2° Contenuto Riservato: Riforma disabilità: avvio della seconda fase sperimentale dal 30 settembre 2025

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 26 SETTEMBRE 2025

Con il Messaggio n. 2600 del 5 settembre 2025, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l’avvio della seconda fase sperimentale prevista dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della disabilità, affidando la competenza esclusiva all’Istituto a partire dal 2027. Dal 30 settembre 2025, la sperimentazione sarà estesa a nuove province, con l’introduzione obbligatoria del nuovo certificato medico introduttivo come unico strumento per avviare la procedura di riconoscimento.

Premessa

Il D.Lgs. n. 62/2024, come modificato dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha riformato il sistema di accertamento della disabilità, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2027, tale funzione sarà attribuita in via esclusiva all’INPS.

Una prima fase sperimentale è stata avviata dal 1° gennaio 2025 in nove Province (tra cui Brescia, Salerno, Trieste, ecc.), secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 62/2024 e dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 71/2024.

Art. 33 del D.Lgs. n. 62/2024, come modificato dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15
1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il  progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri  e  delle  modalità  di accertamento, è  avviata  una  procedura  di  sperimentazione  della durata  di  dodici  mesi,  volta  all’applicazione  provvisoria  e  a campione, secondo il principio  di  differenziazione  geografica  tra Nord, Sud  e  centro  Italia  e  di  differenziazione  di  dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla  valutazione  di  base disciplinata dal Capo II del  presente  decreto.  All’attuazione  del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le  risorse indicate dall’articolo 9, comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di  sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all’applicazione provvisoria  e  a campione, secondo il principio  di  differenziazione  geografica  tra Nord, Sud  e  centro  Italia  e  di  differenziazione  di  dimensioni territoriali,   delle   disposizioni   relative   alla    valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste  dal  Capo  III  del presente decreto. Allo svolgimento delle attività di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all’articolo 31, comma 1,  che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate  a legislazione  vigente  per   sperimentare   prestazioni   e   servizi personalizzati, che  confluiscono  nel  budget  di  progetto  di  cui all’articolo 28.
3. Le modalità  e  i  territori  coinvolti  per  la  procedura  di sperimentazione di cui al comma  1,  nonché  la  verifica  dei  suoi esiti,  sono  stabiliti  con  regolamento  da   adottare   ai   sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con l’Autorità politica  delegata  in  materia  di  disabilità,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sentito l’INPS.
4. Le  modalità  ed  i  territori  coinvolti  nella  procedura  di sperimentazione di cui al comma 2, l’assegnazione delle risorse e  il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da  adottare  ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, su iniziativa dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute,  del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della  condizione  di  disabilità, presentate nei territori coinvolti  dalla  sperimentazione  entro  la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.

Certificato medico introduttivo

Tra le principali novità introdotte dalla riforma vi è l’adozione del certificato medico introduttivo come unico strumento per l’avvio del procedimento valutativo di base.

Dal 30 settembre 2025 non sarà più necessaria la presentazione della tradizionale “domanda amministrativa” da parte del cittadino o dei patronati. L’invio del certificato equivale all’avvio formale della procedura.

Seconda fase della sperimentazione dal 30 settembre 2025

A partire dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estende a nuove province:

  • Alessandria;
  • Genova;
  • Isernia;
  • Lecce;
  • Macerata;
  • Matera;
  • Palermo;
  • Teramo e Vicenza;
  • Regione autonoma Valle d’Aosta;
  • Provincia autonoma di Trento (nelle quali, però, non è previsto il coinvolgimento diretto dell’INPS).

Tutti i certificati medici introduttivi redatti prima del 30 settembre 2025 nelle Province interessate devono essere completati con la trasmissione della domanda amministrativa entro il 29 settembre 2025.
La trasmissione potrà essere effettuata anche tramite patronati o intermediari autorizzati.

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