CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI ETTORE SBANDI, GIANLUCA DROMMI | 9 OTTOBRE 2025
SOAC: nuove norme, semplificazione, affidabilità, requisiti e benefici
Con la circolare n. 22/2025, Assonime offre una lettura sistematica del nuovo impianto delle accise introdotto dal D.Lgs. n. 43/2025, che interviene sul D.Lgs. n. 504/1995 (TUA). Al centro dell’analisi vi è il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), figura cardine del modello riformato: un operatore riconosciuto come affidabile dall’Autorità doganale che, grazie a tale qualifica, accede a vantaggi e semplificazioni operative pensati per rendere più efficiente e snella la gestione dell’imposta.
L’approfondimento non si limita al profilo definitorio: Assonime esamina requisiti, perimetro applicativo e ricadute organizzative del SOAC, formulando osservazioni critiche e proposte migliorative. L’istituto è destinato a incidere sulle filiere dei prodotti energetici, degli alcolici e del tabacco, nonché sull’energia elettrica e sul gas, con effetti attesi in termini di compliance risk-based, riduzione degli oneri amministrativi e rafforzamento della tracciabilità. L’impianto, per sua natura, è evolutivo: la piena operatività dipenderà dall’attuazione di dettaglio e dalla capacità degli operatori di integrare i nuovi presìdi nei propri processi, trasformando la conformità in un vantaggio competitivo.
Il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC)
Con la pubblicazione della circolare n. 22/2025, Assonime ha fornito un quadro organico e dettagliato della nuova figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), introdotta dall’art. 1 del rinnovato Testo Unico delle Accise (TUA).
Secondo la definizione normativa, il SOAC è “il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’ADM, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa”. Si tratta, dunque, di un istituto che mira a coniugare semplificazione operativa e maggiore certezza dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
L’introduzione di questa qualifica segna una riforma di portata significativa per gli operatori del comparto.
Il meccanismo di accreditamento richiama, per certi aspetti, l’esperienza maturata in ambito doganale con gli Operatori Economici Autorizzati(AEO): anche nel settore delle accise, infatti, il riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità costituisce uno strumento per rafforzare la compliance, accedere a procedure semplificate e migliorare l’efficienza complessiva della gestione fiscale.
La circolare analizza i diversi profili del nuovo istituto, soffermandosi sia sugli aspetti applicativi sia sui requisiti richiesti per l’ammissione, tra cui la solidità economico-finanziaria, la correttezza nei rapporti fiscali e la capacità organizzativa. Centrale risulta la valutazione dell’affidabilità del soggetto, che rappresenta il presupposto essenziale per il rilascio della qualifica. I benefici collegati allo status di SOAC riguarderanno non solo semplificazioni procedurali e riduzioni degli adempimenti, ma anche un rafforzamento della reputazione e della competitività sul mercato.
In attesa di un apposito Decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità di attuazione, la circolare chiarisce alcuni elementi cardine: la qualifica avrà una validità quadriennale, rinnovabile, e sarà subordinata alla verifica di una serie di requisiti da parte dell’ADM. L’affidabilità verrà graduata su tre livelli – Base, Medio e Avanzato – determinati in base a un punteggio sintetico da 0 a 100. Per accedere allo status di SOAC occorrerà conseguire almeno 60 punti, soglia minima che sancisce il riconoscimento ufficiale della qualifica.
L’istituzione del SOAC apre quindi una nuova fase per la disciplina delle accise: un modello che, se da un lato introduce maggiori responsabilità per gli operatori, dall’altro promette un sistema più trasparente, efficiente e orientato alla collaborazione tra imprese e amministrazione doganale.
| Tempistiche per l’entrata in vigore del SOAC non ancora definite Potenziali interrelazioni tra SOAC ed AEO Decreto ministeriale con chiarimenti in merito all’iter procedurale ancora non pubblicato |
Settori interessati e requisiti di ammissione
La circolare n. 22/2025 dedica ampio spazio all’individuazione dei soggetti e dei settori coinvolti dal nuovo istituto del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), nonché alla definizione dei requisiti di ammissione.
L’accreditamento, di natura volontaria, non è infatti accessibile all’intera platea degli operatori identificati quali soggetti obbligati, ma solo a specifiche categorie attive in ambiti regolati dal Testo Unico delle Accise.
In funzione del settore di riferimento, la qualifica assume denominazioni distinte:
- SOAC – PE, per il comparto dei prodotti energetici, comprendenti carbone, lignite e coke;
- SOAC – BA, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- SOAC – T, per il comparto dei tabacchi;
- SOAC – GE, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica.
Sulla base di tale impostazione, potranno richiedere la qualifica soltanto:
- gli esercenti depositi fiscali (o depositari autorizzati) di prodotti energetici, alcolici e tabacchi lavorati;
- i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa su carbone, lignite e coke (art. 21, comma 6, TUA);
- i venditori di gas naturale ed energia elettrica che fatturano direttamente ai consumatori finali (artt. 26, comma 7 e 53, comma 1, TUA).
Restano invece esclusi altri operatori pur soggetti obbligati, come i destinatari registrati e le officine di produzione di energia elettrica per autoconsumo. Proprio tale limitazione ha portato Assonime a sottolineare come, sebbene l’introduzione del SOAC rappresenti un passo positivo e innovativo, la platea dei potenziali beneficiari resti oggi circoscritta, in netto contrasto con l’esperienza dell’Operatore Economico Autorizzato(AEO), il cui riconoscimento è aperto a tutti gli operatori economici.
Dopo aver delineato i settori interessati, la circolare passa a chiarire i requisiti richiesti per l’ammissione, recependo le indicazioni nazionali in attesa dei futuri decreti ministeriali attuativi.
L’analisi verterà su due livelli:
- Requisiti oggettivi e vincolanti, tra cui:
- aver esercitato attività in uno dei settori indicati per almeno cinque anni continuativi;
- assenza di precedenti penali o fallimentari.
- Requisiti di affidabilità, valutati con margini di discrezionalità e riferiti a profili quali: professionalità ed esperienza, solidità dell’organizzazione aziendale, affidabilità economico-finanziaria, trasparenza della filiera di approvvigionamento e conformità agli obblighi fiscali.
Il sistema, pertanto, non si limita a un mero controllo formale, ma prevede una valutazione sostanziale della solidità complessiva dell’operatore, avvicinando il modello delle accise a quello già sperimentato con successo in ambito doganale.
| Accesso limitato alla qualifica di SOAC solo ai soggetti indicati dalla normativa L’accesso richiede il possesso di requisiti di ammissibilità ben definiti e verificabili La valutazione dei requisiti di affidabilità lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione doganale Iter autorizzativo articolato e potenzialmente complesso |
Iter procedimentale e benefici connessi all’ottenimento dello status di SOAC
L’ottenimento della qualifica di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) assicura agli operatori una serie di vantaggi, che spaziano da benefici di tipo tradizionale a misure più innovative di semplificazione e razionalizzazione amministrativa.
Tra i benefici più immediati rientra l’esonero cauzionale connesso alle fideiussioni da prestare per i beni in sospensione d’imposta.
Tale esonero è graduato in funzione del livello di affidabilità attribuito al soggetto:
- 30% per il SOAC di livello Base;
- 50% per il SOAC di livello Medio;
- 100% (esonero totale) per il SOAC di livello Avanzato.
Un tema particolarmente rilevante, evidenziato da Assonime, riguarda le tempistiche per l’accesso a questo beneficio. La normativa prevede infatti che i soggetti già qualificati come affidabili e di notoria solvibilità – e che attualmente beneficiano dell’esonero cauzionale – mantengano tale esonero purché presentino l’istanza per il riconoscimento dello status di SOAC entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale attuativo. In questo caso, l’esonero continuerà a produrre effetti fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione dell’istruttoria (che potrà durare fino a 120 giorni). Ne consegue che la mancata tempestività nella presentazione dell’istanza potrebbe comportare la perdita dell’esonero già riconosciuto, con impatti di rilievo sul piano economico-finanziario e operativo.
Accanto a questi aspetti di carattere più tradizionale, la riforma prevede benefici di natura “innovativa”, che saranno definiti attraverso specifici atti ministeriali delegati al MEF. Tra questi figurano semplificazioni contabili e amministrative, riduzione della documentazione richiesta per le istanze da presentare all’ADM e ulteriori misure finalizzate a snellire i rapporti tra operatori e amministrazione.
Sinergie con altri istituti di compliance
Un ulteriore elemento di riflessione proposto da Assonime riguarda le possibili intersezioni tra il nuovo istituto del SOAC e altri strumenti già consolidati, sia in ambito doganale che fiscale. In particolare, l’iter per il riconoscimento del SOAC presenta significativi punti di contatto con quello previsto per l’Operatore Economico Autorizzato (AEO), soprattutto con riferimento alla valutazione dei requisiti di affidabilità.
In quest’ottica, Assonime ipotizza che possa essere riconosciuta una reciproca validità tra le due qualifiche, con la possibilità che il possesso dello status di SOAC faciliti l’ottenimento dell’AEO e viceversa. Analogamente, il nuovo istituto potrebbe integrarsi con modelli già affermati in campo fiscale e societario, come il regime dell’adempimento collaborativo, i sistemi di Tax Control Framework, nonché i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
Un approccio di questo tipo favorirebbe una convergenza tra compliance fiscale, doganale e societaria, creando un quadro unitario di regole e controlli che, oltre a rafforzare la protezione dell’impresa, potrebbe costituire un tassello importante nel consolidamento di un control frameworkintegrato, certificato dalle Autorità competenti.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 13 giugno 2025, n. 13/2025;
- Assonime circolare 2 ottobre 2025, n. 22/2025.
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