COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 8 AGOSTO 2025
Il Superbonus prevede la ripartizione della detrazione in 5, 4 o 10 anni a seconda dell’anno di spesa. Per le spese 2022 e 2023 è possibile, su opzione, spalmarle in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. L’opzione è irrevocabile e va esercitata nei termini previsti, anche tramite dichiarazione integrativa. Non è ammesso modificare scelte omesse o sfavorevoli tramite integrativa tardiva.
Premessa
Come noto, il Superbonus ex art. 119 del D.L. n. 34/2020 è ripartito in:
- 5 rate, per le spese sostenute nel 2020 e 2021;
- 4 rate, per le spese sostenute nel 2022 e 2023;
- 10 rate, per le spese detraibili sostenute dall’anno 2024 (periodo d’imposta in corso al 29 maggio 2024 ai sensi dell’art. 4-bis, comma 4, del D.L. n. 39/2024).
In deroga alla ripartizione della detrazione sopra riportata, al fine di permettere ai contribuenti con scarsa “capienza” d’imposta di non perdere parte dell’agevolazione spettante, il legislatore ha permesso di optare, a determinate condizioni, per il c.d. “spalma-Superbonus” in 10 anni con riferimento alle annualità 2022 e 2023.
Superbonus | ||
Anno di spesa | Quote ordinarie di detrazione | Ripartizione in 10 anni |
2020 | 5 | NO |
2021 | 5 | NO |
2022 | 4 | Su opzione |
2023 | 4 | Su opzione |
Dal 2024 | 10 | Obbligo |
Spalma-detrazioni in 10 anni per le spese 2022
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi agevolati con il Superbonus al 110%, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 11/2023, come convertito dalla Legge n. 38/2023).
L’opzione in argomento:
- è irrevocabile;
- si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello 730 o Redditi PF 2024);
- è subordinata alla mancata indicazione della rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 nella relativa dichiarazione dei redditi (modelli 730/Redditi PF 2023).
Il contribuente interessato a optare per la detrazione in 10 anni e non in 4:
• non deve indicare nulla nel Modello 730/2023 (anno 2022);
• deve iniziare a detrarre le quote dal Modello 730/2024 (anno 2023).
La norma non prevede che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nel 2022. Pertanto, in linea con la ratio dell’intervento, che è quella di agevolare soggetti parzialmente incapienti, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di “opzione parziale” con la possibilità di ripartire in 10 anni solo parte delle spese sostenute nel 2022 (Risposta ad interpello n. 252 del 9 dicembre 2024).
Spalma-detrazioni in 10 anni per le spese 2023
La Legge di Bilancio 2025 ha riproposto una misura analoga a quella precedente con riferimento all’annualità 2023.
Nel dettaglio, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi agevolati con il Superbonus (a seconda dei casi al 110% o al 90%), la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2024 (art. 1, comma 56 della Legge n. 207/2024).
Per ovviare al fatto che la dichiarazione relativa al 2023 è già stata presentata al momento dell’entrata in vigore della manovra viene stabilito che il contribuente:
• possa esercitare l’opzione irrevocabile per la detrazione in dieci anni,
• mediante dichiarazione integrativa (del modello 730 o Redditi 2024).
Detta dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) può essere presentata, in deroga all’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (31 ottobre 2025).
In sede di compilazione del modello Redditi, il contribuente persona fisica dovrà compilare il quadro RP barrando, a seconda delle sezioni interessate:
Sezione | Righi | Colonna | Caso d’uso |
III A | Da RP41 a RP47 | 8A | Spesa relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus). |
III C | RP56 | 5A | Spesa relativa a interventi sulle “colonnine di ricarica”. |
III C | RP56 | 12A | Spesa relativa a interventi sulle “colonnine di ricarica” se si tratta di benefici derivanti da partecipazioni societarie. |
IV | Da RP61 a RP64 | 7A | Spera relativa a interventi Eco bonus. |
I soggetti IRES dovranno invece indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:
Rigo | Colonna | Caso | Valore da indicare |
Da RS150 a RS151 | 6A | Spesa relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus). | 10 |
RS420 | 4A | Spesa relativa a interventi sulle “colonnine di ricarica”. | 10 |
RS420 | 5A | 10 | |
Da RS501 a RS512 | 6 | Spesa relativa a interventi di Eco bonus. | 10 |
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2024.
Dichiarazione integrativa non ammissibile per ripensare una scelta favorevole
Chiarite le modalità ed i periodi d’imposta che possono essere oggetto dello spalma-detrazioni analizziamo l’eventualità in cui il contribuente non abbia esercitato, oppure (come molto più probabile) non abbia potuto esercitare l’opzione nella relativa dichiarazione, ad esempio perché privo della disponibilità del credito rimasto nel “limbo”, in attesa dell’accettazione o meno della cessione alla banca.
Tale fattispecie è stata recentemente analizzata con la Risposta ad interpello n. 130/2025.
Il caso riguardava:
- alcune spese di ristrutturazione relative al 2022,
- agevolate con il Superbonus,
- oggetto di cessione ad un istituto bancario,
- ancora nello stato “in attesa di accettazione” sulla piattaforma dell’Agenzia.
Le Entrate hanno chiarito che:
- finché il credito resta “in attesa di accettazione”, il contribuente non può né utilizzarlo in compensazione né riportarlo in dichiarazione;
- solo in caso di rifiuto esplicito da parte della banca, il credito torna nella disponibilità dell’originario titolare, che potrà allora usufruirne come detrazione IRPEF, ripartita in 4 quote annuali, integrando le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2022 e 2023, ormai scadute;
- non è invece possibile, in caso di rifiuto, optare per la ripartizione decennale prevista dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, poiché tale scelta doveva essere esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi 2023 e non può essere “sanata” tramite dichiarazione integrativa successiva.
Le Entrate ribadiscono la tesi per cui:
- la dichiarazione integrativa è finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli (risoluzione n. 325/2002);
- non è ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per ripensare una scelta (anche se “involontaria” come nel caso di specie) rivelatasi a posteriori sfavorevole, non ravvisandosi, in tale ipotesi, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale (Risposta a interpello n. 187/2022).
La posizione del Fisco, particolarmente restrittiva, chiude esplicitamente ogni possibilità di rimedio:
• in riferimento alle spese sostenute nel 2022,
• se il contribuente non ha (per qualsiasi ragione) esercitato l’opzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023.
E per quanto riguarda le spese relative al 2023? Pur in assenza di chiarimenti di prassi sul tema le speranze sembrano poche anche in questo caso. Infatti, sebbene la disciplina dello “spalma-Superbonus 2023” non sia identica a quella relativa al 2022, la norma dispone che:
- l’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023,
- da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Con ogni probabilità, pertanto, ci si aspetta che l’Agenzia chiuda anche in questo caso alla possibilità di sanare la “svista” se si “manca” l’invio dell’integrativa (quella relativa al periodo d’imposta 2024 richiesta dalla norma) entro il 31 ottobre 2025.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 56;
- D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, conv. dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, art. 2;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 maggio 2025, n. 130;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 dicembre 2024, n. 252;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 aprile 2022, n. 187;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E.
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