2° Contenuto riservato: ​​Poteri dell’autorità di Pubblica sicurezza nell’emanazione di un provvedimento di divieti di detenzione armi

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TAR Campania – Napoli – Sezione V – Sentenza n. 3336 del 22 aprile 2025

Massima: “Poiché la valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in subiecta materia persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, possono essere valutate dall’amministrazione in senso ostativo le frequentazioni di pregiudicati ovvero l’instaurazione di procedimenti penali diversi da quelli indicati nell’art. 43 TULPS senza che l’eventuale esito favorevole degli stessi possa escludere l’emanazione di un provvedimento negativo”.

Con la decisione in esame il TAR Campania ha ribadito importati principi in tema di divieto di detenzioni armi.

In particolare, il Giudice adito, dopo aver ribadito che dal combinato disposto delle disposizioni in materia e, segnatamente, degli artt. 11394042 e 43 del TULPS, emerge chiaramente che le licenze per porto d’armi rappresentano una deroga al divieto sancito dall’art. 699 del codice penale e dall’art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975 sicché il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi.

Per tale ragione, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che la valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in

subiecta materia «persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che l’epilogo ostativo è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta”» (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158).

Ne consegue che, a parere del Giudice adito, possono essere valutate dall’amministrazione in senso ostativo sia le frequentazioni di pregiudicati sia l’instaurazione di procedimenti penali diversi da quelli indicati nell’art. 43 TULPS, senza che l’eventuale esito favorevole degli stessi possa escludere l’emanazione di un provvedimento negativo: sono, infatti,

«diversi i presupposti necessari per addivenire ad una condanna in sede penale e quelli, discrezionalmente valutabili (con il solo limite della palese irragionevolezza) in sede amministrativa ai fini della valutazione circa la permanenza dei requisiti di affidabilità prescritti dalla legge in capo ai titolari di autorizzazione di polizia».

Luca Pavia – Referendario TAR Piemonte

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