2° Contenuto riservato: Rapporti tra procedimento penale e amministrativo

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TAR Lazio – Latina – Sezione I – Sentenza n. 10 del 9 gennaio 2025

Massima: “In tema di procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall’art. 2 della L. n. 241/1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all’adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo. In particolare, tali ipotesi non contemplano la comunicazione di una notizia di reato; del resto l’attuale codice di procedura penale non prevede che la pendenza di un procedimento penale determini la sospensione o l’interruzione del procedimento amministrativo ma, anzi, tipizza in casi tassativi le fattispecie di efficacia extra penale di determinati atti e sviluppi processuali”. (massima non ufficiale)

TAR Lazio – Latina – Sezione I – Sentenza n. 10 del 9 gennaio 2025

Luca Pavia – Referendario TAR Piemonte

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