2° Contenuto riservato: Società in house

DIRITTO DEL LAVORO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4433 del 20 febbraio 2025

1. Alle società in house, per il periodo di vigenza dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, non si applica il disposto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono per chiamata diretta nominativa.

2. In tema di assunzioni obbligatorie nel periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2015, alle società in house si applica il disposto dell’art. 7, comma 1, legge n. 68 del 1999, nel testo all’epoca vigente.

Avv. Mariangela Di Biase

Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto condiviso.