2° Contenuto riservato: ​​​​La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c.

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 12662 del 13 maggio 2025

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura, come nel caso in esame, investa la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Fonte: Massima Redazionale

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