2° Contenuto Riservato: Parità di genere: domande per l’esonero contributivo

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 19 DICEMBRE 2025

I datori di lavoro che hanno conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025 potranno presentare la domanda per ricevere il corrispondente esonero contributivo entro il 30 aprile 2026. Per le certificazioni negli anni successivi al 2025 verranno fornite ulteriori indicazioni. Questo è stato chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025

Premessa

L’INPS è tornata ad occuparsi dell’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che hanno ottenuto la “Certificazione per la parità di genere”, disciplinato dall’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, meglio conosciuto come Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna.  

Per poter usufruire dell’esonero contributivo è necessario ottenere il riconoscimento della “Certificazione per la parità di genere” da un Organismo di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La certificazione dovrà riportare sia il marchio UNI che quello dell’Ente di accreditamento. Inoltre la certificazione viene emessa nel pieno rispetto dei parametri minimi previsti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

criteri e le modalità con cui deve essere concesso l’esonero contributivo, a partire dall’anno 2022, sono stati disciplinati dal Decreto Interministeriale.

L’INPS ha chiarito che per poter usufruire dell’esonero contributivo in argomento fa fede la data in cui è stata rilasciata all’azienda la Certificazioneche non deve risultare successiva al 31 dicembre 2025.

Nel caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere” il datore di lavoro dovrà comunicarlo tempestivamente all’Inps telematicamente e attraverso Pec al Dipartimento delle pari opportunità.

Modalità di compilazione della domanda

Le domande per richiedere di usufruire dell’esonero contributivo dovranno essere presentate telematicamente entro il 30 aprile 2026.

Per poter inoltrare le domande utili a richiedere l’esonero contributivo occorrerà reperire il modello sul sito dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo)”. Il modello da utilizzare per richiedere on line l’esonero contributivo è “SGRAVIO PAR_GEN”.

Nella domanda dovranno essere riportati:
– la matricola ed il codice fiscale del datore di lavoro;
– la retribuzione media mensile globale stimata riguardante il periodo di validità della “Certificazione della parità di genere”;
– l’aliquota datoriale media stimata riguardante il periodo di validità della “Certificazione della parità di genere”;
– la forza media aziendale stimata riguardante il periodo di validità della “Certificazione della parità di genere”;
– la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con cui si dichiara di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere”, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che ha rilasciato il Certificato;
– la data di emissione della certificazione ed il periodo della sua validità.

Nel caso in cui l’Organismo di Certificazione dovesse modificare il certificato, nella domanda bisognerà indicare soltanto la data della prima emissione del Certificato.

I datori di lavoro che hanno presentato negli anni precedenti la domanda di esonero e risultano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere” non devono ripresentare la domanda, poiché hanno diritto a beneficiare dell’esonero contributivo per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Un dato importante da indicare per ottenere il riconoscimento dell’esonero contributivo è la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo in cui risulta valida la “Certificazione della parità di genere”. L’INPS ha tenuto a precisare che questo dato è ritenuto un elemento essenziale del modulo di domanda, in quanto l’esonero contributivo è strettamente connesso al dato indicato dal datore di lavoro.

Per retribuzione media mensile globale si intende la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie che ha elargito il datore di lavoro alla totalità dei lavoratori durante il periodo di validità della certificazione.

Fase di elaborazione e controllo delle domande

Nella fase di elaborazione delle domande presentate ed acquisite l’INPS comunica che le domande inviate rimarranno nello stato “trasmessa” fino a quando non si procederà all’invio massivo delle domande che potrà avvenire soltanto in data successiva al 30 aprile 2026.

Solo dopo aver terminato le elaborazioni di tutte le domande verrà comunicato sul modello utilizzato per l’invio dell’istanza on line l’importo dell’agevolazione spettante. Verranno effettuati controlli per stabilire se chi ha presentato la domanda per beneficiare dell’esonero contributivo sia in possesso dei requisiti necessari ed il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri invierà, periodicamente, all’INPS i dati dei datori di lavoro che risultano essere in possesso della “Certificazione di parità di genere”.

Se dai controlli effettuati la certificazione indicata nella richiesta di esonero non risulti corrispondente ai requisiti previsti per legge, la domanda verrà respinta.
Inoltre se un’azienda ha già ricevuto l’accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne per il riconoscimento dell’esonero contributivo, l’istanza presentata nel 2025 verrà respinta.

Fruizione dell’esonero

I datori di lavoro potranno beneficiare in misura non superiore all’1% dell’importo dei contributi previdenziali a loro carico ed indicati nella istanza presentata, il cui importo complessivo non deve risultare superiore a euro 50.000,00 annui per ogni codice fiscale.

Nel caso in cui siano state presentate più istanze per aziende a cui è associato lo stesso codice fiscale, l’INPS riconoscerà come importo massimo nell’anno euro 50.000,00 per ogni codice fiscale.

Le domande a cui verrà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero contributivo spettante, verranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Potrebbe capitare che le risorse disponibili risultino insufficienti; in questo caso si procederà alla riduzione dell’esonero contributivo in maniera proporzionale al numero dei beneficiari la cui domanda è stata ritenuta ammissibile.

Nel caso di riduzione dell’esonero contributivo le domande saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

Le posizioni contributive a cui verrà riconosciuto l’esonero contributivo verranno identificate con il codice di autorizzazione “4R” che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della Legge n. 162/2021”. 

Coloro che saranno ammessi a beneficiare dell’esonero contributivo potranno usufruirne dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. 

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.