COMMENTO
DI MARCO PEIROLO | 4 SETTEMBRE 2025
Con la sentenza 1° agosto 2025, causa C-433/24 , la Corte di giustizia UE ha affermato che, ai fini dell’applicazione del regime del margine alla cessione, da parte di soggetti passivi-rivenditori, di oggetti d’arte loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto che operano tramite una persona giuridica, è necessario, da un lato, che la cessione da parte della persona giuridica sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto, ipotesi che si verifica quando l’autore o gli aventi diritto hanno fondato tale persona giuridica ai fini della commercializzazione degli oggetti d’arte creati dall’autore e, dall’altro, che la cessione di tali oggetti d’arte al soggetto passivo-rivenditore costituisca la loro prima immissione sul mercato della UE.
Descrizione del caso
Una società francese che svolge l’attività di galleria d’arte e che, in quanto tale, deve essere considerata un “soggetto passivo-rivenditore” ai sensi dell’art. 311, par. 1, punto 5), della Direttiva n. 2006/112/CE, ha effettuato un acquisto intracomunitario di alcuni quadri da una società inglese, di cui erano soci il pittore e sua moglie.
Le Autorità fiscali hanno contestato alla galleria d’arte l’applicazione del regime del margine in sede di rivendita dei quadri, in quanto questi ultimi non erano stati precedentemente ceduti alla galleria dal loro autore, ma dalla società di cui l’autore era socio.
Normativa di riferimento
Ai sensi dell’art. 314, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, il regime del margine si applica alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella UE da una persona non soggetto passivo.
L’art. 316, par. 1, lett. b), della stessa Direttiva n. 2006/112/CE riguarda il caso dei soggetti passivi-rivenditori che effettuano cessioni di oggetti d’arte a loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto quali soggetti passivi IVA.
Questione pregiudiziale
Nel caso di specie, occorre esaminare non tanto la questione se una persona giuridica possa rientrare nella nozione di “autore”, ai sensi del citato art. 316, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE, bensì quella se rientri in tale disposizione la cessione d’oggetti d’arte effettuata dal loro autore o dai suoi aventi diritto tramite una persona giuridica che è soggetto passivo IVA.
Di conseguenza, si tratta di stabilire se, in base a tale disposizione, è contemplata la cessione, da parte di soggetti passivi-rivenditori, di oggetti d’arte a loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto che agiscano tramite una persona giuridica e, in tal caso, sulla base di quali presupposti.
Orientamento della Corte europea
In primo luogo, l’art. 316, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE non specifica le modalità della cessione di oggetti d’arte da parte del loro autore o dei suoi aventi diritto ai soggetti passivi-rivenditori. Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’Avvocato generale, la cessione di oggetti d’arte rientra nell’attività commerciale dell’autore o dei suoi aventi causa, che consiste, conformemente all’art. 14, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, nel trasferimento, generalmente dietro corrispettivo, del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Pertanto, la formulazione dell’art. 316, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE non esclude espressamente che un autore o i suoi aventi diritto possano effettuare una siffatta cessione tramite una persona giuridica, né che una siffatta cessione possa essere effettuata da una persona giuridica.
In secondo luogo, quanto al contesto in cui si inserisce tale disposizione, vero è che il regime del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore in occasione della cessione di oggetti d’arte costituisce un regime speciale che deroga al sistema generale, cosicché gli artt. 314 e 316 della Direttiva n. 2006/112/CE devono essere interpretati restrittivamente. Tuttavia, questa regola non significa che i termini utilizzati per definire il predetto regime devono essere interpretati in un modo che priverebbe quest’ultimo dei suoi effetti. Infatti, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dal regime speciale e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale.
In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva n. 2006/112/CE, dai considerando 4 e 7 della stessa risulta che quest’ultima mira ad istituire un sistema dell’IVA che non falsi le condizioni di concorrenza e non ostacoli la libera circolazione delle merci e dei servizi. Da una costante giurisprudenza risulta che il principio di neutralità fiscale caratterizza tale sistema e che tale principio osta, in particolare, a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA.
Per quanto riguarda, più specificamente, gli obiettivi perseguiti dal regime del margine, occorre rilevare che, ai sensi del considerando 51 della Direttiva n. 2006/112/CE, tale regime è volto, nell’ambito dei beni d’occasione e degli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, a evitare le doppie imposizioni e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.
Alla luce di tali considerazioni, è giocoforza constatare che un’interpretazione dell’art. 316, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE che escluda dall’ambito di applicazione di quest’ultimo, in ogni caso, le cessioni da parte dei soggetti passivi-rivenditori degli oggetti d’arte ad essi ceduti da autori o loro aventi diritto tramite persone giuridiche, potrebbe violare gli obiettivi di garantire la neutralità fiscale, evitare distorsioni della concorrenza e favorire l’immissione di nuovi oggetti d’arte sul mercato della UE.
Pertanto, secondo la Corte, tale disposizione riguarda anche le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, degli oggetti d’arte che gli sono stati ceduti da una persona giuridica, a condizione tuttavia che, in un caso del genere, le cessioni degli oggetti d’arte da parte di tale persona giuridica a detto soggetto passivo-rivenditore possano essere attribuite all’autore o ai suoi aventi diritto.
A tale riguardo, da un lato, quando la cessione a un soggetto passivo-rivenditore di un oggetto d’arte è effettuata, come sembra avvenire nel caso di specie, da una persona giuridica fondata dall’autore o dai suoi aventi diritto per commercializzare gli oggetti d’arte che l’autore ha creato, si può presumere che la cessione sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto, sempreché, in un caso del genere, tale cessione abbia luogo nell’ambito degli accordi che l’autore o i suoi aventi diritto hanno generalmente posto in essere ai fini di tale commercializzazione.
Dall’altro lato, poiché l’obiettivo specifico dell’art. 316, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE è quello di favorire l’immissione di nuovi oggetti d’arte sul mercato dell’Unione, occorre limitare l’interpretazione di cui sopra alle cessioni che costituiscono effettivamente la prima immissione di un oggetto d’arte sul mercato della UE, cosicché non devono sussistere indizi di una precedente cessione dell’oggetto d’arte, soggetta a IVA, che rappresenti una siffatta prima immissione.
Di conseguenza, nel caso in cui un autore o i suoi aventi diritto cedano un tale oggetto a un soggetto passivo-rivenditore tramite una persona giuridica, è necessario, ai fini dell’applicazione del regime speciale in occasione della successiva cessione da parte del soggetto passivo-rivenditore, che tale persona giuridica abbia il diritto di disporre di detto oggetto come proprietario sin dalla sua creazione o, senza cessione precedente soggetta all’IVA, al momento di tale prima immissione sul mercato della UE.
Pertanto, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 316, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE la cessione, da parte di soggetti passivi-rivenditori, di oggetti d’arte loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto che operano tramite una persona giuridica, a condizione che, da un lato, la cessione da parte della persona giuridica sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto, ipotesi che si verifica quando l’autore o gli aventi diritto hanno fondato tale persona giuridica ai fini della commercializzazione degli oggetti d’arte creati dall’autore e, dall’altro, la cessione di tali oggetti d’arte al soggetto passivo-rivenditore costituisca la prima immissione di detti oggetti d’arte sul mercato della UE.
Riferimenti normativi:
- Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 14, 311, 314 e 316;
- Corte di giustizia UE, sentenza 1° agosto 2025, causa C-433/24 .
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