COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 28 OTTOBRE 2026
Con l’Ordinanza n. 24114 del 27 luglio 2026 , la Corte di Cassazione affronta la questione del diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo della propria autovettura in occasione di spostamenti imposti dalle esigenze organizzative aziendali.
In particolare, la Suprema Corte afferma che, qualora il contratto individuale individui espressamente la sede di lavoro in un determinato ambito territoriale, gli spostamenti effettuati dal dipendente, mediante l’utilizzo della propria autovettura, verso una sede aziendale situata al di fuori di tale ambito, al fine di adempiere a esigenze organizzative e funzionali all’esecuzione della prestazione lavorativa, integrano spostamenti per ragioni di servizio e possono legittimare il diritto al rimborso delle relative spese, ai sensi della disciplina collettiva applicabile.
La vicenda oggetto della controversia
La controversia trae origine dalla domanda giudiziale proposta da un lavoratore dipendente di una società operante nel settore dei servizi ambientali, diretta a ottenere il rimborso delle spese sostenute per raggiungere quotidianamente, mediante il proprio veicolo, il deposito aziendale ubicato in un Comune diverso da quello contrattualmente individuato quale sede di lavoro.
In particolare, il contratto individuale di assunzione identificava espressamente la sede di lavoro, “a tutti gli effetti”, nel territorio del Comune di Vibo Valentia.
Il lavoratore era tuttavia tenuto a recarsi giornalmente presso il deposito aziendale situato nel Comune di Maierato, al fine di presenziare all’appello e prendere in consegna l’automezzo aziendale necessario allo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Vibo Valentia.
Il lavoratore quindi mediante deposito di specifico ricorso adiva il Tribunale per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di trasferta.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale respingeva il ricorso presentato dal lavoratore ricorrente che quindi proponeva ricorso in appello.
La Corte d’Appello, analizzate le motivazioni del lavoratore ricorrente, accoglieva le stesse, riconoscendo il diritto al rimborso e condannando la società al pagamento di euro 2.644,42, oltre accessori.
Secondo i giudici di secondo grado, gli spostamenti quotidianamente effettuati dal lavoratore al di fuori della sede contrattualmente individuata costituivano missioni funzionali alle esigenze organizzative aziendali e risultavano, pertanto, riconducibili alla previsione dell’art. 37, lett. a), del CCNL applicato al rapporto.
La società proponeva ricorso per cassazione, contestando, da un lato, l’interpretazione delle disposizioni collettive relative alla sede e al posto di lavoro e, dall’altro, il riconoscimento del diritto al rimborso in assenza di un’autorizzazione esplicita all’utilizzo dell’autovettura privata.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale, sulla base delle seguenti motivazioni.
Sede di lavoro e posto di lavoro
Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha diversificato i concetti di sede e posto di lavoro contenute nella disciplina collettiva.
Ciò in quanto la società ricorrente sosteneva che, ai fini dell’individuazione del luogo di esecuzione della prestazione, si dovesse tener conto dell’art. 17, comma 11, del CCNL per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali del 6 dicembre 2016, secondo cui per i lavoratori tenuti ad operare in uno o più Comuni, il posto di lavoro si doveva identificare con quello scelto dall’azienda quale sede dell’appello giornaliero.
La Cassazione respinge tale ricostruzione, precisando come la nozione di posto di lavoro contenuta nell’art. 17, comma 11, debba essere interpretata in relazione alla funzione della norma, senza essere automaticamente estesa ad altri istituti contrattuali, e tenendo altresì conto di quanto previsto nel contratto individuale di lavoro.
Riconoscimento rimborso chilometrico: le condizioni
Il secondo aspetto affrontato dalla Cassazione riguarda le condizioni per il riconoscimento del rimborso chilometrico.
L’art. 37, lett. a), del CCNL applicato prevede che il dipendente abbia diritto al rimborso chilometrico, calcolato secondo le tariffe ACI, quando utilizza la propria autovettura per esigenze di servizio, su richiesta o previa autorizzazione del datore di lavoro.
La Cassazione chiarisce che il diritto al rimborso non dipende dal luogo in cui il dipendente svolge la propria attività, ma dal fatto che l’utilizzo dell’auto privata sia necessario per ragioni di servizio.
Di conseguenza, il diritto al rimborso chilometrico deve essere valutato indipendentemente dal fatto che il tempo impiegato per lo spostamento rientri o meno nell’orario di lavoro.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva accertato che gli spostamenti tra il Comune di Vibo Valentia e il deposito di Maierato erano necessari per consentire al dipendente di ritirare il mezzo aziendale utilizzato per la raccolta dei rifiuti.
La Cassazione ha quindi confermato tale valutazione, ritenendo che non vi fossero motivi giuridicamente ammissibili per metterla in discussione.
La riconducibilità del tragitto alle esigenze aziendali deve essere valutata sulla base delle concrete circostanze, tenendo conto della sede contrattualmente stabilita, delle direttive organizzative impartite dal datore e della funzione dello spostamento rispetto all’esecuzione della prestazione.
L’autorizzazione tacita all’utilizzo dell’autovettura privata
Altro aspetto interessante su cui si sofferma la Suprema Corte nella sentenza in esame riguarda la necessità di un’autorizzazione da parte del datore di lavoro all’impiego da parte del lavoratore dell’autovettura personale.
Ciò in quanto, la società ricorrente contestava il riconoscimento del rimborso sul presupposto di non avere mai espressamente autorizzato il lavoratore a servirsi del proprio veicolo.
La tesi sostenuta dal datore di lavoro è stata tuttavia disattesa da parte della Cassazione sul presupposto che l’art. 37, lett. a), del CCNL non richiede forme determinate ed espresse né per l’autorizzazione aziendale né per l’adesione del lavoratore alla richiesta datoriale, con la conseguenza che l’esistenza dell’assenso può essere desunta anche dal comportamento concretamente tenuto dalle parti.
La decisione è particolarmente interessante perché valorizza il comportamento concludente delle parti nella concreta esecuzione del rapporto di lavoro.
A parere della Suprema Corte, quindi, l’assenza di un’autorizzazione scritta non è necessariamente sufficiente a escludere il diritto al rimborso, qualora la disposizione collettiva non prescriva specifici requisiti formali e dalle circostanze emerga un comportamento datoriale univocamente riconducibile all’assenso all’utilizzo del mezzo.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la mera conoscenza, da parte del datore di lavoro, dell’utilizzo dell’autovettura privata non deve essere automaticamente equiparata a un’autorizzazione, ma occorre, piuttosto, che tale conoscenza si inserisca in un complesso di circostanze idonee a dimostrare che l’impiego del mezzo personale fosse funzionale alle esigenze aziendali e fosse stato, quantomeno implicitamente, assentito dal datore.
Le ricadute applicative della pronuncia
Sul piano operativo, non vi è dubbio come la pronuncia in esame attribuisca una certa rilevanza in ordine alla corretta individuazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione.
→ Infatti, è opportuno che gli spostamenti necessari per raggiungere depositi, cantieri, punti di raccolta, sedi operative o altri luoghi connessi all’organizzazione del servizio siano specificatamente disciplinati dal datore di lavoro, soprattutto al fine di porre in essere una netta distinzione tra gli ordinari spostamenti del lavoratore dagli eventuali tragitti effettuati nell’interesse dell’impresa.
→ Inoltre, è opportuno che sia riservata particolare attenzione alle procedure di autorizzazione all’utilizzo dei mezzi personali, adottando procedure scritte in ordine alla natura degli spostamenti, ai mezzi consentiti e alle condizioni per il riconoscimento dei rimborsi che risultino conformi alle disposizioni a riguardo contenute nel CCNL applicato.
Riferimenti normativi:
- Corte di cassazione, Ordinanza 27 luglio 2026, n. 24114
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