COMMENTO
di Andrea Amantea | 17 Luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di FAQ sulla riammissione alla rottamazione-quater, ex art. 3-bis del D.L. n. 202/2024. Entro lo scorso 30 aprile era possibile presentare istanza di riammissione alla rottamazione-quater, commi 231–252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, c.d. Decreto “Milleproroghe”. Nelle FAQ viene confermata la possibilità di pagare solo una parte delle cartelle/avvisi rispetto ai quali è stata presentata istanza di riammissione, tuttavia in tale caso per i debiti che non sono oggetto di riammissione, il contribuente si espone ad eventuali procedure esecutive come ad esempio il pignoramento dello stipendio e cautelari, quale può essere il fermo amministrativo. È inoltre confermata la modalità di pagamento tramite domiciliazione bancaria ma in questo caso, in vista della scadenza del 31 luglio, bisogna prestare la massima attenzione ai tempi necessari per attivare il servizio.
La riammissione alla rottamazione-quater
L’art. 3-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 202/2024 ha previsto la chance di riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), commi 231–252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.
Sono stati interessati dalla novità i debitori che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla rottamazione-quater.
Remissione in bonis rottamazione-quater | |
Cosa | Riammissione decaduti rottamazione cartelle. |
Soggetti beneficiari | Solo coloro che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, omesso o carente versamento delle rate.Nello specifico, rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.L’istanza di riammissione doveva essere presentata anche laddove la decadenza era dovuta solo al tardivo pagamento oltre i 5 gg di tolleranza. |
Carichi interessati dalla riapertura | Gli stessi di quelli già inseriti nell’istanza di adesione alla rottamazione-quater presentata al 30 giugno 2023 (30 settembre 2023 per i residenti dei territori alluvionati). Era possibile definire anche solo il singolo carico. È ammessa anche una riammissione parziale ossia, sia per cartella sia per singolo carico contenuto nella cartella/avviso. In fase di presentazione dell’istanza, cliccando sul numero documento – era possibile visionare i carichi contenuti e scegliere solo quelli per i quali si intendeva essere riammessi. |
Nuovo piano di dilazione | Per i carichi oggetto di riammissione, si avrà un nuovo piano di dilazione con scadenze proprie, come individuate al comma 2, lett b), dell’art. 3-bis in parola. Se sono state presentate più domande di riammissione, ognuna per carichi diversi già oggetto di domanda di pace fiscale nel 2023, il contribuente avrà piani di dilazione separati, la decadenza di uno non comprometterà gli altri piani di rateazione. |
Le scadenze della riammissione alla rottamazione | |
Presentazione Istanza | 30 aprile |
Riscontro ADER-Invio comunicazione delle somme dovute | 30 giugno |
Pagamento 1a rata o unica soluzione | 31 luglio |
Pagamento a rate | Nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 ele successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. |
Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Le FAQ ADER
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una serie di FAQ sulla riammissione alla rottamazione-quater, ex art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.
Si riportano i principali chiarimenti.
FAQ ADER Riammissione rottamazione-quater | |
Conferma scadenza pagamenti | Il contribuente dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto:in rata unica, entro il 31 luglio 2025 oppurefino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. |
Interessi con decorrenza retroattiva | Alle somme da corrispondere a titolo di riammissione alla “Rottamazione-quater” sono applicati, anche per la prima o unica rata, gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. |
Pagamenti parziali | Per pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione di riammissione è possibile utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del portale ADER.ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione. |
Effetti presentazione istanza e pagamento 1a rata | In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla“Rottamazione-quater”:non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).Il pagamento della 1a rata sospende eventuali fermi amministrativi in essere. Inoltre comporta l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. |
Modalità di pagamento | Per pagare sono disponibili i seguenti canali:sito istituzionale;app EquiClick;moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat;sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione previo appuntamento. |
Effetti sulle rateazioni in corso | Una volta presentata la domanda di riammissione alla “Rottamazionequater”, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.Alla data di scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. |
In riferimento agli effetti della riammissione sulle procedure in stato avanzato si rimanda all’approfondimento Rottamazione-quater. Gli effetti sulle procedure esecutive in stato avanzato.
Per quanto riguarda il servizio ContiTu (vedi tabella), una volta effettuato l’accesso basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione di riammissione inviata dall’ADER entro lo scorso 30 giugno, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione delle somme dovute) per le quali si vuole proseguire con la riammissione.
Per i carichi oggetto di istanza di riammissione per i quali poi il contribuente ha rinunciato alla definizione agevolata, l’ADER potrà riprendere con le consuete procedure cautelari ed esecutive, dunque è bene valutare le varie implicazioni legate all’utilizzo del servizio in parola.
A ogni modo, laddove si rettifichi la propria scelta sulla riammissione, includendo solo alcuni carichi rispetto a quelli per i quali il contribuente era stato riammesso, confermata l’operazione, quest’ultimo riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
Ulteriore cautela va prestata laddove si intende attivare la domiciliazione bancaria soprattutto in vista dell’imminente scadenza del 31 luglio per il pagamento della prima o unica rata.
L’attivazione (o la revoca) della domiciliazione può essere effettuata tramite la sezione “Definizione agevolata”, servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” della propria area riservata del portale ADER, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, “anche intestato ad altro soggetto se autorizzato” (vedi portale ADER).
A tal fine sarà necessario:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
La criticità riguarda la tempestività con la quale viene attivata la domiciliazione bancaria.
A tal proposito, qualora il contribuente non riceva la suddetta conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (31 luglio) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva.
Dunque, è bene tenere d’occhio la casella di posta elettronica; se tale conferma non arriverà nei suddetti termini, sarà necessario provvedere al pagamento con altre modalità (vedi tabella), pena la decadenza dalla riammissione.
Si ricorda infine che coloro i quali sono in regole con i pagamenti della definizione agevolata e che dunque non sono stati interessati dalla chance di riammissione, entro il 31 luglio dovranno pagare la nona rata.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza, ex art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.
Per i residenti nei territori alluvionati (allegato 1 del D.L. n. 61/2023), il 31 agosto 2025 scade l’ottava rata. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 8 settembre 2025.
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231–252;
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3-bis;
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 3;
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 marzo 2017, n. 2/E;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ 10 luglio 2025.
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