2° Contenuto riservato: Rateizzazione IVA al 5% per oggetti d’arte: novità dal Decreto Omnibus

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 10 LUGLIO 2025

Con l’art. 9 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (cosiddetto D.L. “Omnibus”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del medesimo giorno, il legislatore ha introdotto una significativa novità in materia di imposta sul valore aggiunto: l’estensione generalizzata dell’aliquota IVA ridotta al 5% alle cessioni e importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.

Novità dal 1° luglio 2025

La misura in oggetto, con decorrenza dal 1° luglio 2025, sostituisce il previgente regime agevolato al 10%, limitato unicamente alle importazioni o alle cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere, dai loro eredi o legatari. Il nuovo intervento normativo amplia dunque in maniera sostanziale il perimetro applicativo del beneficio fiscale, rendendolo accessibile a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione di tali beni, senza più alcuna limitazione di carattere soggettivo.

L’intervento legislativo è stato attuato attraverso:

  • l’abrogazione del n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 39 del D.L. n. 41/1995;
  • l’introduzione del nuovo n. 1-nonies) nella Tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972, che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% a tutte le operazioni (cessioni, importazioni e acquisti intracomunitari) aventi ad oggetto beni artistici, antiquariali o da collezione.

La nuova disciplina si applica anche alle importazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 69 del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede che le aliquote applicabili alle operazioni interne valgano anche per quelle di importazione. Analogamente, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993, la medesima aliquota si estende anche agli acquisti intracomunitari.

Resta invariato l’ambito oggettivo delle operazioni agevolabili, ancorato alle definizioni contenute nelle lettere a), b) e c) della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, in linea con quanto stabilito dall’Allegato IX della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai fini pratici, l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5% è subordinata alla condizione che non venga adottato il regime del margineprevisto per i rivenditori di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione o di antiquariato, disciplinato dal D.L. n. 41/1995
In particolare, il nuovo testo dell’art. 36, comma 2, del suddetto Decreto, stabilisce che il regime del margine è applicabile solo se l’IVA non sia stata assolta con aliquota ridotta sulle operazioni precedenti.

Regime margine metodo forfetario (in cui rientrano gli oggetti d’arte)
Risulta opportuno ricordare che qualora venga utilizzato il regime del margine mediante metodo forfetario, la base imponibile (ovvero margine) viene determinata in via forfetaria sul prezzo di vendita dei beni con le seguenti percentuali:60% per le cessioni di oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto oppure quando è privo di rilevanza o è indeterminabile;50% per i soggetti che esercitano attività di commercio ambulante, esclusi i prodotti editoriali di antiquariato;25% per i prodotti editoriali, esclusi quelli di antiquariato;50% del prezzo di vendita per le cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o apparecchiature elettromeccaniche e, dal 2 marzo 1997, anche di libri di antiquariato ceduti in sede fissa;25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti.La base imponibile così determinata assorbe tutti i costi che influenzerebbero la determinazione nei modi ordinari. Conseguentemente non risulta possibile detrarre l’IVA pagata sugli acquisti ovvero sulle prestazioni accessorie e di riparazione.Il regime in esame torna applicabile unicamente alle fattispecie precedentemente esposte.Il calcolo del margine si effettua con la seguente formula:Corrispettivo della vendita comprensivo di IVA *% di forfetizzazioneTenendo presente che in tale regime non sono previste eventuali spese accessorie del bene, in considerazione del fatto che la normativa dispone che la percentuale forfetaria sia comprensiva di tutti i costi.

Esempio di regime del margine forfetario

Si ipotizzi che una società applichi il regime del margine forfetario mensile.
Per il mese di giugno 2025 la società presenta la seguente situazione (per semplicità si suppone che non ci siano dati negli altri mesi).

Numero operaz.Data di cessioneDescrizioneCorrispettivo lordoAliquota IVA
112.6.2025Oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile12122%
215.6.2025Francobolli da collezione o collezione di francobolli60522%
316.6.2025Parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche84722%
422.6.2025Libri di antiquariato commercializzati in sede fissa24022%
523.6.2025Prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti60522%
623.6.2025Prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato12122%
725.6.2025Beni ceduti esclusivamente in forma ambulante24022%
Totali2.779,00 
Numero operaz.Data di cessioneCorrispettivo lordoAliquota IVA% ForfetariaMargineImponibileImposta
112.6.202512122%60%72,659,5113,09
215.6.202560522%50%302,5247,9554,55
316.6.202584722%50%423,5347,1376,37
422.6.202524022%50%12098,3621,64
523.6.202560522%25%151,25123,9827,27
623.6.202512122%25%30,2524,805,45
725.6.202524022%50%12098,3621,64
Totali1.220,101.000,08220,02

Decorrenza

Quanto alla decorrenza della misura, non essendo prevista una disposizione espressa, vale la regola generale dell’entrata in vigore della norma il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, tutte le cessioni effettuate dal 1° luglio 2025 sono assoggettate al nuovo trattamento IVA, con riferimento al momento della consegna o spedizione del bene (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), salvo pagamento anticipato del prezzo o emissione anticipata della fattura.

Infine, è importante ricordare che questa misura costituisce una prima attuazione dell’art. 7, lettera e), della Legge delega n. 111/2023, che prevede espressamente la riduzione dell’aliquota IVA sulle importazioni di opere d’arte e l’estensione del trattamento agevolato a tutte le relative cessioni. Si tratta, dunque, di un tassello importante nell’ambito della più ampia revisione delle aliquote IVA, in coerenza con i principi di armonizzazione e semplificazione fiscale dettati a livello europeo (Direttiva n. 2022/542/UE).

Tabella riepilogativa

OperazioneAliquota IVA fino al 30 giugno 2025Aliquota IVA dal 1° luglio 2025
Cessione da parte dell’autore/erede/legatario10%5%
Cessione da parte di altri soggetti22% (ordinaria)5%
Importazione (da chiunque effettuata)10%5%
Acquisto intracomunitario22%5%
Regime del margineNon compatibile con aliquota ridottaNon compatibile con aliquota ridotta

Riferimenti normativi:

Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 98 e Allegato III.

Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 7

D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 9

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