MASSIMARIO – Cassazione Civile
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 5680 del 4 marzo 2025
In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'”animus” e della “causa novandi“, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.
Fonte: Massima Redazionale
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