2° Contenuto riservato: ​Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16894 del 24 giugno 2025

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, poiché costituiscono servitù reciproche, devono perciò essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condòmini, mentre la loro opponibilità ai terzi acquirenti, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione del relativo peso.

Fonte: Massima Redazionale

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