2° Contenuto riservato: ​​​La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15035 del 4 giugno 2025

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

Fonte: Massima Redazionale

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