2° Contenuto riservato: ​​​L’efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto preliminare

MASSIMARIO – Cassazione Civile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 14605 del 30 maggio 2025

L’efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. (Cass., n. 35280/2022; Cass., n. 6575/2017), essendo la causa debendi venuta meno successivamente all’insorgenza del titolo negoziale, con obbligo di restituzione della cosa e dei frutti (condictio indebiti ob causam finitam).

Fonte: Massima Redazionale

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