DIRITTO AMMINISTRATIVO
Consiglio di Stato – Sezione II – Sentenza n. 143 del 9 gennaio 2025
Massima: “La rivelazione di informazioni riservate, effettuata da un appartenente ad una forza di polizia economica e finanziaria quale il Corpo della Guardia di Finanza, attraverso l’accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria consentito al militare in ragione della specifica veste, è di per sé sufficiente a giustificare la decisione espulsiva, recidendo quel rapporto che deve legare i militari del Corpo ai valori fondanti della Istituzione, in special modo ai doveri di onestà e di legalità e con nocumento sull’immagine che deve connotare tutti gli appartenenti alle forze di polizia”. (massima non ufficiale)
Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema della valutazione della responsabilità disciplinare e dell’individuazione della sanzione applicabile al comportamento illecito del pubblico dipendente.
A tal riguardo, per consolidata giurisprudenza:
– «il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto dell’imputazione nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell’ambito del procedimento penale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato possono senz’altro essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l’Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi. In altri termini, in tali casi, la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale; il riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato alle sentenze penali, che hanno dichiarato il reato estinto per prescrizione, non comporta che l’Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da queste l’applicazione della sanzione, ma deve ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689). Nelle ipotesi di conclusione del giudizio penale, nelle quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125)» (Cons. Stato, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1163);
– inoltre, «la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; da ciò consegue che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà» (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 958 e Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il Consiglio di Stato ritiene che, nel caso di specie, la rivelazione di informazioni riservate, effettuata da un appartenente ad una forza di polizia economica e finanziaria quale il Corpo della Guardia di Finanza, attraverso l’accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria consentito al militare in ragione della specifica veste, sia di per sé sufficiente a giustificare la decisione espulsiva, recidendo quel rapporto che deve legare i militari del Corpo ai valori fondanti della Istituzione, in special modo ai doveri di onestà e di legalità e con nocumento sull’immagine che deve connotare tutti gli appartenenti alle forze di polizia.
Manuela Bucca – Referendario TAR Sicilia – Catania
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