COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 25 LUGLIO 2025
Ai fini della NASpI il requisito delle 30 giornate si considera soddisfatto anche in assenza di lavoro materialmente svolto, purché vi sia stata una messa a disposizione della prestazione o vi siano giornate coperte da retribuzione e contribuzione, così la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19630/2025 .
Premessa
La Cassazione, con la Sentenza n. 19630 del 16 luglio 2025, ha affermato che il requisito delle 30 giornate si considera soddisfatto anche in assenza di lavoro materialmente svolto, purché vi sia stata una messa a disposizione della prestazione o vi siano giornate coperte da retribuzione e contribuzione. I giudici di legittimità chiariscono, inoltre, che anche nel calcolo dei 12 mesi precedenti la disoccupazione, vanno esclusi i periodi di sospensione del rapporto tutelati dalla legge, in modo da evitare che eventi estranei alla volontà del lavoratore possano penalizzarlo nel diritto alla prestazione previdenziale.
Il contenzioso del lavoro
Un cittadino ricorrente veniva licenziato il 16 maggio 2016 per riduzione del personale per giustificato motivo oggettivo; in precedenza, a far data dal 2 giugno 2015 e sino al licenziamento, il datore di lavoro non consentiva al lavoratore di rendere la prestazione non ottemperando neanche alle imposizioni della Direzione provinciale del Tesoro di non ostacolare l’accesso ai luoghi di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto come effettivamente lavorato il periodo fino alla data del licenziamento, condannando l’INPS al pagamento, in favore dell’assicurato, dell’indennità NASpI dalla data del licenziamento e per tutta la durata indicata dall’art. 5, D.Lgs. n.22/2015; si ricorda che tale disposizione prevede che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Il Tribunale, in particolare, ha riconosciuto la sussistenza del requisito, contestato dall’INPS, consistente in 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
I giudici di secondo grado, ribaltando la sentenza del Tribunale, hanno ricordato l’interpretazione della precedente normativa in materia (D.L. n. 86/1988 conv. in Legge n.160/1988, in particolare l’art. 7, co. 3), nel senso, in quel contesto normativo, di computare, nel requisito contributivo dei 78 giorni, le giornate effettive e le giornate correlate all’obbligo di contribuzione (quali assenze per festività, ferie, maternità, malattia, riposi ordinari) e ha ritenuto detta interpretazione non mutuabile in riferimento al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo previsto dall’art. 3, lett. c) D.Lgs. n.22/2015, in considerazione della prescrizione esplicita delle 30 giornate di “lavoro effettivo” introdotta dal legislatore, con l’esclusione, conseguentemente, delle assenze pur se compreso in periodo soggetto a contribuzione obbligatoria.
Per la Corte di merito rileva la presenza fisica al lavoro non potendo includere nelle giornate di lavoro effettivo né le assenze per le quali comunque sussista l’obbligo di contribuzione, né la messa a disposizione della prestazione lavorativa impedita per causa imputabile al datore di lavoro, trattandosi di profilo, quest’ultimo, implicante un’eventuale responsabilità datoriale ma esulante dall’ambito applicativo dell’istituto del quale si discute.
Avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione il lavoratore.
Il requisito delle 30 giornate è integrato anche dalla ferie e/o riposo
Osservano i giudici di legittimità che l’art. 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l’indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
“a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione“.
Oggetto del contenzioso è la corretta interpretazione del requisito delle 30 giornate “di lavoro effettivo”, tipizzato dalla lettera c).
La Cassazione ha già avuto modo di affermare che “le 30 giornate di lavoro effettivo“, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 22/2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, “sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito“.
Tale principio poggia sulla considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità – e quindi effettività – del rapporto stesso.
Secondo i giudici di legittimità il “lavoro effettivo” è, dunque, sempre comprensivo di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.
Nella vicenda all’esame, nel periodo considerato dalla norma di legge (ovvero quello dei “12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”), il lavoratore non è stato adibito ad alcuna mansione per il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione e, dunque, per la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, per cui reputa la Cassazione che il rapporto di lavoro debba considerarsi “effettivo”ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 22/2015.
Ciò in quanto, l’art. 3 , pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di “effettività” non coincidente con il significato, strettamente naturalistico, di un’attività materialmente in essere.
La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche e quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata.
La Cassazione precisa che differente è, invece, la situazione in presenza di eventi che, per legge, determinano una interruzione temporanea del rapporto di lavoro, con sospensione delle reciproche prestazioni delle parti.
Sono i casi tipici, in via esemplificativa, della maternità, infortunio e malattia ma lo sono anche quelli, per esempio, di godimento del congedo genitoriale o di permessi dal lavoro per assistere persone con disabilità grave o, ancora, quelli coperti da Cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore.
Si tratta di eventi, questi, che impediscono totalmente lo svolgimento dell’attività e che, diversamente dalle ferie, riposi, festività, ecc., sospendono, al contempo, le obbligazioni principali delle parti; trattasi di casi tutti accomunati dal fatto che l’originario rapporto, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro. Durante il verificarsi di tali situazioni, dunque, il lavoro non è “effettivo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 22/2015.
La Cassazione, in conclusione, nell’accogliere il ricorso ritiene che vanno enunciati i seguenti principi di diritto: “In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (c.d. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):
- il requisito delle “30 giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;
- ai fini del computo dei “12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni”.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3, comma 1
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 171
- Corte di Cassazione, Sentenza 16 luglio 2025, n. 19630
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