COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 30 LUGLIO 2025
In data 29 luglio il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. Il DdL interviene anche in materia di rottamazione-quater con una norma di interpretazione autentica con la quale viene disposto che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; da qui l’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione e comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito o altri provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In tal modo viene superata la diatriba tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza; quest’ultima, a volte si era pronunciata associando l’estinzione del processo alla sola verifica pro tempore del pagamento delle rate senza attendere l’integrale pagamento come invece richiesto dalla prassi.
La rottamazione-quater. Effetti sul contenzioso
Per meglio comprendere l’intervento dell’emendamento approvato in fase di conversione in Legge del D.L. n. 84/2025, c.d. Decreto “fiscale” bisogna partire dalla previsioni di cui al comma 236 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023 che regola gli effetti della presentazione dell’istanza di sanatoria rispetto ai contenziosi in essere.
Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Tale norma non prevede espressamente la necessità che i pagamenti siano effettuati in via integrale ai fini dell’estinzione del giudizio.
Nella circolare n. 2/2017, sulla rottamazione-bis, le cui indicazioni di prassi sono parimenti applicabili alla rottamazione-quater, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che l’impegno a rinunciare al giudizio espresso nell’istanza di definizione agevolata non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.
In una nota a piè di pagina, prendendo a riferimento un passato chiarimento relativo alla c.d. autotutela parziale (ex art. 2-quater, D.L. n. 564/1994, poi abrogato) veniva ribadito che: “il contribuente può limitarsi a comunicare al Giudice tributario e all’Ufficio dell’Agenzia parte in giudizio che è venuta a cessare la materia del contendere, allegando la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento e richiedendo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. In caso di inerzia del contribuente, la comunicazione e richiesta in questione possono essere formulate anche dall’Ufficio” (cfr. circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, par. 19.2.1).
Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva secondo l’Agenzia delle Entrate è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’estinzione del giudizio pone l’accento sull’integrale pagamento del quantum dovuto per via della pace fiscale.
“L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi”.
Secondo la giurisprudenza “il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata non è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio, poiché in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio (…) il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato. In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass., sez. V, 6 dicembre 2023, n. 36431 – in merito alla pace fiscale ex art. 3 D.L. n. 119/2018). In tale caso era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio.
Ancora, l’ordinanza n. 24428/2024, con la quale la Corte di Cassazione, ha ritenuto che, nell’ambito della definizione agevolata, commi 231–252 della citata Legge di Bilancio 2023 l0002022122900197, per l’estinzione del processo non è necessario l’integrale pagamento delle rate.
In particolare, una volta presentata istanza di rottamazione delle cartelle, è possibile ottenere l’estinzione del processo trasmettendo la stessa istanza di rottamazione contenente l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti e la prova dei pagamenti medio tempore effettuati.
Ciò anche in linea il principio di “ragionevole durata” applicabile anche al giudizio tributario.
Tuttavia poco tempo dopo, con ordinanza interlocutoria n. 24479/2024, la Cassazione era ritornata sui propri passi ritenendo che: con la presentazione e l’accoglimento della domanda di rottamazione è possibile ottenere la sola sospensione del processo. Da qui la fissazione di una successiva udienza post scadenza dell’ultima rata del piano di dilazione (“rinvio del giudizio a nuovo ruolo”) per dichiarare l’estinzione del processo.
Tale posizione però consentirebbe al contribuente, qualora la sanatoria non dovesse perfezionarsi, di riprendere il processo senza che l’eventuale decadenza della rottamazione possa inficiare il suo diritto alla difesa; cosa da escludere invece una volta che il processo è dichiarato estinto con pagamenti ancora in corso. Tesi, la prima, che consente di dare alla rinuncia ai giudizi in essere espressa in sede di istanza di rottamazione mera dichiarazione di intenti che postula il pagamento integrale delle rate.
In tale contesto abbastanza contorto e con pareri difformi, con l’ordinanza interlocutoria 5830 del 5 marzo 2025 con la Sezione tributaria della Cassazione aveva rinviato la questione alle Sezioni Unite.
La Sezione tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”.
Dunque la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se la sola domanda di adesione comporta l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. n. 546/1992 (o per cessazione della materia del contendere) ovvero la sola sospensione in attesa che siano effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano di dilazione.
Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo all’intervento del Decreto “fiscale” con una norma di interpretazione autentica.
Rottamazione-quater e contenziosi in essere. Approvata una norma di interpretazione autentica
L’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, aggiunto in fase di conversione in Legge, interviene con una norma di interpretazione autentica andando a specificare gli effetti della presentazione dell’istanza di definizione agevolata o di riammissione ex art. 3-bis D.L. n. 202/2024 rispetto ai giudizi pendenti per i carichi oggetto di sanatoria; nei fatti la norma esplica i suo i effetti anche nei confronti di coloro che hanno sfruttato la chance di riammissione alla rottamazione delle cartelle che dovranno pagare la prima rata entro il prossimo 31 luglio.
Nuovo art. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025:
Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197/2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio (…).
Dunque, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:
- l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute;
- l’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della relativa documentazione;
- l’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Con il richiamo al pagamento della prima o unica rata per l’estinzione del giudizio pendente, viene così superata la difformità di posizioni tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza che, come visto nel primo paragrafo, in diverse occasioni si era pronunciata disattendendo le indicazioni di prassi.
Più nello specifico, l’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice a seguito della presentazione della seguente documentazione:
- dichiarazione, di cui al comma 235 Legge n. 197/2022, di adesione alla definizione agevolata (istanza di adesione alla rottamazione);
- comunicazione, di cui al comma 241, che il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’indicazione dell’importo dovuto, delle eventuali rate da versare e delle relative scadenze (c.d. “comunicazione delle somme dovute”);
- documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Il deposito di tale documentazione può essere effettuato da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte in giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore.
Come da dossier ufficiale del D.L. n. 84/2025 post emendamenti, al fine di coordinare la procedura amministrativa ed il contenzioso pendente in sede giurisdizionale, il comma 2 dell’art.12-bis precisa che l’estinzione del giudizio dichiarata, ai sensi del citato comma 236, quale conseguenza della definizione agevolata, comporta l’inefficacia delle eventuali sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
In aggiunta, si precisa che le somme versate, a qualsiasi titolo, con riguardo a tali procedimenti, restano definitivamente acquisite, senza possibilità di ottenerne rimborso.
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231, 235, 236, 241;
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84;
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3-bis;
- D.L. 23 ottobre 2019, n. 119, conv. dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 3;
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 marzo 2017, n. 2/E;
- FAQ ADER 1° luglio 2025.
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