2° Contenuto riservato: ​Limite temporale per l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TAR Calabria – Catanzaro – Sezione II – Sentenza n. 779 del 29 aprile 2025

Massima: “Il provvedimento di annullamento di un permesso di costruire in sanatoria non si sottrae alle regole generali del procedimento amministrativo e, segnatamene, dell’articolo 21-nonies, a mente del quale il provvedimento illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.” (massima non ufficiale)

Con la decisione in esame il TAR Calabria, sezione staccata di Catanzaro, ha ribadito importanti principi in tema di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria.

Investito della questione il Tribunale, dopo aver evidenziato che un provvedimento di tal genere

«è sufficientemente motivato con riferimento all’interesse pubblico prevalente che giustifica l’annullamento d’ufficio, individuato nella necessità di tutelare l’ordinato assetto del territorio»,

ha ritenuto fondata la cesura relativa alla violazione dell’articolo 21-nonies della legge 241/90: l’atto era stato, infatti, rilasciato in data 11 dicembre 2023 mentre il suo annullamento era avvenuto solo il successivo 11 febbraio 2025, in violazione, quindi, del menzionato dato normativo.

Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/90 il

«provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

Né, a parere del Collegio, è possibile giustificare l’operato dell’amministrazione procedente con il riferimento al successivo comma 2-bis (secondo cui i

«provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445»),

posto che nel caso di specie il Comune era in grado di rilevare già nel corso del procedimento la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza di sanatoria e lo stato reale degli interventi realizzati.

Luca Pavia – Referendario TAR Piemonte

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