COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 22 LUGLIO 2025
Le modalità per calcolare gli importi dei contributi volontari, riferiti all’anno 2025 per i lavoratori del comparto agricolo sono state illustrate dall’INPS attraverso la Circolare n. 110 del 14 luglio 2025.
Premessa
L’INPS con la Circolare n. 110 del 14 luglio 2025 ha reso note le modalità per effettuare il calcolo dei contributivi volontari, riferiti all’anno 2025, per i lavoratori del settore agricolo. Le modalità stabilite per ottenere l’importo dei contributi volontari da versare si differenziano in base alla tipologia ed alla gestione di appartenenza di coloro che intendono proseguire volontariamente il versamento contributivo.
I lavoratori interessati dal provvedimento sono i lavoratori agricoli dipendenti, dei coltivatori diretti coloni ed imprenditori agricoli professionali, chi versa i contributi integrativi volontari in base all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 (OTD e piccoli coloni e compartecipanti familiari) e coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi prima o dopo il 30 dicembre 1995, l’aliquota relativa al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) a partire dal 1° gennaio 2025 è pari al 30,30%. Tale aliquota è composta dal 30,19% come quota pensione e lo 0,11% invece come aliquota base.
Aliquote e coefficienti di riparto dal 1° gennaio 2025
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 | Aliquota base 0,11% | Quota Pensione 29,39% | Totale IVS 30,30% |
Coefficienti di riparto | 0,003729 | 0,996271 | 1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995 | Aliquota base 0,11% | Quota Pensione 28,39% | Totale IVS 2 30,30% |
Coefficienti di riparto | 0,003729 | 0,996271 | 1,000000 |
Contributi volontari dovuti da coltivatori diretti, mezzadri coloni ed IAP
I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti a versare all’INPS gli importi dei contributi volontari considerando le quattro classi di reddito settimanale, così come previsto dall’articolo 10 della Legge n. 233 del 2 agosto 1990, che per l’anno 2025 sono:
Classi | Classi di reddito settimanale | Reddito settimanale medio imponibile | Quota pensione 22,00% RM | Addizionale Legge n. 233/90 2,00% RM | Addizionale Legge n. 160/75 (€0,79 x 3) | Contributo Totale |
1° | Fino ad € 270,00 | € 270,00 | € 59,40 | € 5,40 | € 2,37 | € 67,17 |
2° | Oltre € 270,00 Fino a € 360,00 | € 315,00 | € 69,30 | € 6,30 | € 2,37 | € 77,97 |
3° | Oltre € 360,00 Fino a € 450,00 | € 405,00 | € 89,10 | € 8,10 | € 2,37 | € 99,57 |
4° | Oltre € 450,00 | € 495,00 | € 108,90 | € 9,90 | € 2,37 | € 121,17 |
L’INPS ha ancora una volta chiarito che l’importo minimo del contributo settimanale per l’anno 2025 varia a seconda che l’autorizzazione a procedere al pagamento della contribuzione volontaria sia stata rilasciata prima o dopo il 31 dicembre 1995. Pertanto per coloro che hanno ricevuto l’autorizzazione prima del 31 dicembre 1995 il contributo settimanale non dovrà essere inferiore ad € 67,27; mentre per coloro che hanno ricevuto l’autorizzazione dopo il 31 dicembre 1995 il contributo settimanale è pari ad € 79,65.
Contributi volontari ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 1432/1971
L’articolo 4 del D.P.R. n. 1432 del 31 dicembre 1971 si riferisce ai lavoratori agricoli che non raggiungono nell’anno un numero minimo di 104 contributi giornalieri obbligatori per gli uomini e un minimo di 70 contributi giornalieri se si tratta di donne.
I lavoratori sono gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari.
Per poter procedere ai versamenti contributivi volontari è necessario ricevere l’autorizzazione dall’INPS a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro dodici mesi successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco nominativo in cui è riportata l’iscrizione relativa all’anno a cui si riferiscono i versamenti.
Per quanto attiene gli operai agricoli l’importo dovuto per il contributo integrativo volontario potrà essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate e deve essere pari a quello previsto per il contributo obbligatorio in vigore nell’anno al quale si riferiscono i contributi che si intende versare in maniera volontaria. In questo modo i contributi integrativi devono essere rapportati all’imponibile contributivo fissato prendendo in considerazione le retribuzioni ricevute dal lavoratore interessato alla prosecuzione volontaria, su cui deve essere applicata l’aliquota IVS in vigore nel comparto agricolo nel 2025 che, per il Fondo Pensioni lavoratori Dipendente (FPLD) nel comparto agricolo, è pari al 30,30%.
A seguito dell’articolo 1, comma 4 del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito nella Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, i contributi per gli operai agricoli non devono più essere calcolati considerando le retribuzioni medie convenzionali, qualora le stesse fossero state superate dal salario contrattuale
Invece per procedere al calcolo dei contributi volontari per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni è necessario considerare le retribuzioni medie convenzionali stabiliti in ogni singola provincia per il 2025 dal Decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2025. Le aliquote contributive che devono essere applicate per procedere al calcolo sono quelle stabilite per gli operai agricoli a tempo determinato per il 2025.
Versamenti volontari per coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
I coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO devono versare la contribuzione volontaria in maniera diversa in base al periodo in cui sono stati autorizzati ad effettuare tale versamento: ovvero prima o dopo il 12 luglio 1997, in base a quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 7 del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997.
Per coloro che hanno ricevuto l’autorizzazione in data antecedente al 12 luglio 1997 il contributo da versare è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata al costo della vita.
Per quanto attiene i contribuenti autorizzati a versare la contribuzione volontaria a partire dal 12 luglio 1997 il calcolo dell’importo del contributo volontario settimanale da versare si ottiene sommando il contributo integrativo ed il contributo base, calcolati considerando la media delle retribuzioni imponibili ricevute nell’anno precedente in cui è stata presentata la domanda. L’Istituto previdenziale ha anche precisato che per l’anno 2025 il contributo integrativo è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio che è pari ad € 22,97 e dall’importo a titolo di contribuzione IVS calcolato sulla media delle retribuzioni ricevute nell’anno precedente alla data in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota pari al 9,34%.
Il contributo base, dovuto come contribuzione obbligatoria IVS, si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nel precedente anno rispetto alla data della domanda di autorizzazione per poter effettuare i versamenti volontari, applicando l’aliquota dello 0,11%.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 4
- Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 10
- D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
- D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 4 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81)
- D.Dirett. 10 giugno 2025
- INPS, Circolare 14 luglio 2025, n. 110
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