COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 20 MARZO 2026
La Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 fornisce le istruzioni applicative sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, recependo sia il Decreto direttoriale 19 dicembre 2025 del MEF, di concerto con il Ministero del Lavoro, sia le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 . La circolare chiarisce non solo l’aumento dei requisiti ordinari, ma anche le ipotesi in cui l’adeguamento non opera e quelle in cui, per particolari comparti, opera un incremento aggiuntivo.
Premessa
Il punto di partenza è il Decreto 19 dicembre 2025, che ha previsto, dal 1° gennaio 2027, un incremento di tre mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici collegati alla speranza di vita, oltre all’aumento di 0,3 unità dei valori di somma età-anagrafica/anzianità contributiva delle cosiddette “quote”. Tuttavia, l’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025 ha attenuato l’impatto nel solo 2027, stabilendo che per quell’anno l’incremento trovi applicazione nella misura di 1 mese, mentre dal 2028 si applica nella misura piena di 3 mesi.
La Circolare INPS si muove esattamente su questo doppio binario.
Per il biennio considerato non opera un incremento uniforme “secco” di 3 mesi già dal 2027:
– nel 2027 l’adeguamento è limitato a 1 mese;
– nel 2028 l’adeguamento sale alla misura piena di 3 mesi.
Incremento dei requisiti per il biennio 2027-2028
La Circolare conferma che, in applicazione del combinato disposto tra Decreto direttoriale e Legge di Bilancio 2026 , i requisiti di accesso al sistema pensionistico risultano incrementati:
- di 1 mese per l’anno 2027;
- di 3 mesi per l’anno 2028.
Tale criterio vale, in via generale, per i trattamenti per i quali la legge non prevede una deroga espressa. La portata operativa del documento è proprio quella di distinguere, all’interno del sistema pensionistico, le prestazioni che subiscono l’adeguamento da quelle escluse.
Pensione di vecchiaia: nuovi requisiti anagrafici
Per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia:
- passa a 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- passa a 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- resta a 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2029, salva la possibilità di ulteriori futuri adeguamenti.
Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva sale a:
- 71 anni e 1 mese nel 2027;
- 71 anni e 3 mesi nel 2028;
- 71 anni e 3 mesi dal 2029, anch’esso suscettibile di futuri adeguamenti.
| Periodo | Requisito anagrafico ordinario | Requisito anagrafico contributivi puri |
| 2027 | 67 anni e 1 mese | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 67 anni e 3 mesi | 71 anni e 3 mesi |
| Dal 2029 | 67 anni e 3 mesi* | 71 anni e 3 mesi* |
* requisiti ulteriormente adeguabili alla speranza di vita.
L’adeguamento qui descritto riguarda il requisito anagrafico. Restano fermi gli altri requisiti strutturali previsti dalla disciplina generale della pensione di vecchiaia.
Pensione anticipata ordinaria: nuovi requisiti contributivi
Sul fronte della pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, la Circolare aggiorna i requisiti contributivi come segue:
- nel 2027: 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne;
- nel 2028: 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne;
- dal 2029 i medesimi valori restano fermi, salva l’eventuale applicazione di futuri adeguamenti.
La Circolare ricorda inoltre che il trattamento pensionistico anticipato ex comma 11 decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Questo profilo è essenziale sul piano consulenziale, perché il perfezionamento del requisito non coincide automaticamente con la decorrenza economica del trattamento.
| Periodo | Uomini | Donne |
| 2027 | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi |
| 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese |
| Dal 2029 | 43 anni e 1 mese* | 42 anni e 1 mese* |
* requisiti ulteriormente adeguabili alla speranza di vita.
La Circolare colloca l’incremento nell’ambito dell’adeguamento alla speranza di vita e non come modifica autonoma del requisito strutturale. Ciò significa che il professionista, nella verifica del diritto, deve continuare a leggere i requisiti pensionistici come risultanti dalla disciplina originaria, ma aggiornati per effetto dell’adeguamento biennale.
Pensione anticipata per i lavoratori precoci: requisiti aggiornati
Per i lavoratori precoci di cui all’art. 1, comma 199, lettere a), b) e c), della Legge n. 232/2016, la Circolare aggiorna il requisito contributivo a:
- 41 anni e 1 mese nel 2027;
- 41 anni e 3 mesi nel 2028;
- 41 anni e 3 mesi dal 2029, salvo futuri adeguamenti.
La Circolare richiama inoltre la definizione normativa di lavoratore precoce: almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di età, oltre al ricorrere di una delle condizioni previste dalla legge.
| Periodo | Requisito contributivo |
| 2027 | 41 anni e 1 mese |
| 2028 | 41 anni e 3 mesi |
| Dal 2029 | 41 anni e 3 mesi* |
* requisito ulteriormente adeguabile alla speranza di vita.
Fattispecie escluse dall’adeguamento 2027-2028
Una parte centrale della Circolare è dedicata alle deroghe, cioè alle ipotesi in cui l’incremento dei requisiti non si applica. La Legge di Bilancio 2026ha infatti introdotto esclusioni specifiche per alcune categorie di lavoratori, e l’INPS le sistematizza distinguendo tre grandi aree:
- lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti;
- lavoratori precoci di cui alla lettera d) del comma 199 ;
- lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti ex D.Lgs. n. 67/2011.
Non tutte le categorie “gravose” sono trattate in modo uniforme. La Circolare opera distinzioni puntuali, soprattutto in relazione al periodo di svolgimento dell’attività gravosa e al diverso perimetro normativo di riferimento.
Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti
L’art. 1, commi 186 e 187, della Legge n. 199/2025, come richiamato dalla Circolare, esclude l’adeguamento 2027-2028 dei requisiti di vecchiaia e anticipata per gli iscritti AGO, forme sostitutive, esclusive e Gestione separata che si trovino in una delle condizioni individuate dal comma 187.
In particolare, il beneficio riguarda:
- i lavoratori dipendenti addetti alle professioni gravose indicate dalla normativa di riferimento, in possesso di almeno 30 anni di contribuzione;
- i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti ex D.Lgs. n. 67/2011, anch’essi con almeno 30 anni di contribuzione.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia, la Circolare distingue tra:
- lavoratori gravosi con attività svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10;
- lavoratori gravosi con attività svolta per almeno 6 anni negli ultimi 7;
- lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti, per i quali il requisito può essere integrato anche con attività svolta per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Per il biennio 2027-2028, i requisiti riportati dalla Circolare sono i seguenti:
- lavoratori gravosi con 7 anni negli ultimi 10: pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi;
- lavoratori gravosi con 6 anni negli ultimi 7: pensione di vecchiaia a 67 anni;
- lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti: pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi.
Per la pensione anticipata, sempre nel biennio 2027-2028, i requisiti restano pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per le categorie interessate dalla deroga.
| Categoria | Requisito vecchiaia | Requisito anticipata |
| Gravosi, 7 anni negli ultimi 10 | 66 anni e 7 mesi | 42 anni e 10 mesi uomini / 41 anni e 10 mesi donne |
| Gravosi, 6 anni negli ultimi 7 | 67 anni | 42 anni e 10 mesi uomini / 41 anni e 10 mesi donne |
| Faticosi e pesanti | 66 anni e 7 mesi | 42 anni e 10 mesi uomini / 41 anni e 10 mesi donne |
La Circolare precisa anche che, nei casi di pensione in cumulo, il requisito dei 30 anni si perfeziona tenendo conto di tutta la contribuzione nelle gestioni interessate, e che anche la verifica dell’adibizione all’attività gravosa o faticosa può essere effettuata considerando l’intera contribuzione rilevante ai fini del cumulo. Questo chiarimento è molto importante in sede di istruttoria.
Lavoratori precoci di cui alla lettera d): nessun adeguamento nel biennio
Per i lavoratori precoci rientranti nella lettera d) del comma 199 della Legge n. 232/2016, la Legge di Bilancio 2026 ha escluso espressamente l’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2027-2028. La circolare conferma che, per questa categoria, il requisito resta pari a 41 anni sia nel 2027 sia nel 2028.
Rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti impegnati nelle professioni gravose indicate dalla normativa e i lavoratori che soddisfano le condizioni del D.Lgs. n. 67/2011 in materia di attività faticose e pesanti. La Circolare precisa altresì che il trattamento decorre, in via ordinaria, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito; per CPDEL, CPS, CPI e CPUG trovano invece applicazione, in presenza dei presupposti, le speciali decorrenze a 7 mesi o 9 mesi previste dalla Legge n. 213/2023, salvo il caso di accesso con cumulo, per il quale tali decorrenze speciali non operano.
Nel biennio 2027-2028, per i precoci della lettera d), il requisito resta fermo a 41 anni, senza incremento di 1 o 3 mesi.
Lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti ex D.Lgs. n. 67/2011
L’art. 1, comma 189, della Legge n. 199/2025, richiamato dalla Circolare , stabilisce che anche per il biennio 2027-2028 non si applica l’adeguamento alla speranza di vita ai requisiti previsti per i lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti disciplinate dal D.Lgs. n. 67/2011. In sostanza, tali requisiti restano bloccati fino al 31 dicembre 2028.
La Circolare riepiloga le principali soglie per:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- addetti alla linea catena;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- lavoratori notturni, distinti in base al numero di giorni lavorati nell’anno.
Per il periodo 2027-2028, i principali requisiti riepilogati nella Circolare sono:
- per le mansioni usuranti, linea catena, conducenti e notturni con almeno 78 giorni: 35 anni di contribuzione, età minima 61 anni e 7 mesi per i dipendenti e 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con quota rispettivamente 97,6 e 98,6;
- per i notturni da 64 a 71 giorni: età minima 63 anni e 7 mesi per i dipendenti e 64 anni e 7 mesi per gli autonomi, con quota 99,6 e 100,6;
- per i notturni da 72 a 77 giorni: età minima 62 anni e 7 mesi per i dipendenti e 63 anni e 7 mesi per gli autonomi, con quota 98,6 e 99,6.
| Categoria | Dipendenti | Autonomi |
| Usuranti / linea catena / conducenti / notturni ≥ 78 giorni | 35 anni + 61 anni e 7 mesi + quota 97,6 | 35 anni + 62 anni e 7 mesi + quota 98,6 |
| Notturni 64-71 giorni | 35 anni + 63 anni e 7 mesi + quota 99,6 | 35 anni + 64 anni e 7 mesi + quota 100,6 |
| Notturni 72-77 giorni | 35 anni + 62 anni e 7 mesi + quota 98,6 | 35 anni + 63 anni e 7 mesi + quota 99,6 |
Disposizioni per i titolari di APE sociale
La Circolare dedica un autonomo paragrafo ai titolari di APE sociale. Qui il messaggio è chiaro: l’esclusione dall’adeguamento prevista per i soggetti di cui al paragrafo 3.1 non opera se, al momento del pensionamento, il soggetto gode dell’APE sociale. In questi casi, l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico torna quindi ad applicarsi.
Per i soggetti che fruiscono dell’APE sociale, il beneficio dell’esclusione dall’adeguamento non è automatico né generalizzato: la circolare afferma espressamente che l’incremento si applica anche nei loro confronti.
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
Un ulteriore capitolo della Circolare riguarda il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. La Legge di Bilancio 2026 prevede, per questi soggetti, un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in via ulteriore rispetto a quello già previsto dal decreto direttoriale e dal comma 185 . In particolare, il comma 180 dispone un incremento di:
- un mese per l’anno 2028;
- un ulteriore mese per il 2029;
- un ulteriore mese dal 2030.
La Circolare , tuttavia, precisa che il comma 181 demanda a un successivo DPCM l’individuazione delle professionalità per cui l’incremento aggiuntivo potrà non applicarsi o applicarsi solo parzialmente. Fino a quel momento, l’INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni.
Per il comparto difesa/sicurezza/soccorso pubblico, ai fini applicativi 2027-2028, la Circolare afferma che i requisiti risultano incrementati:
– di 1 mese nel 2027;
– di 3 mesi nel 2028;
fermi gli effetti che potranno derivare dal futuro DPCM sulle professionalità specifiche.
Pensione di vecchiaia nel comparto difesa/sicurezza
Per il personale del comparto, la Circolare precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per coloro che raggiungono il limite di età previsto per qualifica o grado e che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di 1 mese rispetto al biennio 2025-2026; nel 2028 l’incremento è invece di 3 mesi.
Restano fermi il regime delle decorrenze di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. n. 78/2010 e le indicazioni già fornite dall’INPS con il Messaggio n. 545/2013 .
Pensione di anzianità nel comparto difesa/sicurezza
La Circolare aggiorna anche i requisiti per la pensione di anzianità del comparto. Dal 1° gennaio 2027 l’accesso avviene con:
- 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età;
- massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, se raggiunta entro il 31 dicembre 2011, con almeno 54 anni e 1 mese di età;
- almeno 35 anni di contribuzione con almeno 58 anni e 1 mese di età.
Dal 1° gennaio 2028 i requisiti passano a:
- 41 anni e 3 mesi di anzianità contributiva;
- massima anzianità contributiva corrispondente all’80%, se raggiunta entro il 31 dicembre 2011, con almeno 54 anni e 3 mesi di età;
- almeno 35 anni di contribuzione con almeno 58 anni e 3 mesi di età.
La Circolare aggiunge che, per l’accesso con il requisito di cui al punto 1, resta applicabile anche l’ulteriore posticipo di 3 mesi previsto dall’art. 18, comma 22-ter , del D.L. n. 98/2011, che si somma alla finestra mobile di dodici mesi.
| Periodo | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 |
| 2027 | 41 anni e 1 mese | 80% maturato entro 31.12.2011 + 54 anni e 1 mese | 35 anni + 58 anni e 1 mese |
| 2028 | 41 anni e 3 mesi | 80% maturato entro 31.12.2011 + 54 anni e 3 mesi | 35 anni + 58 anni e 3 mesi |
Riferimenti normativi:
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)
- D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 22-ter (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111)
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 199
- Decreto 19 dicembre 2025
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 180, 181 e 185– 190
- INPS, Messaggio 10 gennaio 2013, n. 545
- INPS, Circolare 16 marzo 2026, n. 28
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