un’azienda sia costituito da più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi di vista.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già ottemperato all’obbligo della copertura del collocamento obbligatorio, ogni qual volta si renda necessario assumere un centralinista non vedente dovrà necessariamente provvedere.
Quando il datore di lavoro provvede alla installazione o alla trasformazione dei centralini telefonici per cui diventa obbligatorio assumere centralinisti telefonici non vedenti, lo stesso datore ha l’obbligo di comunicare tale situazione agli Uffici provinciali del lavoro entro 60 giorni. In pratica il datore dovrà comunicare sia il numero delle linee urbane che il numero dei posti di lavoro di cui sono dotati.
Il datore di lavoro privato entro 60 giorni da quando sorge l’obbligo di assumere centralinisti telefonici privi di vista, è tenuto a presentare una richiesta nominativa all’Ufficio provinciale del lavoro o della massima occupazione.
Se il datore non dovesse provvedere a formulare la richiesta nei 60 giorni, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve invitare il datore di lavoro a provvedere entro 30 giorni. Se neanche dopo 30 giorni il datore di lavoro provvede, sarà lo stesso Ufficio ad avviare al lavoro il centralinista telefonico considerando la graduatoria costituita rispettando i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
La graduatoria dei centralinisti non vedenti deve essere esposta presso il Centro per l’Impiego competente.
I diritti del centralinista non vedente
Al centralinista non vedente spetta il normale trattamento economico e normativo previsto per gli altri lavoratori e deve essere riconosciuta una indennità di mansione.
È anche previsto il passaggio diretto del centralinista non vedente dall’azienda che lo ha assunto ad un’altra azienda, purché ci sia il nulla osta da parte del competente Ufficio provinciale del lavoro.
Al centralinista non vedente viene assicurato il posto di lavoro per 2 anni nei casi in cui, a causa di una trasformazione dei centralini, si verifica una riduzione del posto di lavoro e non risulti possibile una differente e permanente utilizzazione del centralinista.
Inoltre la qualifica del centralinista telefonico non vedente, in base al D.M. 10 gennaio 2000, è ritenuta equipollente alle seguenti qualifiche:
- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e all’ufficio relazioni con il pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione ed all’utilizzazione delle banche dati;
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
Inoltre considerando anche il D.M. 11 luglio 2011 la qualifica di centralinista non vedente è stato ritenuto equivalente alla qualifica di operatore amministrativo segretariale.
Riferimenti normativi:
- Decreto ministeriale dell’11 luglio 2011
- Decreto ministeriale del 10 gennaio 2000
- Legge 14 luglio 1957, n. 549
- Legge 29 marzo 1985, n. 113
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