2° Contenuto riservato: Reverse charge per operazioni interne da soggetti non residenti: quadro normativo, casi pratici e incertezze applicative

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 18 LUGLIO 2025


Il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) rappresenta uno degli strumenti più rilevanti del sistema IVA, specialmente in ambito transnazionale. In particolare, si applica in tutte quelle situazioni in cui il fornitore non è stabilito in Italia, ma l’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel nostro Paese.

Normativa di riferimento

La disciplina è contenuta nell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972:

  • Comma 2: si applica alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (e privi di stabile organizzazione) nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia.
  • Commi 56 e 7 e art. 74, commi 7 e 8: prevedono ipotesi specifiche di reverse charge per taluni settori (es. edilizia, rottami, oro, gas, energia elettrica).

Il reverse charge soggettivo (art. 17, comma 2) ha un ambito più generale e si applica ogniqualvolta il cedente/prestatore sia non residente e il cessionario/committente sia soggetto passivo stabilito in Italia.

Quando si applica il reverse charge soggettivo (art. 17, comma 2)?

L’inversione contabile è obbligatoria quando:

  • Il fornitore è non stabilito in Italia e non identificato ai fini IVA (né direttamente, né tramite rappresentante fiscale).
  • L’acquirente o committente è un soggetto passivo IVA italiano.
  • L’operazione è territorialmente rilevante in Italia (artt. 7-bis7-ter7-quater del D.P.R. n. 633/1972).

In tal caso, l’acquirente italiano è tenuto ad emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta (se UE), utilizzando il codice TD19 e assolvendo l’IVA tramite reverse charge.

Il nodo tra reverse charge soggettivo e oggettivo

In alcuni casi, una stessa operazione può rientrare sia nell’art. 17, comma 2 (soggettivo) sia nelle ipotesi oggettive (commi 56 e 7 o art. 74).

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 140/2018), anche per cessioni di energia elettrica, per le quali esiste una specifica previsione oggettiva (art. 17, comma 6, lett. d-quater), si applica il reverse charge ex art. 17, comma 2, se il fornitore è estero e l’acquirente è italiano. Questa impostazione suggerisce la prevalenza dell’aspetto soggettivo (non residenza del cedente) rispetto a quello oggettivo.

Anche la Cassazione (sent. n. 25497/2019) ha confermato che in caso di operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti non residenti, l’IVA deve essere sempre assolta dal cessionario italiano tramite reverse charge.

Casi particolari e responsabilità

Nel caso in cui il fornitore estero abbia erroneamente emesso una fattura con IVA italiana senza identificarsi in Italia, il reverse charge deve comunque essere applicato dal cessionario italiano. In tale ipotesi, l’errore e l’eventuale sanzione ricadono sul fornitore estero, non sul committente italiano.

Tabella riepilogativa

Cedente/prestatoreCessionario/committenteTerritorialitàReverse chargeRiferimento normativoObbligo codice TD19
Non residente, UE o extra-UE, non identificatoSoggetto passivo in ItaliaRilevante in ItaliaArt. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Non residente identificato in ItaliaSoggetto passivo in ItaliaRilevante in ItaliaNo (emette fattura con IVA italiana)Art. 17, comma 1, D.P.R. n. 633/1972No
Non residente, operazione soggetta a reverse oggettivoSoggetto passivo in ItaliaRilevante in ItaliaArt. 17, commi 56 e 7 o art. 74

Una società italiana acquista componenti meccanici da una società rumena non stabilita e non identificata in Italia.
La società italiana riceve una fattura senza IVA.
In questo caso:
• l’operazione è territorialmente rilevante in Italia;
• il fornitore è non residente e non identificato;
• la società italiana integra la fattura con IVA italiana e la registra utilizzando codice TD19.

Reverse charge interno fra soggetti passivi esteri senza partita IVA in Italia: chi si deve identificare?

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 11 del 24 gennaio 2020, prendendo le mosse dal caso specifico di applicazione del reverse charge c.d. interno nel settore del commercio di rottami e degli avanzi di metalli, giunge a definire un principio generale valevole per molti altri settori in cui trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile c.d. interno.

L’assioma finale emergente dal citato Interpello è che laddove vi siano specifiche disposizioni che individuino il debitore d’imposta dell’operazione, ad esempio tramite l’applicazione obbligatoria del reverse charge c.d. interno, esse prevalgono sempre sulla regola generale.

In tutte queste specifiche ipotesi – ha precisato l’Agenzia delle Entrate (richiamando anche la precedente Risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012) – il debitore d’imposta è da individuarsi sempre nel cessionario/committente, se soggetto passivo d’imposta, a prescindere dal fatto che si tratti di un operatore non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, e non rilevando la circostanza che il cedente/prestatore possa anch’esso essere un soggetto non residente, senza stabile organizzazione e non identificato in Italia. Pertanto, il cessionario/committente privo di sede e stabile organizzazione in Italia dovrà identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale per ottemperare agli adempimenti IVA connessi alle predette operazioni soggette al reverse charge c.d. interno.

Riferimenti normativi:

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.