2° Contenuto Riservato: Testo Unico tributi indiretti (non IVA): tutte le novità strutturali al via dal 1° gennaio 2026

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 8 SETTEMBRE 2025

Il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale, costituisce il nuovo Testo Unico sulle imposte indirette diverse dall’IVA. Obiettivo: riunificare in un unico corpus organico la disciplina relativa a imposta di registro, ipotecaria/catastale, successioni e donazioni, di bollo e IVAFE, oltre a regimi sostitutivi e agevolazioni. Il Decreto, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 111/2023  (art. 21, comma 1), introduce un testo sistematizzato con aggiornamenti formali e coordinativi, pur senza modifiche sostanziali. Il nuovo impianto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, segnando un traguardo verso la semplificazione normativa. Tuttavia, restano alcune criticità non risolte in materia di agevolazioni e coordinamento operativo tra regimi.

Contesto e necessità del Testo Unico

Negli ultimi anni, l’ordinamento tributario italiano ha accumulato un mosaico normativo articolato, spesso frammentario, in materia di imposte indirette come registro, successioni, bollo e tributi affini. Per rispondere all’esigenza di chiarezza e uniformità, la Legge delega n. 111/2023 ha incaricato il Governo di realizzare testi unici sugli ambiti tributari, rispettando principi di coerenza, semplificazione e partecipazione. Il D.Lgs. 123/2025 è la risposta a questa delega per i tributi indiretti, completando il quadro normativo in attesa dei testi unici su adempimenti/accertamenti e sanzioni amministrative.

Struttura del D.Lgs. n. 123/2025

Il testo ordinamentale è articolato in sei grandi parti, ciascuna dedicata a un ambito impositivo:

  • Parte I – Imposta di registro
    Raccoglie le regole introdotte dal D.P.R. n. 131/1986, integrate da un Allegato 1. Al suo interno sono ora incluse agevolazioni “prima casa” (successioni, donazioni) e il credito d’imposta per riacquisto prima casa (ex Legge n. 448/1998), benché debitamente aggiornate in forma, non nel merito.
  • Parte II – Imposte ipotecarie e catastali
    Trasferisce integralmente il contenuto del D.Lgs. n. 347/1990, incluso un Allegato 2  aggiornato.
  • Parte III – Imposta sulle successioni e donazioni
    Sostituisce il D.Lgs. n. 346/1990, ordinando le regole e semplificando la consultazione.
  • Parte IV – Imposta di bollo e IVAFE
    Si occupa di disciplinare l’imposta di bollo, integrandovi la tassazione sulle attività finanziarie estere (IVAFE), ora consolidate in un Allegato 3.
  • Parte V – Regimi sostitutivi e agevolazioni
    Contiene agevolazioni trasversali: fondi immobiliari, piccola proprietà contadina, atti di separazione/divorzio, regimi sostitutivi per porti e cooperative, sfruttando testi altrimenti sparsi.
  • Parte VI – Disposizioni finali e abrogazioni
    Include norme di interpretazione autentica, elenca le disposizioni abrogate e chiarisce decorrenze normative, specie dal 1° gennaio 2026.

Principali novità e impatti operativi

Agevolazioni prima casa e credito d’imposta

L’Allegato 1 contiene norme su agevolazioni prima casa per successioni/donazioni e sul credito d’imposta in caso di riacquisto. Tuttavia, la normativa mantiene riferimenti al termine di un anno tra vendita e riacquisto, non aggiornato (art. 7, Legge n. 448/1998). L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 197/2025) ha esteso a 2 anni il termine privilegiato, generando un divario tra la norma letterale e la prassi ufficiale.

Leasing immobiliare: continuità interpretativa problematica

La disposizione sull’alternatività tra IVA e registro (art. 40, D.P.R. n. 131/1986) è rimasta invariata ma perde il riferimento alla cessione del contratto di leasing di immobili strumentali, previsto nella Tariffa allegata. La Corte di Giustizia Tributaria ha espresso opinioni divergenti, generando incertezza interpretativa e richiedendo intervento legislativo.

IVAFE e imposta di bollo

L’inclusione dell’IVAFE nel Testo Unico è utile per il consolidamento normativo. Tuttavia, rimangono questioni operative relative alla dichiarazione congiunta e all’abbinamento delle aliquote applicabili.

Tabella riepilogativa – Novità dal 1° gennaio 2026

Ambito normativoSituazione precedenteNovità del Testo Unico
(D.Lgs. n. 123/2025)
Possibile criticità residua
Imposta di registroD.P.R. n. 131/1986 con norme frammentateParte I + Allegato 1 consolidatoTermine “1 anno” per credito d’imposta non aggiornato
Imposte ipotecarie / catastaliD.Lgs. n. 347/1990Parte II consolidata + Allegato 2Nessune incertezze note
Successioni / donazioniD.Lgs. n. 346/1990Parte III sistematizzataComplessità interpretative sulle agevolazioni familiari
Imposta di bollo / IVAFED.P.R. n. 642/1972 + IVAFE norme sparseParte IV + Allegato 3Coordinamento IVAFE / bollo da monitorare
Regimi sostitutivi / agevolazioniNorme frammentarieParte V raccoglie e coordinaMancata armonizzazione tra incentivi e operatività
Leasing immobiliari e aliquota 4%Art. 40 vs Tariffa non coordinatiTrasferimento integrale (Parte I)Disallineamento interpretativo e legislativo
Decorrenza normeEntrate progressiveL’entrata in vigore è uniformata: 1° gennaio 2026Disponibile ancora tempo per aggiornare la prassi

Conclusione e prospettive future

Il D.Lgs. n, 123/2025 rappresenta un traguardo strutturale per il sistema tributario italiano: offre maggiore chiarezza, accessibilità e coerenza normativa. La pubblicazione di un Testo Unico consente ad operatori, professionisti e cittadini una consultazione mirata e una più rapida applicazione della legge.

Tuttavia, la presenza di temi irrisolti – come il credito d’imposta prima casa, il leasing immobiliare e l’integrazione IVA/registro – suggerisce la necessità di un intervento legislativo successivo. Solo così, la nascita del Testo Unico potrà essere vista non solo come un esercizio di formalità tecnica, ma come un passo decisivo verso un sistema impositivo effettivamente semplificato e coerente.

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