2° Contenuto Riservato: Spese di istruzione: rimborso welfare esente anche se paga il coniuge

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 8 SETTEMBRE 2026

Con la Risposta a interpello n. 159/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della lett. f-bis) dell’art. 51 TUIR, non rileva chi abbia materialmente effettuato il pagamento della spesa scolastica.

Premessa

In merito al rimborso welfare riconosciuto per le spese di istruzione, la cifra resta esente anche se la fattura è stata pagata dal coniuge con il proprio conto corrente, a condizione che la documentazione individui il familiare fruitore.

Il caso

Una società intendeva riconoscere ai propri dipendenti, nell’ambito del piano di welfare aziendale e a valere sui crediti welfare maturati, il rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli.

In sede di istruttoria era emerso che, in diversi casi, la documentazione di spesa risultava regolare quanto al servizio e al fruitore, ma il pagamento era stato eseguito dal coniuge del dipendente, con addebito su un conto corrente intestato a quest’ultimo. Di qui il quesito: la mancata coincidenza fra il soggetto che chiede il rimborso e quello che ha materialmente sostenuto l’esborso impedisce l’applicazione del regime di non concorrenza al reddito?

Il quadro normativo e di prassi

L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

→ La Circolare n. 28/E del 2016 ha chiarito che la norma copre l’intera filiera dei costi connessi alla frequenza scolastica (rette, tasse di iscrizione, libri di testo, gite didattiche, servizio di trasporto e di mensa) e che l’erogazione può avvenire mediante la fornitura diretta del servizio o l’attribuzione di voucher o in forma di rimborso di spese già sostenute, purché documentate.

→ Su quest’ultimo punto la prassi successiva, in particolare la Risoluzione n. 55/E del 2020 , ha precisato che il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme coerentemente con la finalità agevolata, unitamente a una dichiarazione sostitutiva del lavoratore che escluda la duplicazione del beneficio.

La Risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate risolve il quesito in senso favorevole sostenendo che non rileva chi abbia materialmente effettuato il pagamento della spesa di istruzione.

Il ragionamento muove dalla struttura della lettera f-bis), che non individua come presupposto dell’esenzione l’esborso finanziario del dipendente, bensì la fruizione del servizio da parte del familiare rientrante fra quelli indicati dall’articolo 12 del TUIR.
La disposizione, in altri termini, guarda alla destinazione dell’erogazione datoriale, vale a dire sostenere l’educazione e l’istruzione dei familiari del lavoratore, e non alla provenienza soggettiva della provvista utilizzata per il pagamento originario.

Ne discende che la circostanza che la fattura sia stata pagata dal coniuge, o con un conto corrente a lui intestato, non è di per sé ostativa; dunque, le somme rimborsate dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge.

Restano fermi i presupposti generali del welfare aziendale, dunque, l’offerta deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, non essendo ammessa l’erogazione ad personam, e il rimborso deve avere a oggetto spese effettivamente rientranti fra quelle agevolate.

Le condizioni documentali

Il chiarimento non allenta il rigore documentale, ma lo sposta interamente sul contenuto della documentazione.

Secondo l’Agenzia occorre che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione di spesa (fattura, ricevuta, bollettino) dalla quale risultino il familiare fruitore del servizio e la tipologia di prestazione ricevuta, così da verificarne la riconducibilità alla lettera f-bis) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dipendente, che attesti che le spese non sono state rimborsate da altri soggetti, in tutto o in parte, e che sulle medesime somme non sono stati fruiti altri benefici fiscali.

Quest’ultimo elemento presidia il divieto di duplicazione in quanto le spese rimborsate in regime di esenzione non possono concorrere a formare l’onere detraibile ai fini IRPEF, né in capo al dipendente né in capo al coniuge che ha materialmente pagato.

Riflessi operativi

Il principio affermato è di portata generale e va oltre il caso di specie. Nei nuclei familiari in cui le spese scolastiche sono ordinariamente gestite dal coniuge, l’intestazione del mezzo di pagamento non è più un ostacolo alla fruizione del credito welfare.

→ Sul piano pratico è opportuno rivedere i regolamenti welfare e le regole di caricamento delle piattaforme, che spesso richiedono, come requisito automatico di ammissibilità, la coincidenza fra intestatario del pagamento e dipendente richiedente. Il controllo va invece riorientato sulla verifica del fruitore del servizio, sulla natura della spesa e sulla completezza della dichiarazione sostitutiva.

→ Sul piano dichiarativo, infine, occorre coordinare il rimborso con la dichiarazione dei redditi del nucleo: la quota di spesa rimborsata in esenzione va sterilizzata dagli oneri detraibili di chi ha sostenuto il pagamento, per evitare contestazioni in sede di controllo formale.

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