COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 14 GENNAIO 2026
È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici. Il comma 14, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. Legge di Bilancio 2026, modifica l’art. 51, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in formato elettronico fino a 10 euro.
Premessa
Il comma 14, dell’articolo 1, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, c.d. Legge di Bilancio 2026, modifica l’art. 51, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in formato elettronico fino a 10 euro.
Si ricorda che i precedenti aumenti di valore dei cosiddetti buoni pasto elettronici sono stati disposti dall’articolo 1, comma 16, della Legge n. 190/2014 che convertì in euro (5,29) il valore del buono pasto ordinario (fissato a 10.240 lire a quel tempo) ed introdusse un valore più alto, pari a 7 euro, per i buoni pasto elettronici.
Successivamente l’articolo 1, comma 677 , della Legge n. 160/2019, ridusse a 4 euro la soglia di esenzione dall’imposta per i buoni pasto ordinari, elevò ad 8 euro la medesima soglia per i buoni pasto elettronici. Il medesimo comma introdusse, inoltre, un’esenzione anche per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Cosa sono i buoni pasto
I buoni pasto rappresentano un importante strumento di welfare aziendale utilizzato per consentire ai lavoratori di acquistare alimenti e pasti presso esercizi convenzionati (ristoranti, bar, GDO, ecc.). Dal punto di vista del trattamento fiscale e contabile, rientrano tra le “prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto”: in sostanza, sono l’alternativa alla mensa aziendale o al servizio mensa gestito da terzi.
Il MiSE è intervenuto nel 2017 con il dichiarato intento di mettere ordine alla disciplina di settore, dando attuazione alla norma contenuta nel Codice degli appalti pubblici (ex articolo 144, comma 5 , D.Lgs. n. 50/2016).
L’articolo 2 , lettera c), dell’ex decreto MiSE n. 122/2017, definiva buono pasto: “il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
Particolarità applicative
Il Ministero delle Finanze con la nota Circolare n. 326/E/1997 ha chiarito alcune particolarità applicative sui buoni pasto, specificando che il legislatore non ha stabilito peculiari regole per indirizzare il datore di lavoro verso la scelta della mensa aziendale, delle convenzioni con dei pubblici esercizi o dei buoni pasto, ben potendo lo stesso attivare un sistema ibrido, per effetto del quale i buoni pasto siano riconosciuti, ad esempio, ai soli lavoratori che, per esigenze di servizio, non possano accedere alla mensa aziendale.
Non è contrario alla normativa, peraltro, il riconoscimento dei buoni pasto ad una categoria di dipendenti specifica, mentre per altra categoria rimane possibile l’istituzione della mensa aziendale.
Sistemi ibridi in questo senso non incontrano divieti specifici nella norma.
Ciò che, viceversa, non è ritenuto aderente al dettato normativo è il riconoscimento di differenti servizi allo stesso lavoratore per la medesima giornata, seppur nei limiti di valore previsti.
Il Ministero ha, inoltre, chiarito che l’erogazione debba coinvolgere la generalità dei lavoratori o categorie omogenee di essi e che, ai fini dell’esclusione dall’imponibilità, si fa riferimento al valore nominale del buono pasto.
Successivamente, anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni aspetti relativi all’utilizzo e alla gestione dei buoni pasto, chiarendo che, anche nel caso di lavoratori part-time senza diritto alla pausa pranzo, il valore del buono pasto sia escluso dalla base imponibile fiscale, sempre nei limiti di valore richiamati dalla norma. A tale impostazione ha dato seguito l’INPS, che ha aderito alla medesima linea anche dal punto di vista contributivo.
Altra precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è relativa alla natura di erogazione in natura dei ticket: l’eventuale eccedenza dal valore non ricade nel limite di esenzione previsto per l’erogazione in natura, pari a 258,23 euro, concorrendo, pertanto, tale eccedenza alla formazione del reddito. Ciò in quanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’evidenziazione del valore nominale porta a ritenere che i ticket non costituiscano erogazioni in natura.
Utilizzo combinato dei buoni pasto
Con riferimento all’utilizzo combinato dei buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 6/2019 , si è pronunciata sul trattamento tributario dell’eventuale utilizzo di 8 buoni nello stesso giorno, chiarendo che: “il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d), del comma 1, dell’articolo 4, del D.M. 7 giugno 2017, n. 122, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (…) previsti dall’articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR”.
Nella Risposta a interpello n. 231 del 28 aprile 2022 , l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito, posto da una società operante nel settore della ristorazione collettiva, che gestisce, fra l’altro, mense aziendali e interaziendali, sulle corrette modalità applicative ai fini IVA, alla luce anche dei chiarimenti già forniti dalla stessa Amministrazione, con la Risoluzione n. 75/E/2020.
L’Agenzia evidenzia che laddove “il lavoratore dipendente paga l’intero pasto mediante buoni pasto“, non si realizza l’esigibilità dell’IVA al momento della somministrazione del pasto poiché l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all’aliquota IVA del 10%.
In tale evenienza, l’imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, mentre la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta del 10 per cento in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’IVA, indicate nel comma 4, dell’art. 27, del D.P.R. n. 633/1972.
Lo scorporo delle due diverse aliquote (4% o 10%) va fatto sempre facendo riferimento al prezzo convenuto, sicché non è corretto ipotizzare due listini di prezzi differenziati sulla base del metodo di pagamento prescelto.
Nell’ipotesi secondo cui il lavoratore dipendente paga il pasto “per parte in contanti e per parte in buoni pasto“:
– sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici, per cui si realizza il momento impositivo, l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 4%;
– sulla restante parte “pagata” mediante il buono pasto, il cui momento impositivo si realizzerà all’atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto, perché, come detto, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant (ossia l’impegno ad effettuare la somministrazione in favore del lavoratore), l’aliquota IVA da scorporare sarà quella del 10%.
Obblighi documentali
Con riguardo, infine, agli obblighi documentali nei confronti del lavoratore, i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, già esentati dagli obblighi di certificazione fiscale, in base all’articolo 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 696/1996, sono altresì esonerati, in base a quanto previsto dal D.M. 10 maggio 2019, dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché dall’emissione del documento commerciale (cfr. l’articolo 2, del D.Lgs. n. 127/2015), qualunque sia il mezzo di pagamento.
Resta, invece, l’obbligo di emissione della fattura per documentare le somme percepite dalla società emittente i buoni pasto.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 14
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2, lett. c)
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.