COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 18 LUGLIO 2025
Quando il fabbricato realizzato dall’impresa edile presenta dei vizi di costruzione, il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore se non ha segnalato al committente la difformità dell’opera dal progetto, così la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 18405/2025 .
Premessa
La Corte di Cassazione con la corposa Ordinanza n. 18405 del 7 luglio 2025, ha fornito un importante chiarimento sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di appalto che di seguito analizziamo.
Un contribuente in qualità di appaltante chiamava in causa davanti al Tribunale un’impresa edile quale appaltatrice, nonché il socio accomandatario, quale direttore dei lavori, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione delle opere conferite in appalto.
Il Tribunale adito, con sentenza del giugno 2016 condannava, per la parte che interessa il presente commento, la società e il direttore dei lavori, in solido, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, quantificati in euro 60.920,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi legali.
La Corte d’Appello in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’appaltante che aveva impugnato la sentenza per chiedere un maggiore risarcimento, condannava l’appaltatrice e il socio accomandatario nonché il direttore dei lavori, in solido, alla refusione anche delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 12.530,00.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse che, con riferimento all’azione risarcitoria proposta dall’appaltante nei confronti del direttore dei lavori, non si poneva una questione di tardiva denuncia dei vizi e di prescrizione ai sensi dell’art. 1667 c.c., né si poneva una questione di superamento del termine ordinario di prescrizione dell’azione risarcitoria contrattuale, essendo indubbio che, alla data dell’instaurazione del giudizio del marzo 2013, non era superato il termine decennale di prescrizione ordinaria e che neanche si poneva una questione di prescrizione per l’azione ex art. 1669 c.c., in relazione alla parte dei vizi eventualmente riconducibili a detta norma, giacché il primo giudice aveva riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori in via contrattuale, richiamando espressamente gli artt. 1176 e 2236 c.c. e affermando la sussistenza di una colpa grave integrante la sua responsabilità nei confronti del committente per violazione del canone dell’ordinaria diligenza e del dovere di segnalare al committente e all’impresa appaltatrice i difetti riscontrati, con la precisazione che anche i capitoli di prova dedotti dal direttore dei lavori erano inidonei a dimostrare l’esatto adempimento.
Inoltre, afferma la Corte territoriale, il direttore dei lavori non aveva impugnato in modo specifico, come era suo onere, la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ricondotto l’azione dell’appaltante instaurata nei propri confronti ad un’azione di adempimento contrattuale inoltrata verso il professionista.
La pronuncia della Cassazione
Osserva la Cassazione che, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente, seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno, anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso.
Ebbene, il vincolo della responsabilità solidale si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie, è stato appunto fatto valere il rapporto d’opera professionale tra l’appaltante e il direttore dei lavori, come sostenuto dalle sentenze di merito.
Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.
Cosicché la responsabilità dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto di appalto, l’altra dal contratto d’opera professionale. Soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista-direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatore può chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di conseguenza che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale.
Senonché, avendo il committente agito contro il direttore dei lavori per far valere le sue inadempienze, correttamente l’azione, con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilità concorrente del direttore dei lavori per inadempienza ai suoi doveri di vigilanza nell’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte, è stata reputata inerente alla prestazione d’opera professionale del direttore dei lavori, come tale soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell’appaltatore.
Da ciò deriva che l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, presuppone che il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione.
Nondimeno, tali concorrenti rispondono a titolo di responsabilità professionale.
Per altro verso, quanto alla ritenuta responsabilità solidale – unitamente all’appaltatore – del direttore dei lavori, questi è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi, addebito mosso nella fattispecie al ricorrente principale. Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall’accettare l’incarico e a delimitare sin dall’origine le prestazioni promesse.
I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, che l’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l’appaltatore, salvo che i difetti dell’opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo.
In conclusione la Cassazione respinge integralmente il ricorso.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 1292, 1669, 2055 e 22362236
- Corte di Cassazione, Ordinanza 7 luglio 2025, n. 18405
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