COMMENTO
DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 17 LUGLIO 2026
La Risposta ad interpello n. 135 del 8 luglio scorso torna sul tema del regime impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni paradisiache, ponendosi in linea con i precedenti chiarimenti forniti nella Risposta n. 481/2022e ribadendo come i criteri da utilizzare siano diversi rispetto a quelli previsti per i dividendi.
Come individuare la natura paradisiaca
Il punto di partenza per individuare la natura paradisiaca di un Paese estero è costituito dall’art. 47-bis del TUIR secondo cui un Paese, estero, per essere considerato paradisiaco, deve soddisfare congiuntamente i seguenti due requisiti:
- deve essere diverso da un Paese UE o dello SEE che scambia informazioni;
- deve essere soggetto ad un livello impositivo inferiore alla metà di quello italiano.
In relazione a quest’ultimo aspetto, si deve aver riguardo al livello di tassazione effettiva, nel caso in cui sussista un rapporto di controllo, oppure di tassazione nominale in caso di mancanza del controllo. Detto controllo è definito nel comma 2 dell’art. 167 del TUIR che in questa sede non è il caso di approfondire.
Questa previsione vale sia per i dividendi che per le plusvalenze. Le due discipline, tuttavia, si differenziano se passiamo ad esaminare il momento in cui si deve valutare la natura paradisiaca.
Il criterio impositivo dei dividendi
In relazione ai dividendi, la procedura risulta alquanto complessa. In prima battuta, ai sensi del comma 1007, Legge n. 205/2017, se la società non risulta paradisiaca al momento della maturazione dell’utile, quell’utile sarà sempre white. Differentemente, se al momento della maturazione la società risulta black, per “salvare” il destino dell’utile si devono superare i due test descritti nella circolare n. 35/2016. In prima battuta si dovrà appurare che la società non risulta paradisiaca al momento della percezione dell’utile e, solo in caso di esito positivo, si dovrà valutare che la società non sia paradisiaca al momento della maturazione dell’utile. In questo ultimo caso, tuttavia, a differenza di quanto previsto dal comma 1007menzionato in precedenza, l’analisi viene condotta, non con le regole vigenti all’epoca della maturazione, bensì con quelle vigenti al momento della percezione.
L’analisi, pertanto, oscilla tra l’esercizio di maturazione e quello di percezione.
In relazione ai dividendi, inoltre, si deve segnalare come il TUIR consideri provenienti da paradisi non solo quelli direttamente pagati da società paradisiache, ma anche quelli che, pur transitando attraverso società white, provengono di fatto da paradisi. La provenienza sussiste quando il socio italiano controlla l’ultimo anello della catena prima della società paradisiaca.
Il criterio impositivo delle plusvalenze
Passando ad esaminare la plusvalenza, la questione si complica in quanto, ai fini della valutazione paradisiaca della società, l’arco temporale oggetto di monitoraggio può divenire particolarmente esteso, in quanto non si considerano solo l’anno di maturazione o l’anno di percezione come abbiamo visto per i dividendi.
Il plusvalore sulle quote societarie, infatti, non matura in un singolo esercizio ma si genera nel corso delle varie annualità.
Il legislatore, pertanto, consapevole di ciò, adotta un criterio diverso rispetto a quello dei dividendi: la società non deve essere mai paradisiaca, sin dal primo periodo di possesso.
Il criterio è oltremodo ragionevole ma penalizzante in quanto il possesso potrebbe essersi protratto per decenni e basterebbe anche un solo esercizio positivo per compromettere la tassazione della plusvalenza.
L’art. 87 del TUIR, pertanto, mitiga la rigidità della previsione stabilendo che
“per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso”.
È poi previsto che
“ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato”.
Nel caso della Risposta ad interpello n. 135, avente ad oggetto la cessione, da parte di una società italiana, di una partecipazione in una società serba, il contribuente aveva proposto, ai fini della pex, l’applicazione del criterio previsto per i dividendi proponendo che in base al comma 1007 si dovesse considerare l’anno di costituzione della società e non anche quello di realizzo della plusvalenza. L’Agenzia non avalla, né avrebbe potuto farlo, la tesi del contribuente riproponendo quanto già illustrato nella precedente Risposta n. 481/2022.
Il coerente precedente dell’Agenzia
La Risposta n. 135 dello scorso 8 luglio e la Risposta n. 481/2022, coerenti nell’analisi del regime impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni paradisiache, affrontano due casi differenti; la prima affronta il caso di una cessione a soggetti estranei al gruppo, per cui la valutazione andava fatta solo in relazione ai 5 esercizi precedenti. La Risposta n. 481, invece, affrontando un caso infragruppo, ha avuto modo di confermare che l’analisi va condotta sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. L’Ufficio, tuttavia, precisa che l’analisi deve quindi fermarsi al 2002 (e non 2001 come indicato nella risposta), anno di entrata in vigore della disciplina Controlled Foreign Companies nel nostro ordinamento.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 1007;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47-bis e 87;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 27 settembre 2022, n. 481;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 8 luglio 2026, n. 135.
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