2° Contenuto riservato: Nuovo accordo USA-UE sulle Reciprocal Tariff, impatti e best practice di mitigazione

COMMENTO

DI ETTORE SBANDI, ALESSANDRO TRAVERSO | 31 LUGLIO 2025


L’accordo raggiunto lo scorso week end, tra Stati Uniti e Unione Europea, in tema di dazi rappresenta solo l’ultimo step di un percorso che parte da una lunga serie di Executive Order e Proclamation adottati dall’Amministrazione Trump da inizio anno. La sensazione è che a tale accordo faranno seguito ulteriori decisioni che continueranno a rendere l’attuale contesto internazionale legato al Global Trade estremamente complesso e imprevedibile. Dal momento che la pianificazione e l’operatività delle aziende rischia di essere seriamente compromessa, si rende necessaria un’attenta mappatura dei propri flussi commerciali e la valutazione di possibili azioni volte a mitigare gli impatti delle nuove imposizioni tariffarie, al fine di favorire le esportazioni e la continuità del business, che rischia di essere compromessa dalle nuove misure.

L’escalation tariffaria

È ormai noto l’impatto dirompente che hanno avuto i primi mesi di mandato del Presidente statunitense Trump nel contesto commerciale (e non solo) internazionale.

Nelle intenzioni del capo di Stato americano l’imposizione daziaria addizionale rispetto a quella “base” (quest’ultima applicata a livello WTO secondo il principio della Most Favoured Nation) rappresenta infatti una leva fondamentale per conseguire i propri obiettivi sul piano della politica estera, dell’economia e della sicurezza nazionale: indurre alcuni Paesi ad intensificare i presidi e i controlli alle frontiere (sia sulle merci che sulle persone) ridurre il deficit della bilancia commerciale, attrarre investimenti e favorire la produzione domestica, con l’auspicio di favorire la delocalizzazione produttiva da parte di multinazionali extra USA.

Le maggiori imposte applicate al momento dell’importazione delle merci negli Stati Uniti comportano un aggravio economico-finanziario sui clienti e importatori USA, con evidenti ricadute sulla domanda interna e conseguenti impatti sui produttori e esportatori extra USA e, più in generale, sulla supply chain internazionale: maggiori controlli e tempi di attesa, riduzione o ridimensionamento degli ordini di acquisto e delle marginalità, possibile revisione di clausole contrattuali e delle politiche di transfer pricing.

Elementi per l’applicazione del dazio e le Reciprocal Tariff

maggiori costi legati alle aliquote tariffarie USA sono strettamente legati ai tre elementi che costituiscono i pilastri dell’accertamento doganale: classifica, origine (non preferenziale) e valore della merce:

  • la classifica (o tariffa) doganale è la base per l’applicazione di tutte le misure tributarie ed extra tributarie al momento del passaggio in dogana ed identifica univocamente la merce dichiarata;
  • l’origine rappresenta il luogo in cui è avvenuta l’ultima lavorazione sostanziale sul prodotto;
  • il valore costituisce la base imponibile su cui applicare la/e aliquota/e daziaria/e.

Sono proprio tali elementi che sono stati presi in considerazione, dall’amministrazione Trump, al fine di preparare e adottare tutti gli Executive OrdersProclamations e “lettere” con cui sono stati introdotti e annunciati i dazi addizionali per merci importate negli Stati Uniti.

Difatti, forse il più rappresentativo degli Executive Orders in parola è il n. 14257 (e successive modifichedel 2 aprile scorso, il quale ha imposto “Reciprocal Tariff” parametrate sul valore di specifici beni e differenziate in base all’origine della merce importata, al fine di bilanciare il deficit commerciale registrato con il Paese di riferimento.

Si deve notare, in particolare, che l’imposizione dei dazi specificireciproci e selettivi, segue il criterio dell’origine, a prescindere dalla provenienza del bene, per cui un bene di origine “Cina” sconterà la sua tariffa propria, qualunque sia il Paese di spedizione, così come sarà per prodotti UE spediti da Paesi terzi.

Il nuovo accordo tra USA e UE: Reciprocal Tariff al 15% con (momentanee) eccezioni

Per quanto attiene alla merce di origine UE, dopo un’iniziale individuazione dell’aliquota pari al 20% e il suo repentino dimezzamento al 10% per un periodo di 90 giorni (fino al 9 luglio scorso), il 27 luglio è stato siglato e annunciato l’accordo che sancisce l’applicazione di tariffe pari al 15%.

Tale aliquota, dimezzata rispetto al 30% prospettato nella missiva recapitata alla Commissione lo scorso 12 luglio, incide sulla maggior parte delle merci di origine UE importate negli Stati Uniti, estendendo altresì la misura ad alcune categorie merceologiche che erano state originariamente escluse da tale imposizione e le cui tariffe doganali si trovano elencate nell’Annex II dell’E.O. n. 14257.

A tal proposito, le novità più rilevanti attengono alla previsione dell’applicazione, in linea di principio, del 15% ad valorem anche sulle importazioni di prodotti farmaceutici, semiconduttori, prodotti di legno e rame. Tuttavia, fonti USA riportano che l’effettiva imposizione su tali categorie merceologiche sarà annunciata al termine delle indagini svolte ai sensi della Section 232, volte ad analizzare possibili impatti delle importazioni sulla sicurezza nazionale.

Per quanto attiene altri due settori industriali particolarmente sensibili e strategici, quali l’automotive e la produzione di acciaio e alluminio (e prodotti loro derivati):

  • nel primo caso, le auto e le relative componenti saranno soggette al 15% (diversamente dal 25% applicato ex Proclamation 10908 del 26 marzo), mentre
  • acciaio e alluminio continuano, per il momento, ad essere interessate dal dazio addizionale pari al 50%. Sul punto, è stato annunciato che, in futuro e al termine di specifiche negoziazioni, gli Stati Uniti adotteranno un sistema di quote e contingenti che consentirà alle importazioni di determinati prodotti di acciaio e alluminio di veder applicato il dazio “base” MFN entro una certa soglia quantitativa. Superata tale soglia, è presumibile che verrà imposto il dazio pari al 50%.

Infine, se da un lato è stato confermato il dazio nullo in alcuni ambiti quali il settore aerospace, alcuni prodotti chimici e alimentari, risorse naturali e alcune materie prime essenziali, dall’altro sono ancora in corso discussioni in merito all’imposizione prevista per i prodotti alcolici.

Tabella riepilogativa:

Dazio addizionale pari al 15% sulla generalità dei prodottiEccezioni legate a particolari categorie merceologiche di interesse strategicoNegoziazioni ancora in corso per alcuni settori industriali (es. alcolici)

Approccio consigliato per mitigare gli impatti

Sebbene la Commissione abbia celebrato tale accordo come un vettore di stabilità e prevedibilità in un contesto economico turbolento, ad oggi permangono non poche incertezze e complessità che le aziende UE (e non solo) sono chiamate ad affrontare e gestire.

I processi decisionali e le eventuali azioni di mitigazione non possono prescindere da un’attenta mappatura dei flussi e delle transazioni sulla base delle tariffe doganali e dell’origine attribuite ai prodotti esportati negli Stati Uniti.

Tali elementi afferenti all’ambito customs & trade, pertanto, devono essere conosciuti e gestiti tramite adeguati presidi quali procedure o review periodiche.

La mappatura in questione comporta altresì l’analisi

  • degli Executive Order,
  • delle Proclamations e
  • della normativa doganale locale statunitense,

al fine di comprendere appieno la portata delle nuove imposizioni nonché valutare possibili esclusioni e modalità pratiche di mitigazione grazie all’implementazione di regimi o istituti doganali speciali, concentrando le analisi sui driver doganali:

  • classificazione,
  • origine,
  • valore.

Infine, nell’ottica di diversificazione dei mercati di destinazione, si suggerisce di valutare la possibilità di sfruttare appieno le occasioni date dagli accordi di libero scambio conclusi dall’UE, individuando potenziali nuove opportunità di business in Paesi che garantiscono un dazio nullo o sensibilmente ridotto al momento dell’importazione.

Tabella riepilogativa:

Mappatura dei flussi basandosi su tariffe doganali e origine delle merciStimare l’impatto daziario a destino e valutare azioni di mitigazione (es., regimi o istituti doganali speciali) ed eventuale revisione di policy e contrattiPossibile diversificazione dei mercati di destinazione grazie alle opportunità date dagli accordi di libero scambio

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